Modifica alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 "Interventi per la promozione e la disciplina delle attivita' motorie"(GU n.45 del 13-11-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 15 (Impianti) della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, gia' sostituito con legge regionale 19 dicembre 1996, n. 94, e con legge regionale 15 giugno 1998, n. 29, e' sostituito dal seguente: "1. Gli impianti di cui all'art. 12 gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 13 entro il 31 dicembre 1999". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 giugno 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1999 ed e' vistata dal Commissario del governo il 7 giugno 1999.