REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 34 

Modifica alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49  "Interventi  per
la promozione e la disciplina delle attivita' motorie"
(GU n.45 del 13-11-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18
                         del 16 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Modificazioni all'art. 15 (Impianti)
             della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49
 
  1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 1992, n.
49,  gia'  sostituito  con legge regionale 19 dicembre 1996, n. 94, e
con legge  regionale  15  giugno  1998,  n.  29,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "1.  Gli impianti di cui all'art. 12 gia' in esercizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  devono  adeguarsi   alle
prescrizioni  del regolamento di cui all'art. 13 entro il 31 dicembre
1999".
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 11 giugno 1999
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio  regionale  l'11
maggio  1999  ed  e'  vistata dal Commissario del governo il 7 giugno
1999.