REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1999, n. 1 

Norme  per  lo  scavo  straordinario dei canali lagunari classificati
navigabili
(GU n.32 del 14-8-1999)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 7 gennaio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'autorizzazione di spesa disposta  con  l'art.  3  della  legge
regionale  10  novembre 1998, n. 14, a favore del fondo regionale per
la protezione civile di cui all'art.  33  della  legge  regionale  31
dicembre  1986,  n.  64,  limitatamente  all'importo  di  lire  2.900
milioni, e' destinata alla realizzazione  di  interventi  urgenti  di
dragaggio  dei  canali  lagunari,  al  fine di garantire la sicurezza
della navigazione e l'accesso ai porti  ed  ai  cantieri  navali  del
comprensorio lagunare.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione.
   Trieste, 4 gennaio 1999
                              ANTONIONE