REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 15 

Ulteriori  criteri  di priorita' a favore di soggetti residenti nella
regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE  di  uno
dei comuni della Regione, nonche' di imprese aventi sede legale nella
Regione
(GU n.46 del 20-11-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 23 del 9 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Ulteriori criteri di priorita' a favore di soggetti residenti nella
Regione Friuli Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE  di  uno
dei comuni della regione, nonche' di imprese aventi sede legale nella
Regione.
 
  1.   Nell'assegnazione   dei   contributi  a  carico  del  bilancio
regionale, erogati  direttamente  o  indirettamente,  possono  essere
introdotti  ulteriori  criteri  di  priorita'  a  favore dei soggetti
residenti o, in caso di imprese, aventi  sede  legale  nella  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  da  almeno  due  anni,  nonche'  a favore dei
cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani  residenti  all'estero
(AIRE) dei comuni del Friuli-Venezia Giulia.
  2.  Al fine di coniugare l'occupazione con la permanenza in regione
della manodopera locale, e a difesa dei gravi problemi occupazionali,
per le categorie di cui alla legge regionale 14 gennaio 1998, n.   1,
la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, puo' assegnare
ulteriore priorita' nella concessione dei contributi alle imprese che
assumano  lavoratori  residenti  in regione da almeno due anni oppure
risultino  iscritti  all'AIRE  di  uno  dei  comuni   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 7 giugno 1999
                              ANTONIONE