DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 181
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, in materia di controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, in attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128.(GU n.141 del 18-6-1999)
Vigente al: 3-7-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 56, commi 2 e 3; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3: 1) al comma 8 le parole: "conformemente all'articolo 6 comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi."; 2) al comma 9 le parole: "che si avvalga" sono sostituite dalle seguenti: "che non si avvalga"; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "Stato membro" sono aggiunte le seguenti: "oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b)"; 2) al comma 1, lettera c), numero 2), in fine, dopo la parola: "anomalia" sono aggiunte le seguenti: ", prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti"; 3) al comma 4 l'alinea e' sostituito dal seguente: "Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:"; c) all'articolo 8: 1) al comma 6 la parola: "solo" e' sostituita dalla seguente: "salvo"; d) all'articolo 11: 1) al comma 1, lettera c), numero 2), le parole: "dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)"; 2) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera c)" e le parole: "menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)"; 3) al comma 3, le parole: "dall'articolo 5, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 4" e le parole: "e assicurative" sono sostituite dalle seguenti: "e' assicurato"; 4) al comma 5: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:"; b) alla lettera a) sono soppresse le parole: "provenienti da un altro Stato membro" e le parole: "almeno 24 ore prima" sono sostituite dalle seguenti: "nelle ventiquattro ore precedenti"; e) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente: "Articolo 14-bis. - 1. Nel caso in cui i prodotti o gli animali di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale, gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto. 2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonche' l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilita' delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-1997). Si riporta il testo dell'art. 56, commi 2 e 3. "Art. 56. (Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE). - 1. (Omissis). 2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovra' prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).