REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1998, n. 4511 

Modificazioni  al  decreto del presidente della giunta provinciale 30
settembre 1994, n. 12-10/leg concernente "Regolamento  di  attuazione
della  legge  provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "norme
in materia di lavori pubblici  dl  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza negli appalti"
(GU n.37 del 18-9-1999)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 16 marzo 1999)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  n.  14116  di  data 18 dicembre 1998, non
soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con  la  quale  la
giunta  provinciale  ha provveduto all'approvazione della modifica al
Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre  1993,
n.  26  concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale      per  la  trasparenza  negli  appalti"  e  successive
modificazioni,  nel  testo  allegato   quale   parte   integrante   e
sostanziale al provvedimento medesimo;
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Visto l'art. 64 della legge provinciale 10 settembre  1993,  n.  26
concernente  "Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti";
  Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
 
                               Decreta
 
  Di emanare le modifiche al regolamento di  attuazione  della  legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di
lavori  pubblici  di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti" e successive modificazioni, nel testo allegato  quale  parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Trento, 30 dicembre 1998
                              ANDREOTTI
 
                                                             Allegato
 
                               Art. 1.
 Modifica all'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1. Il comma 8 dell'art. 19  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
12-10/Leg.  e' sostituito dal seguente:
   "8.  I  requisiti  previsti dalla legge e dal presente regolamento
debbono essere riferiti ai Consorzi di cui alla lettera b) del  comma
1  dell'art.  36 della legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilita'  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d'opera,  nonche'
all'organico  medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo
al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese. Allo scopo di
verificare l'inesistenza del divieto di cui all'art. 36, comma  4-bis
della  legge, i consorzi debbono indicare all'atto della richiesta di
invito le imprese consorziate per  conto  delle  quall  il  consorzio
partecipa alla gara".
 
                               Art. 2.
                 Modifica agli articoli 20, 21 e 22
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1.  Gli  articoli  20,  21  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
12-10/Leg.  sono sostituiti dai seguenti:
  "Art. 20 (Dichiarazione dei requisiti). - 1. In caso  di  procedura
ristretta,  la  dichiarazione  circa il possesso dei requisiti di cui
all'art. 18 commi 1 e 2 e la dichiarazione di  cui  al  comma  3  del
medesimo  articolo,  sono  presentate  dal concorrente all'atto della
formulazione della richiesta di invito. E'  altresi'  dichiarata  dal
concorrente  l'inesistenza  delle cause di esclusione di cui all'art.
35, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g)  ed  h)  della  legge.
Nella   dichiarazione   deve  essere  espressamente  e  distintamente
attestata la posizione del concorrente con riguardo a ciascuna  delle
predette  cause  di  esclusione.  In  particolare, relativamente alla
causa di esclusione di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  della
legge,  deve  essere  dichiarata  la  posizione  penale  del titolare
dell'impresa nel caso di impresa individuale, di  ciascuno  dei  soci
nel  caso  di societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per
le societa' in accomandita semplice, degli amministratori  muniti  di
rappresentanza  per  le  societa'  di  capitali  nonche', per tutti i
concorrenti, dei direttori tecnici e degli eventuali procuratori  che
rappresentino  l'impresa  nella  procedura di gara; con riguardo alla
causa di esclusione di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  e)  della
legge,  devono  essere  elencate  tutte  le  posizioni assicurative e
contributive esistenti in capo all'impresa con riferimento  all'INPS,
INAIL   ed  alla  cassa  edile.  Tali  dichiarazioni  sono  rese  dai
concorrenti secondo le modalita' di cui al successivo comma 3.
  2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di cui
all'art. 18, commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui  al  comma  3  del
medesimo  articolo nonche' l'inesistenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d) e),  f),  g)  ed  h)
della   legge,   sono   richiesti  dall'ammistrazione  aggiudicatrice
nell'invito a formulare offerta e  sono  dichiarati  dal  concorrente
all'atto  della presentazione dell'offerta medesima, con le modalita'
di cui al comma 3.
  3. Le dichiarazioni di cui al presente  articolo  sono  presentate,
anche  cumulativamente,  dai  concorrenti secondo le modalita' di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  4.  E'  in  facolta'  del  concorrente  produrre,  in  luogo  delle
dichiarazioni  di  cui  ai commi 1, e 2, la documentazione prescritta
dall'art.  22,  atta  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti   e
l'inesistenza delle cause di esclusione.
  5.  La  giunta  provinciale,  secondo  quanto previsto dall'art. 30
comma 3 della legge, approva appositi facsimi'le per la presentazione
delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.
  Art. 21 (Documenti). - 1. Nel caso di procedure ristrette, l'invito
a presentare offerta prescrive la  produzione  da  parte  di  ciascun
concorrente della seguente documentazione:
   a)  offerta,  redatta secondo le modallta' previste dall'invito in
relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione  dei  lavori  e
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  persona  legalmente
autorizzata ad impegnare l'impresa.  L'offerente  deve  espressamente
dichiarare  di  accettare  tutte  le  clausole di capitolato, di aver
tenuto  conto,  nella  formulazione  dell'offerta,   degli   obblighi
relativi  alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro, di  previdenza  e  di  assistenza  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dal  capitolato  speciale d'appalto, nonche' di tutti gli
oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;
   b) dichiarazione resa, in conformita' alle disposizioni  dell'art.
4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, al legale rappresentante o da
persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, con  la  quale
il  concorrente  attesti  di  non  essere  incorso,  dalla data della
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, comma  1,  nelle  cause  di
esclusione  previste  dall'art.  35, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) e h) della legge, ovvero, in caso contrario, con la  quale
il  concorrente  dichiari,  con le modalita' previste dal citato art.
20, comma 3, quale sia la propria posizione nei riguardi di  ciascuna
delle predette cause di esclusione;
   c)  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  o da persona
legalmente  autorizzata  ad  impegnare   l'impresa,   attestante   la
conoscenza  dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati
progettuali;
   d) documentazione comprovante, per lavori di importo  superiore  a
500  milioni  di  lire, la costituzione della cauzione provvisoria in
uno dei modi previsti dall'art. 34, comma 7 della legge.
  2. Nel caso di lavori la cui ubicazione comporti la  necessita'  di
adottare   particolari   modalita'  organizzative,  l'amministrazione
aggiudicatrice   puo'   richiedere   l'effettuazione   di    apposito
sopralluogo  alla  presenza  di  un tecnico dell'amministrazione, che
rilascia apposita attestazione Tale attestazione sostituisce la  sola
dichiarazione relativa alla conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno
i lavori di cui al comma 1, lettera c).
  3.  La  giunta  provinciale,  secondo  quanto previsto dall'art, 30
comma 3 della legge approva appositi facsimile per  la  presentazione
delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti".
 
                               Art. 3.
 Modifica all'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  2.  Il  comma  1  dell'art.  22  dei D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg.  E' sostituito dal seguente:
   "1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 18 viene  comprovato
dall'aggiudicatario nel modo seguente:
    2 per la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta,
con  la produzione delle copie delle dichiarazioni IVA da parte delle
imprese individuali, societa' di persone, consorzi di  cooperative  e
consorzi  tra  imprese  artigiane  oppure  dei  bilanci  con  nota di
deposito in Tribunale, se trattasi delle societa' di capitali e degli
altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
    2  per  la  cifra  d'affari  in  lavori  derivante  da  attivita'
indiretta,    con   la   produzione   di   copia   dei   bilanci,   o
riclassificazione degli stessi secondo la legge che la  prevede,  con
nota   di  deposito  in  Tribunale  dei  consorzi  e  delle  societa'
consortili che abbiano  fatturato  direttamente  al  committente.  La
cifra   d'affari  ed  il  costo  per  il  personale  sono  attribuiti
all'impresa in proporzione alle quote di partecipazione;
    2 per il costo per il personale dipendente, con la produzione  di
copia  dei  libri  paga  e  matricola oppure dichiarazione resa nelle
forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15  da  un
consulente  del  lavoro  abilitato;  con  la  produzione di copia dei
bilanci se trattasi di societa' di capitali e  degli  altri  soggetti
tenuti alla loro pubblicazione;
   2  per  l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente, con la
presentazione di copia  degli  appositi  certificati  rilasciati  dal
committente,  redatti  in  conformita'  alle disposizioni vigenti per
l'iscrizione  all'Albo  nazionale  dei  costruttori,  attestanti  che
l'esecuzione  di lavori e' avvenuta regolarmente e con buon esito. Se
l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale,
deve essere indicato il loro esito;
   2  per  la  disponibilita'  di  personale dipendente dichiarato ai
sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), con la produzione  di  copia
dei libri matricola;
   2  per  la  disponibilita  di equipaggiamento tecmco dichiarata ai
sensi dell'art. 18, comma 3, lettera, b) con la produzione  di  copia
del  libro degli inventari, ovvero dei contratti atti a dimostrare il
titolo  della  disponibilita'  da  parte  dell'impresa  dei  medesimi
equipaggiamenti tecnici;
  La  corrispondenza  delle  copie  presentate all'Amministrazione da
parte della ditta aggiudicataria agli originali  viene  attestata  da
parte  del  legale rappresentante o persona legalmente autorizzata ad
impegnare l'impresa attraverso apposita dichiarazione resa  ai  sensi
dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15".
 
                               Art. 4.
 Modifica all'art. 24 del D.P.C.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  2  Al  comma  I  dell'art.  24  del  D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg.    Le  parole  "quindici  punti"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "dieci punti".
  2  Il  comma  2  dell'art.  24  del  D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg.  E sostituito dal seguente:
   "2. Sono parimenti considerate anomale ed escluse  dalla  gara  le
offerte  rimaste  in gara a seguito dell'espletamento della procedura
di cui al comma 1, che presentano  una  percentuale  di  ribasso  che
superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse.".
 
                               Art. 5.
 Modifica all'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  2  Dopo  il comma 6 dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg. e' inserito il seguente:
   "6 bis. In relazione a' quanto previsto dall'art. 42  della  legge
la  quota  parte  subappaltabile  delle lavorazioni appartenenti alla
categoria o categorie prevalenti viene stabilita nel 30 per cento".
   Trento, 28 dicembre 1998
                              ANDREOTTI
Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999
Registro n. 1, foglio n. 3