REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 5 

I.R.P.E.T.  -  Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1999.
Autorizzazione
(GU n.30 del 31-7-1999)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
                        del 5 febbraio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'Istituto regionale per la programmazione economica della  Toscana
(I.R.P.E.T.)  ai  sensi  dell'art. 100 della legge regionale 6 maggio
1977, n. 28, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T. secondo il disposto
dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 29 luglio 1996,  n.  59,
e'  autorizzato  a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31
marzo 1999, il bilancio di previsione per l'anno 1999, gia' approvato
dal consiglio di amministrazione dell'I.R.PE.T. con deliberazione  n.
19  del  25 novembre 1998 e depositato presso il consiglio regionale,
fin quando lo stesso sia  approvato  con  apposita  legge  regionale,
secondo  gli  stati  di  previsione e con le modalita' previste dalla
delibera di approvazione.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo a chiun que spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 26 gennaio 1999
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29
dicembre 1998 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  22
gennaio 1999.