N. 483 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1999

                               N. 483
  Ordinanza emessa il 10 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo  San
 Lorenzo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gianassi Silvana
 ed altra e Balsi Assunta ed altri
 Processo  civile  -  Mancata comparizione delle parti - Fissazione di
    una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione  della
    causa  dal  ruolo  solo in caso di mancata comparizione alla nuova
    udienza -  Violazione  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  buon
    andamento  della  p.a.,  nonche'  della  "sfera patrimoniale della
    collettivita'", del diritto alla retribuzione dei giudici di  pace
    e  della  partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa  pubblica in
    proporzione alla capacita' contributiva.
 (C.P.C., artt. 309, 181, comma 1, modificato  dal  d.-l.  18  ottobre
    1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre
    1995,  n.  534; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e
    3).
 (Cost., artt. 3, 23, 36, 53 e 97).
(GU n.39 del 29-9-1999 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha   deliberato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 iscritto al  n.  270  r.g.  avente  ad  oggetto  risarcimento  danno;
 Gianassi    Silvana   e   Bartolotti   Marta   con   atti   separati,
 rispettivamente iscritti al n.  270/1998  r.g.  per  la  prima  e  n.
 272/1998 r.g. per la seconda, hanno chiesto il risarcimento del danno
 da  esse  patito  nel sinistro del 4 maggio 1998 occorso in localita'
 Croci  di  Calenzano  (Firenze);  in  prima  udienza,  dichiarato  la
 contumacia  dei  convenuti, riunito alla causa r.g. n. 270 quella del
 n. 272/1998 r.g. per  economicita'  di  giudizio  e  disposta  C.T.U.
 medica come richiesto dalle attrici, la causa e' stata rinviata al 15
 febbraio 1998 per il conferimento dell'incarico; conferito l'incarico
 al  dott.  Domenichetti Pier Luigi, indi, rinviata all'8 agosto 1999,
 per il deposito  della  consulenza,  udienza,  poi,  non  tenuta  dal
 giudice  per  indisponibilita'  fisica  e quindi rinviata al 6 maggio
 1999;
   All'udienza del 6 maggio 1999 le parti,  pur  regolarmente  edotte,
 non  sono comparse, per cui il giudicante si e' riservato, occorrendo
 stabilire se al processo debba applicarsi il  combinato  disposto  ex
 artt. 309 e 181 c.p.c.;
   Non  sembra  dubbio che tale norma, cosi' come modificata dal d.-l.
 18 ottobre 1995 n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertita in  legge  n.
 534  del 20 dicembre 1995, vada applicata alla presente controversia;
 di fronte  alla  mancata  comparizione  delle  parti  nel  corso  del
 processo  (art.  309) o in prima udienza (art. 181) "il giudice fissa
 una udienza successiva di cui il cancelliere da'  comunicazione  alle
 parti  costituite,  se  nessuna  delle  parti  comparisce  alla nuova
 udienza, il  giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  dispone  la
 cancellazione della causa dal ruolo;
   E' pregiudiziale all'ulteriore rinvio della causa la verifica della
 persistenza della legittimazione processuale di tale disposizione.
   A scioglimento della riserva evidenzia;
   Lo studio legale avv. Sabrina Berretti e avv. Francesca Capaccini -
 ha  promosso  due  azioni  distinte per lo stesso sinistro contro gli
 stessi convenuti;
   La prima azione r.g. n. 270 per la tutela dei  diritti  di  Silvana
 Gianassi, nell'occorso trasportata;
   La  seconda  azione  r.g. n. 272 per la tutela dei diritti di Maria
 Bartolotti, proprietaria del veicolo venuto in collisione;
   Nel corso del giudizio con comunicazione unica datata  25  febbraio
 1999,  a  firma  di  entrambe le professioniste, doc. 6 del fascicolo
 d'ufficio, queste hanno  comunicato  al  C.T.U.,  dott.  Domenichetti
 PierLuigi, che le operazioni peritali, previste per il giorno 4 marzo
 1999,  non  avrebbero avuto luogo per accordo transattivo intervenuto
 tra le parti e la compagnia di assicurazione;
   Il dott. Domenichetti, preso atto, ha reso i fascicoli con  lettera
 accompagnatoria,  (doc.  6-bis  fascicolo  d'ufficio),  allegando  in
 fotocopia la comunicazione precedentemente ricevuta;
   La cancelleria dell'ufficio del giu'dice pace di Borgo San  Lorenzo
 in  data  29  marzo  1999  ha  comunicato, attraverso l'UNEP Corte di
 Appello di Firenze - allo studio legale di parte attrice,  il  rinvio
 per  impedimento  fisico  del  giudice  dell'udienza  prevista per il
 giorno 8 aprile 1999, dilferita al 6 maggio 1999;
   All'udienza  del 6 maggio 1999 il giudice, in ossequio al combinato
 disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c., non essendo  comparsa  nessuna
 delle  parti  deve ancora rinviare la causa e dare comunicazioni alle
 parti mediante la cancelleria;
   La  giustizia  va  somministrata  con  dignita';  nel   magistrato,
 giustizia  e  dignita'  e'  un  tutt'uno a salvaguardia dell'immagine
 della  persona  e  della  funzione  stessa;  il  giudice,  non   puo'
 permettere  cotanto  travisamento  del  diritto;  al cospetto qualche
 nostro avo esclamerebbe quantum mutatum ab illo.
                             O s s e r v a
   Il rinvio consente alle parti automaticamente  la  possibilita'  di
 dilazionare  lo  svolgimento del procedimento senza palesare in alcun
 modo la ragione; ne' al  giudice  e'  permesso  disporre  l'immediata
 cancellazione  della causa dal ruolo, anzi deve permettere alle parti
 tale possibilita', senza alcun potere di valutazione in  ordine  alla
 ragionevolezza della dilazione.
   1. - La dilazione comporta:
     1.1.  una prestazione supplementare del giudice, del personale di
 cancelleria e  del  cancelliere  per  le  comu/nicaziom.  alle  parti
 costituite, nonche';
     1.2.   il   conseguente   esborso  per  spese,  prima  anticipate
 dall'ufficio e poi traslate sulla collettivita';  aggravio  di  costi
 del  tutto ingiustificato, discendente solo da una cosciente e voluta
 condotta delle parti;
     1.3. violazione del principio di buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione, costituzionalmente protetto, art. 97.
   2.  -  Tale  dilazione,  a  giudizio  dello  scrivente, nelle cause
 promosse per risarcimento dei danni causati per  sinistri  stra'dali,
 potrebbe generare una economia sommersa collaterale:
     2.1.  il  trinomio  iniziale;  Tizio  =  leso attore; Sempronio =
 avvocato difensore dell'attore; Caio = Assicurazione parte convenuta,
 in conseguenza di transazione stragiudiziare,  potrebbe  trasformarsi
 nel;
     2.2.  binomio  Tizio - Caio (leso-assicurazione) con la scomparsa
 di  Sempronio  (avvocato  difensore)   nella   sottoscrizione   delle
 quietanze  dei  corrispettivi versati direttamente dall'assicurazione
 all'infortunato; fattispecie consentita dalla normativa vigente ed il
 50%, o la maggior parte, delle cause promosse per sinistri  stradali,
 esce sommessamente dal mondo giudiziario.
   Considerato:
     che la natura del combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c.
 va  ricercata  ed individuata nel privilegio voluto ed attribuito dal
 legislatore, oltre i limiti di ogni ragionevolezza;
     che la frequente applicazione ditale combinato disposto,  se  non
 conforme  a  buona  fede,  concretizza  un  vero  e  proprio abuso di
 diritto; realizza una condotta di per se antigiuridica, lesiva  della
 correttezza;
     che   appare   evidente   la   non   imparzialita',   oltre   che
 l'ingiustizia, della scelta normativa;
     che  il  compito,  come  funzione   fondamentale,   dello   Stato
 democratico  e'  assicurare  la legalita'; il minimo etico-sociale va
 disciplinato dal diritto, certamente in modo armonico ed articolato;
     che  l'ordinamento  preposto  alla   disciplina   della   realta'
 sostanziale,  indissolubilmente  unitaria, non puo' consentire che la
 norma prevalente, istitutiva del giudice di pace, legge  21  novembre
 1991  n.  374 e in particolare l'art. li' che ha fissato a cottimo il
 compenso  dovuto  al giudicante, venga disapplicata poi dal combinato
 disposto dagli artt. 309 e 181  c.p.c.;  quest'ultima  norma  e'  la'
 negazione della precedente;
   Rilevato:
     che  per due ordini di considerazioni possa legittimamente essere
 reintrodotta la vecchia disposizione degli artt. 309  e  181  c.p.c.,
 antecedente alla modifica del 18 ottobre 1995, n. 432 in quanto:
      A.  verrebbero evitati gli ulteriori incombenti del giudicante e
 del personale di cancelleria;
      B. si concretizzerebbe una piu' efficiente e razionale  gestione
 delle  finanze  con  notevole decurtazione dei costi di comunicazione
 dei rinvii susseguenti e senza aggravio economico per nessuno;
   3. - Allo scopo questo giudicante auspica che tutte le  transazioni
 stragiudiziali  tra  Tizio  e  Caio  (leso  attore  -  Assicurazione)
 avvenute dopo la notifica dell'atto di citazione, siano controfirmate
 anche  dal  difensore  che  ha  azionato  il  diritto  del  leso;  in
 conseguenza,  poi,  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600, l'ente
 pagatore, l'assicurazione, scorporato  il  danno  del  leso,  segnali
 all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'importo della notula
 ed  il  nominativo del percettore della rimanente somma pagata; cosi'
 contribuendo in senso ampio e reale alla trasparenza, alla  giustizia
 e  forse  anche  all'acquisizione di ulteriori entrate per la finanza
 pubblica,  che  tutti  i  cittadini  sono  tenuti  a   sostenere   in
 proporzione  alla  propria  capacita'  contributiva  ex art. 53 della
 Costituzione.
   Ritenuto:
     che in tale fattispecie molti  dei  principi  costituzionali  non
 vengono rispettati in quanto viene:
      vanificato   il   principio  di  uguaglianza  costituzionalmente
 protetto, art. 3;
      lesa  la  sfera  patrimoniale  della   collettivita'   garantita
 dall'art.  23;
      represso  il  diritto del magistrato, anzi giudice di pace, alla
 retribuzione proporzionata alla quantita' di lavoro svolta, art.  36;
      vanificato  il  dettame  dell'art.  53  che  impone  a  tutti  i
 cittadini  a  concorrere  alla  spesa  pubblica in ragione della loro
 capacita' contributiva;
      violato  il  principio  di   buon   andamento   della   pubblica
 amininistrazione, art. 97;
   Atteso:
     che  la  fattispecie  va  affrontata  e risolta con il ripristino
 delle  regole  costituzionali,   della   certezza   del   diritto   e
 dell'armonizzazione  delle leggi; separate ma univoche per costituire
 una totalita' indivisibile; una sola  volonta'  in  sintonia  con  la
 volonta' madre: la Costituzione;
     che, venuta a mancare la volonta' unica, le disposizioni appaiono
 disarticolate, divise; i loro punti di congiunzione perdono la natura
 giuridica e prendono quella accidentale, meccanica; sicche' la norma,
 perso   la   visione   articolata   dell'ordinamento  intero,  unico,
 indivisibile, si allontana dalla giustizia;
     che la giurisprudenza costituzionale ha  gia'  affermato  che  il
 principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione puo'
 riferirsi all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene
 all'ordina ento degli uffici  giudiziari  ed  al  loro  funzionamento
 sotto l'aspetto amministrativo;
     che   l'antinomia   e   l'illegittimita'  costituzionale  esposte
 appaiono non manifestamente infondate, la questione va  sollevata  di
 ufficio   e   rimessa   al   giudice   delle   leggi  nella  certezza
 dell'affermazione della giustizia.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione,  primo  comma  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifrstamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 309, 181, comma 1 c.p.c.    e
 art.  11,  commi 2 e 3, legge 21 novembre 1991, n. 374 in riferimento
 agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Manda, al cancelleria per i relativi adempimenti.
     Borgo San Lorenzo, addi' 10 maggio 1999.
                       Il giudice di pace: Guida
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