Norme per lo scavo straordinario dei canali lagunari classificati navigabili(GU n.32 del 14-8-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 7 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, a favore del fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, limitatamente all'importo di lire 2.900 milioni, e' destinata alla realizzazione di interventi urgenti di dragaggio dei canali lagunari, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e l'accesso ai porti ed ai cantieri navali del comprensorio lagunare. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione. Trieste, 4 gennaio 1999 ANTONIONE