Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "norme in materia di lavori pubblici dl interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"(GU n.37 del 18-9-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 16 marzo 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione n. 14116 di data 18 dicembre 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione della modifica al Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" e successive modificazioni, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"; Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.; Decreta Di emanare le modifiche al regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e successive modificazioni, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 30 dicembre 1998 ANDREOTTI Allegato Art. 1. Modifica all'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Il comma 8 dell'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' sostituito dal seguente: "8. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti ai Consorzi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 36 della legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese. Allo scopo di verificare l'inesistenza del divieto di cui all'art. 36, comma 4-bis della legge, i consorzi debbono indicare all'atto della richiesta di invito le imprese consorziate per conto delle quall il consorzio partecipa alla gara". Art. 2. Modifica agli articoli 20, 21 e 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Gli articoli 20, 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono sostituiti dai seguenti: "Art. 20 (Dichiarazione dei requisiti). - 1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 18 commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono presentate dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito. E' altresi' dichiarata dal concorrente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g) ed h) della legge. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. In particolare, relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) della legge, deve essere dichiarata la posizione penale del titolare dell'impresa nel caso di impresa individuale, di ciascuno dei soci nel caso di societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza per le societa' di capitali nonche', per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici e degli eventuali procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara; con riguardo alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettera e) della legge, devono essere elencate tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa con riferimento all'INPS, INAIL ed alla cassa edile. Tali dichiarazioni sono rese dai concorrenti secondo le modalita' di cui al successivo comma 3. 2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo nonche' l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g) ed h) della legge, sono richiesti dall'ammistrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalita' di cui al comma 3. 3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate, anche cumulativamente, dai concorrenti secondo le modalita' di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. E' in facolta' del concorrente produrre, in luogo delle dichiarazioni di cui ai commi 1, e 2, la documentazione prescritta dall'art. 22, atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione. 5. La giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della legge, approva appositi facsimi'le per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti. Art. 21 (Documenti). - 1. Nel caso di procedure ristrette, l'invito a presentare offerta prescrive la produzione da parte di ciascun concorrente della seguente documentazione: a) offerta, redatta secondo le modallta' previste dall'invito in relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa. L'offerente deve espressamente dichiarare di accettare tutte le clausole di capitolato, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto, nonche' di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori; b) dichiarazione resa, in conformita' alle disposizioni dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, con la quale il concorrente attesti di non essere incorso, dalla data della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, comma 1, nelle cause di esclusione previste dall'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della legge, ovvero, in caso contrario, con la quale il concorrente dichiari, con le modalita' previste dal citato art. 20, comma 3, quale sia la propria posizione nei riguardi di ciascuna delle predette cause di esclusione; c) dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante la conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali; d) documentazione comprovante, per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire, la costituzione della cauzione provvisoria in uno dei modi previsti dall'art. 34, comma 7 della legge. 2. Nel caso di lavori la cui ubicazione comporti la necessita' di adottare particolari modalita' organizzative, l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere l'effettuazione di apposito sopralluogo alla presenza di un tecnico dell'amministrazione, che rilascia apposita attestazione Tale attestazione sostituisce la sola dichiarazione relativa alla conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori di cui al comma 1, lettera c). 3. La giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art, 30 comma 3 della legge approva appositi facsimile per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti". Art. 3. Modifica all'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 2. Il comma 1 dell'art. 22 dei D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. E' sostituito dal seguente: "1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 18 viene comprovato dall'aggiudicatario nel modo seguente: 2 per la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta, con la produzione delle copie delle dichiarazioni IVA da parte delle imprese individuali, societa' di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane oppure dei bilanci con nota di deposito in Tribunale, se trattasi delle societa' di capitali e degli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; 2 per la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' indiretta, con la produzione di copia dei bilanci, o riclassificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito in Tribunale dei consorzi e delle societa' consortili che abbiano fatturato direttamente al committente. La cifra d'affari ed il costo per il personale sono attribuiti all'impresa in proporzione alle quote di partecipazione; 2 per il costo per il personale dipendente, con la produzione di copia dei libri paga e matricola oppure dichiarazione resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un consulente del lavoro abilitato; con la produzione di copia dei bilanci se trattasi di societa' di capitali e degli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; 2 per l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente, con la presentazione di copia degli appositi certificati rilasciati dal committente, redatti in conformita' alle disposizioni vigenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, attestanti che l'esecuzione di lavori e' avvenuta regolarmente e con buon esito. Se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale, deve essere indicato il loro esito; 2 per la disponibilita' di personale dipendente dichiarato ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), con la produzione di copia dei libri matricola; 2 per la disponibilita di equipaggiamento tecmco dichiarata ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera, b) con la produzione di copia del libro degli inventari, ovvero dei contratti atti a dimostrare il titolo della disponibilita' da parte dell'impresa dei medesimi equipaggiamenti tecnici; La corrispondenza delle copie presentate all'Amministrazione da parte della ditta aggiudicataria agli originali viene attestata da parte del legale rappresentante o persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15". Art. 4. Modifica all'art. 24 del D.P.C.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 2 Al comma I dell'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. Le parole "quindici punti" sono sostituite dalle seguenti: "dieci punti". 2 Il comma 2 dell'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. E sostituito dal seguente: "2. Sono parimenti considerate anomale ed escluse dalla gara le offerte rimaste in gara a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 1, che presentano una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.". Art. 5. Modifica all'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 2 Dopo il comma 6 dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il seguente: "6 bis. In relazione a' quanto previsto dall'art. 42 della legge la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria o categorie prevalenti viene stabilita nel 30 per cento". Trento, 28 dicembre 1998 ANDREOTTI Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999 Registro n. 1, foglio n. 3