Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni.(GU n.8 del 26-2-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 10 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 70 viene aggiunto il seguente quarto comma: "L'aiuto riconosciuto ammissibile a consuntivo per il funzionamento amministrativo delle associazioni ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 1360/78 del consiglio del 19 giugno 1978, relativamente al quinto anno successivo al loro riconoscimento puo' essere versato anche dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento purche': a) risulti che non e' stato possibile versare l'aiuto suddetto entro il settimo anno successivo al loro riconoscimento; b) risulti che la necessita' di effettuare tale versamento dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento non e' originata da carenze imputabili alla responsabilita' delle associazioni interessate. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 novembre 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20 maggio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 14 giugno 1997. Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 91/1996, vista la decisione della commissione U.E. comunicata dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'U.E. con nota del 27 ottobre 1999.