DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1999, n. 247 

  Regolamento recante  modificazioni ed  integrazioni al  decreto del
Presidente della  Repubblica 28 ottobre  1985, n. 782, in  materia di
conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.
(GU n.177 del 30-7-1999)
 
 Vigente al: 14-8-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede
l'emanazione del  regolamento di servizio  dell'amministrazione della
Pubblica sicurezza;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 ottobre 1985,
n. 782,  con il quale e'  stato approvato il regolamento  di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Ritenuta l'esigenza  di conferire maggiore snellezza,  celerita' ed
efficacia  alle  procedure  per   il  conferimento  delle  ricompense
disciplinate  nel   titolo  IX  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre  1985, n. 782, e di individuare  univoci e piu'
rigorosi criteri per la formulazione  e la valutazione delle relative
proposte;
  Sentite le organizzazioni sindacali  del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1999;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il titolo  IX del  decreto del  Presidente della  Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente:
                             "Titolo IX
                             RICOMPENSE
                                Capo I
                       Tipologie di ricompense
                   e requisiti per il conferimento
  Art. 66 (Tipologie di ricompense).  - 1. Agli appartenenti ai ruoli
del  personale della  Polizia di  Stato possono  essere conferite  le
seguenti ricompense:
    a) onorificenze;
    b) ricompense al valor militare;
    c) ricompense al valor civile;
    d) ricompense al merito civile;
    e) ricompense per meriti straordinari e speciali;
    f) ricompense per lodevole comportamento;
    g) riconoscimenti per anzianita' di servizio;
    h) riconoscimenti al merito di servizio.
  Art. 67 (Ricompense  al valor militare, civile, al  merito civile e
onoreficenze). - 1. Le ricompense  al valor militare, al valor civile
ed al  merito civile sono  proposte ed attribuite al  personale della
Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia.
  2. Allo  stesso personale  possono essere attribuite  ricompense ed
onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed
internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
  Art. 68  (Distintivi d'onore e  di specialita'). - 1.  Al personale
della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e
di specialita'.
  2.   Con   decreto   del    Ministro   dell'interno   si   provvede
all'individuazione dei suddetti distintivi e  a fissare i criteri per
l'attribuzione degli stessi.
  Art. 69 (Criteri per il  conferimento dei riconoscimenti). - 1. Con
decreto del  Ministro dell'interno  sono stabiliti  i criteri  per il
conferimento  dei riconoscimenti  per  anzianita' di  servizio e  per
merito di  servizio, nonche' le caratteristiche  dei segni distintivi
di tali riconoscimenti.
  2.  Con il  medesimo decreto  di cui  al comma  1 sono  stabiliti i
criteri  per  l'attribuzione  di riconoscimenti  al  personale  della
Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.
  Art.  70  (Ricompense per  meriti  straordinari  e speciali  e  per
lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e
speciali sono:
    a) promozione per merito straordinario;
    b) encomio solenne.
  2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
    a) encomio;
    b) lode;
    c) premio in denaro;
    d) compiacimento.
  Art.  71  (Annotazioni matricolari).  -  1.  Il conferimento  delle
ricompense, delle  onorificenze, dei riconoscimenti e  dei distintivi
d'onore e  di specialita'  e' annotato  sullo stato  matricolare, con
esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e'
attribuito  il  premio in  denaro,  che  sono comunque  inseriti  nel
fascicolo  personale  e  valutati  ai  fini  della  compilazione  del
rapporto informativo.
  2. Al personale  della Polizia di Stato e'  rilasciato un attestato
del   conferimento   delle   ricompense,  delle   onorificenze,   dei
riconoscimenti e  dei distintivi d'onore e  di specialita' attribuiti
ai sensi del presente regolamento.
  3.  La   vigente  normativa  regola   le  modalita'  e   l'uso  dei
corrispondenti nastrini e medaglie.
  Art. 72  (Disposizioni comuni in  materia di ricompense  per meriti
straordinari  e  speciali e  per  lodevole  comportamento). -  1.  Le
ricompense di cui all'articolo 70  sono conferite in relazione ad uno
specifico evento, per  comportamenti caratterizzati da eccezionalita'
e  specialita',  avuto  riguardo  alla  qualifica  rivestita  e  alle
funzioni  esercitate dal  personale  interessato e  tenuto conto  del
risultato conseguito, nonche' delle particolari condizioni di tempo e
di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita' svolta.
  2. Le  ricompense di  cui all'articolo 70  non sono  cumulabili tra
loro.
  Art. 73 (Requisiti per il  conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali). - 1. La promozione alla qualifica superiore
per merito  straordinario e' conferita  ai sensi degli articoli  71 e
seguenti del decreto del Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335.
  2. Fatto salvo quanto  previsto dall'articolo 75, l'encomio solenne
e' conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi
o  ad attivita'  di Polizia  giudiziaria  e di  soccorso pubblico  al
personale  che,  offrendo  un contributo  determinante  all'esito  di
operazioni di  particolare importanza o rischio,  abbia dimostrato di
possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione
operativa.
  Art.  74  (Requisiti  per  il  conferimento  delle  ricompense  per
lodevole   comportamento).   -   1.  Le   ricompense   per   lodevole
comportamento  sono   conferite  in  relazione  ad   eventi  connessi
all'espletamento di segnalate attivita' d'istituto.
  2. L'encomio e'  conferito al personale che,  fornendo un rilevante
contributo   all'esito  di   un  importante   servizio  o   attivita'
istituzionale,  abbia  dimostrato   di  possedere  spiccate  qualita'
professionali.
  3.  La  lode   e'  conferita  al  personale   che,  distintosi  per
applicazione,   impegno  e   capacita'  tecnicoprofessionali,   abbia
conseguito  apprezzabili  risultati   nell'espletamento  dei  compiti
d'istituto.
  4.  Il  premio  in  denaro  e'  conferito,  nei  limiti  dei  fondi
annualmente stanziati, al personale  che, distintosi per capacita' ed
impegno, abbia  contribuito al conseguimento di  risultati meritevoli
di segnalazione.
  5. Il  compiacimento e'  formulato al  personale distintosi  per il
lodevole espletamento del servizio.
  Art. 75 (Gruppi sportivi ''Polizia  di Stato-Fiamme Oro''). - 1. Al
personale appartenente  ai gruppi sportivi ''Polizia  di Stato-Fiamme
Oro'' di cui all'articolo 77  le ricompense indicate nell'articolo 70
possono  essere   conferite  anche   in  relazione  a   risultati  di
particolare rilievo,  conseguiti in occasione della  partecipazione a
manifestazioni sportive.
                               Capo II
Procedure   per    il  conferimento   delle  ricompense   per  meriti
   straordinari e speciali e per lodevole comportamento.
  Art. 75-bis (Proposte  per le ricompense per  meriti straordinari e
speciali  e per  lodevole comportamento).  -  1. Le  proposte per  il
conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio
solenne  sono formulate  dal  questore della  provincia  in cui  sono
avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e,
per il  personale in servizio  presso il Dipartimento  della pubblica
sicurezza,  del   direttore  del   servizio  o  ufficio   di  livello
equiparato.
  2. Le proposte  per il conferimento dell'encomio e  della lode sono
formulate  dal questore  della provincia  in cui  presta servizio  il
personale  interessato,  su  rapporto del  dirigente  dell'ufficio  o
reparto e, per il personale  in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, del  direttore del servizio o  ufficio di livello
equiparato.
  3.  Le proposte  per  il  conferimento del  premio  in denaro  sono
formulate  dal dirigente  dell'ufficio,  di livello  non inferiore  a
quello direttivo, da cui il  personale direttamente dipende e, per il
personale  in   servizio  presso   il  Dipartimento   della  pubblica
sicurezza,  dal  direttore  della  divisione  o  ufficio  di  livello
equiparato.
  4. Le proposte di cui ai  commi 2 e 3, qualora riguardino personale
in  servizio presso  province  diverse, sono  formulate dal  questore
della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
  5.  Le proposte  per il  conferimento delle  ricompense per  meriti
straordinari  e  speciali,  dell'encomio  e della  lode  a  personale
appartenente ai  gruppi sportivi  ''Polizia di Stato-Fiamme  Oro'' di
cui all'articolo 77,  ove riguardino i risultati  di cui all'articolo
75, sono  formulate dal questore  della provincia  in cui ha  sede il
gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
  6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da
tutti i documenti necessari per  un'esatta valutazione del merito, e'
allegata, per  ciascun dipendente interessato, una  scheda nominativa
le  cui  caratteristiche,  in   relazione  a  ciascuna  tipologia  di
ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della Pubblica sicurezza.
  7. La  proposta deve essere formulata  tempestivamente e, comunque,
non  oltre tre  mesi  dalla conclusione  dell'operazione, servizio  o
attivita' cui  la stessa  si riferisce,  fatto salvo  quanto previsto
dall'articolo  75,  terzo comma,  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  8. Il termine  di sei mesi previsto dall'articolo  75, terzo comma,
del decreto del  Presidente della Repubblica 24 aprile  1982, n. 335,
si applica anche nel caso in  cui l'evento riguardi una pluralita' di
dipendenti e, per almeno uno di  questi, sia formulata la proposta di
conferimento della promozione per merito straordinario.
  9. La proposta  non puo' essere oggetto di  integrazioni, salvo che
sopravvengano   o  siano   conosciuti  successivamente   fatti  nuovi
suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.
  Art.  75-ter (Procedure  per il  conferimento delle  ricompense per
meriti straordinari e  speciali). - 1. La proposta  per la promozione
per  merito straordinario  e'  sottoposta al  preventivo esame  della
commissione centrale di cui  all'articolo 75-sexies e successivamente
inoltrata agli  organi di cui agli  articoli 68 e 69  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  2. La  proposta di  conferimento dell'encomio solenne  e' inoltrata
alla  commissione centrale  di  cui all'articolo  75-sexies che,  ove
ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito
straordinario, trasmette  gli atti, con parere  motivato, agli organi
di  cui agli  articoli  68  e 69  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  3. Qualora, dall'esame  degli atti, la commissione  centrale per le
ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole
comportamento, ne delibera il conferimento.
  4.  Le  ricompense deliberate  dalla  commissione  centrale per  le
ricompense sono  conferite, ai sensi  dell'articolo 71, comma  2, con
attestato  rilasciato dal  Capo  della polizia  - Direttore  generale
della pubblica sicurezza.
  Art. 75-quater (Procedure per  il conferimento dell'encomio e della
lode). -  1. Le  proposte di conferimento  dell'encomio e  della lode
sono inoltrate alla  commissione periferica per le  ricompense di cui
all'articolo 75-septies, competente per territorio.
  2. La commissione  periferica per le ricompense,  qualora ravvisi i
presupposti  per  il  conferimento   di  una  ricompensa  per  meriti
straordinari  e speciali,  trasmette gli  atti, con  parere motivato,
alla  commissione centrale  per  le ricompense;  qualora non  ritenga
sussistenti i  presupposti per  il conferimento dell'encomio  e della
lode, ne da'  comunicazione al questore competente  che, entro trenta
giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.
  3. Qualora i  fatti segnalati per l'encomio  presentino i requisiti
previsti per la lode, la  commissione periferica per le ricompense ne
delibera il conferimento.
  4.  Le ricompense  deliberate dalla  commissione periferica  per le
ricompense sono  conferite, ai sensi  dell'articolo 71, comma  2, con
attestato  rilasciato dal  dirigente  dell'ufficio  ispettivo di  cui
all'articolo 75-septies.
  Art.  75-quinquies (Procedura  per  il conferimento  del premio  in
denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del
premio  in denaro  e' inoltrata  al questore  della provincia  ove il
personale  presta   servizio  che,   accertata  la   sussistenza  dei
requisiti,  ne delibera  il conferimento,  fatta salva  la competenza
esclusiva  della  commissione  centrale  per  le  ricompense  di  cui
all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti
gli appartenenti alle  altre Forze di polizia di  cui all'articolo 16
della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' tutti coloro che rivestono
la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
  2. I  fondi annualmente  stanziati per  l'erogazione del  premio in
denaro, sono  ripartiti, con provvedimento  del Capo della  polizia -
Direttore  generale  della  pubblica sicurezza,  tra  la  commissione
centrale  per  le  ricompense  e  le  questure,  tenuto  conto  delle
dotazioni  organiche  e  degli  indici di  criminalita'  di  ciascuna
provincia.
  3. Il provvedimento di cui al  comma 2 determina l'entita' minima e
massima del premio in denaro.
  4.   Il  compiacimento   e'  formulato,   in  forma   scritta,  dal
responsabile, a  livello centrale  o periferico, di  ciascun ufficio,
reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale.
  5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente
ai   gruppi  sportivi   ''Polizia  di   Stato-Fiamme  Oro''   di  cui
all'articolo 77, ove  riguardino i risultati di  cui all'articolo 75,
sono conferiti dal questore della provincia  in cui ha sede il gruppo
sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
  Art. 75-sexies (Commissione  centrale per le ricompense).  - 1. Con
provvedimento  del  Capo della  polizia  -  Direttore generale  della
pubblica  sicurezza e'  istituita, presso  la direzione  centrale del
personale, la commissione centrale  per le ricompense, presieduta dal
vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie
e composta da:
  a) il direttore centrale della polizia criminale;
  b) il direttore centrale degli affari generali;
  c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;
  d) il direttore  centrale per la polizia  stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale;
  e) il direttore centrale del personale;
  f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;
  g) sei rappresentanti del  personale designati dalle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado
di   rappresentativita'  delle   stesse   risultante  dalle   deleghe
complessivamente   espresse  per   la   riscossione  del   contributo
sindacale;  nel limite  dei  sei posti  disponibili,  e' garantita  a
ciascuna organizzazione sindacale  rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
  2. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario  appartenente al  ruolo dei  commissari della  Polizia di
Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
  4. La commissione  e' competente, altresi', ad  esprimere il parere
sulle proposte  di intitolazione delle  caserme e degli  uffici della
Polizia di Stato.
  Art. 75-septies  (Commissioni periferiche per le  ricompense). - 1.
Con provvedimento del  Capo della polizia -  Direttore generale della
Pubblica  sicurezza,  e'  istituita, annualmente,  nell'ambito  delle
ordinarie  dotazioni  di  bilancio,   presso  ciascuno  degli  uffici
ispettivi  di cui  si  avvale l'ufficio  centrale ispettivo  indicato
dall'articolo 5, primo comma, lettera  b), della legge 1 aprile 1981,
n. 121, una commissione periferica  per le ricompense, presieduta dal
dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:
  a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio
ispettivo;
  b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:
  1) i  questori di  una delle  altre province in  cui si  estende la
competenza dell'ufficio ispettivo;
  2)  i  dirigenti  di  ufficio  periferico  a  livello  regionale  o
interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e  postale, avente competenza, anche  in parte, nell'ambito
territoriale dell'ufficio ispettivo;
  3)  i   dirigenti  di  reparti  mobili,   aventi  sede  nell'ambito
territoriale dell'ufficio ispettivo;
  4)  i   dirigenti  degli   istituti  di  istruzione,   aventi  sede
nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
  c)   da   sei   rappresentanti  del   personale   designati   dalle
organizzazioni sindacali rappresentative  sul piano nazionale, tenuto
conto del  grado di rappresentativita' delle  stesse risultante dalle
deleghe complessivamente  espresse per la riscossione  del contributo
sindacale;  nel limite  dei  sei posti  disponibili,  e' garantita  a
ciascuna organizzazione sindacale  rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
  2. La  composizione della  commissione periferica  istituita presso
l'ufficio ispettivo  con sede a  Roma e' integrata da  un funzionario
dei ruoli  della Polizia di  Stato, avente qualifica non  inferiore a
dirigente  superiore,  in  servizio   presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza.
  3.  La  designazione  dei componenti  della  commissione  prescelti
dall'amministrazione e' effettuata secondo  criteri di rotazione, che
tengano conto  dell'entita' del personale  rispettivamente dipendente
in servizio  presso gli  uffici aventi sede  nell'ambito territoriale
dell'ufficio ispettivo.
  4. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario  appartenente al  ruolo dei  commissari della  Polizia di
Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 giugno 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Russo     Jervolino,      Ministro
                                  dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999
  Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 5
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.