MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2008 

  Determinazione delle tariffe minime per prestazioni di facchinaggio
in economia, relativamente al costo per la sicurezza.
(GU n.16 del 21-1-2009)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Roma

  Vista   la   legge   22  luglio  1961,  n.  628  recante  modifiche
all'ordinamento  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
324/1994  che  attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della
M.O.  le  funzioni  amministrative in materia di determinazione delle
tariffe   minime   per   le   operazioni  di  facchinaggio,  funzioni
precedentemente   svolte   dalle   commissioni   provinciali  per  la
disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8
del citato decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996,  n. 687 che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
Direzione  provinciale  del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O.  al  Servizio  politiche  del  lavoro  della predetta
direzione;
  Vista  la Lettera circolare del Ministero del lavoro e della P.S. -
Direzione  generale  dei  rapporti di lavoro - Div. V n. 25157/70/DOC
del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Vista la circolare n. 39/97 del Ministero del lavoro e della P.S. -
Direzione   generale   dei  rapporti  di  lavoro  -  Divisione  V  n.
5/25620/70/FAC  del  18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni
provinciali  del  lavoro  in  materia di determinazione delle tariffe
minime  di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342;
  Visto  il  precedente  decreto  di  questa  Direzione sulle tariffe
minime  in  materia  di  operazioni di facchinaggio emanato in data 9
maggio 2006;
  Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  logistica,
trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi
accordi e rinnovi;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  Sentite  le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore  e  le  Associazioni  del movimento cooperativo rappresentate
anche  nell'Osservatorio  provinciale sulle attivita' di facchinaggio
costituito presso questo ufficio il 25 novembre 2003;
  Considerato  la  necessita'  di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio  svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi;
  Considerato  il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis,
del   decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni,  sostituito  dall'art. 8, comma 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123;
  Considerato i seguenti indicatori economici:
   variazione  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati e operai nel periodo luglio 2007 - luglio 2008;
   incremento  degli  oneri  di  natura  previdenziale a carico degli
organismi  associativi  del  settore  derivanti dall'applicazione del
decreto  legislativo  n.  423/2001  sulla  base  del  quale  i citati
organismi  sono  stati definitivamente equiparati per quanto riguarda
la  base  imponibile  ai  fini  previdenziali  ed  assicurativi  alla
generalita' delle imprese;
   incrementi  retributivi  derivanti dall'applicazione del contratto
collettivo nazionale di categoria.

                              Decreta:

  La  tariffa  minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio in
economia  per  la durata di otto ore giornaliere e' fissata in euro/h
16,65 di cui euro/h 41 relativamente al costo per la sicurezza.
  La tariffa per lavoro straordinario e' cosi' fissata: maggiorazione
del  30%  per  lavoro straordinario feriale diurno; maggiorazione del
50%  per  lavoro  straordinario festivo o notturno; maggiorazione del
70% per lavoro straordinario festivo e notturno. L'applicazione delle
suddette  tariffe  decorre  dalla  data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 4 dicembre 2008
                                   Il direttore provinciale: Esposito