DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 181 

  Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28,  in  materia di  controlli  veterinari  applicabili negli  scambi
intracomunitari, in attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile
1998, n. 128.
(GU n.141 del 18-6-1999)
 
 Vigente al: 3-7-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare,
l'articolo 56, commi 2 e 3;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro  della sanita',  di  concerto con  i  Ministri degli  affari
esteri, di  grazia e  giustizia e  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 3:
  1) al  comma 8 le  parole: "conformemente all'articolo 6  comma 1."
sono  sostituite  dalle  seguenti: "conformemente  alle  disposizioni
vigenti  in   materia  di  controllo  veterinario   dei  prodotti  in
provenienza da Paesi terzi.";
  2) al  comma 9 le  parole: "che  si avvalga" sono  sostituite dalle
seguenti: "che non si avvalga";
    b) all'articolo 5:
  1) al  comma 1,  lettera c),  dopo le  parole: "Stato  membro" sono
aggiunte le  seguenti: "oltre  alle misure di  controllo di  cui alle
lettere a) e b)";
  2) al  comma 1,  lettera c),  numero 2), in  fine, dopo  la parola:
"anomalia"  sono aggiunte  le  seguenti: ",  prima del  frazionamento
della partita o della commercializzazione dei prodotti";
  3) al comma  4 l'alinea e' sostituito dal  seguente: "Gli operatori
primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato
membro  anche  se  procedono   al  frazionamento  completo  di  detti
prodotti:";
    c) all'articolo 8:
  1)  al comma  6 la  parola:  "solo" e'  sostituita dalla  seguente:
"salvo";
    d) all'articolo 11:
  1) al comma 1, lettera c),  numero 2), le parole: "dell'articolo 9,
comma  1,   lettere  c)  e   d),  sono  sostituite   dalle  seguenti:
"dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)";
  2) al  comma 2,  le parole: "di  cui al comma  1, lettera  b)" sono
sostituite  dalle seguenti:  "di cui  al comma  1, lettera  c)" e  le
parole: "menzionati  all'articolo 9, comma  2, lettere c) e  d)" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "menzionati all'articolo  9,  comma  2,
lettere b) e c)";
  3)  al  comma  3,  le  parole:  "dall'articolo  5,  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 4" e le parole: "e
assicurative" sono sostituite dalle seguenti: "e' assicurato";
  4) al comma 5:
  a)  l'alinea  e'  sostituito  dal seguente:  "Gli  operatori  primi
destinatari  materiali  di  animali  provenienti da  un  altro  Stato
membro:";
  b) alla  lettera a)  sono soppresse le  parole: "provenienti  da un
altro  Stato  membro"  e  le  parole:  "almeno  24  ore  prima"  sono
sostituite dalle seguenti: "nelle ventiquattro ore precedenti";
    e) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
  "Articolo 14-bis. - 1. Nel caso in  cui i prodotti o gli animali di
cui  all'articolo  1  sono  sottoposti  a  controllo  veterinario,  a
sondaggio  e  in modo  non  discriminatorio,  ai sensi  del  presente
decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute
pubblica  o per  la sanita'  animale,  gli uffici  veterinari di  cui
all'allegato  A  al  decreto  legislativo 30  gennaio  1993,  n.  27,
dispongono che  l'azienda sanitaria locale competente  per territorio
applichi   la    misura   sanitaria   cautelare    del   differimento
dell'ulteriore  commercializzazione  dell'intera   partita  di  merce
interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.
  2. Nel  caso in  cui dal  controllo di  cui al  comma 1  risulti un
rischio  per  la  salute  pubblica  o  per  la  sanita'  animale,  le
successive   cinque  partite   di  merce   di  analoga   tipologia  e
provenienza,  introdotte nel  territorio nazionale,  sono considerate
sospette e  gli uffici  veterinari di cui  all'allegato A  al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori
controlli veterinari  nonche' l'applicazione, da parte  della azienda
sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di
cui al comma 1.
  3. Nei  casi di  cui ai commi  1 e 2  il campionamento  deve essere
effettuato  in modo  da assicurare  la disponibilita'  delle aliquote
necessarie  ai fini  della  contestazione nei  confronti dello  Stato
membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.
  4.  Resta fermo  quanto previsto  dall'articolo 126,  comma 1,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Letta, Ministro per  le  politiche
                                  comunitarie
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Diliberto,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
                                   Amato, Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di facilitare   la  lettura    delle
          disposizioni  di  legge  alle quali  e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,   n.    128    reca:
          (Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla  appartenenza dell'Italia alle  Comunita'    europee,
          legge   comunitaria  1995-1997).     Si  riporta  il  testo
          dell'art. 56, commi 2 e 3.
            "Art.  56.  (Integrazione  del  decreto  legislativo   30
          gennaio  1993, n.   28, che attua le direttive 89/662/CEE e
          90/425/CEE). - 1. (Omissis).
            2.   Il Governo   e' delegato   ad  emanare,    entro  il
          termine   di    cui  all'art.  1,  comma    1,  un  decreto
          legislativo diretto  ad integrare le disposizioni di cui al
          decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
            3. Nell'esercizio della delega di cui    al  comma  2  il
          Governo  dovra'  prevedere  un  idoneo  sistema di sanzioni
          amministrative pecuniarie per le violazioni degli  obblighi
          che ne siano  sprovvisti, tenendo conto dei criteri di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).