MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 agosto 2008 

  Revoca,  su  rinuncia,  dei  prodotti fitosanitari intestati a nome
dell'impresa   Du  Pont  de  Nemours  Italiana  S.r.l.,  per  mancato
adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.
(GU n.46 del 25-2-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente
«Aspetti  applicativi  delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, corretto e
integrato  dal  successivo decreto 28 luglio 2004 n. 260, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005,  concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  149/2008 della Commissione del 29
gennaio  2008,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e
IV,  che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell'allegato I del suddetto regolamento;
  Visto  il  documento  SANCO/557/2008  rev.  3,  che  costituisce un
emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti
fitosanitari  intestati  a  nome  dell'impresa  Du  Pont  de  Nemours
Italiana  S.r.l., con sede in Milano,via Pontaccio n.10, elencati nel
dispositivo  del  presente  decreto,  con  numero  e data a fianco di
ciascuno indicati;
  Considerato  che  l'impresa  con  lettera  in data 9 giugno 2008 ha
inviato  la  tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali
rinuncia alla commercializzazione;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  dell'1°  settembre 2008 sono revocati, a
seguito  di  rinuncia,  i  prodotti  fitosanitari  intestati  a  nome
dell'impresa  Du  Pont  de  Nemours  Italiana S.r.l., con sede in via
Pontaccio n.10, Milano, elencati nella seguente tabella:

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    Prodotto    |     Numero     |      Data       |
 fitosanitario  | registrazione  |  registrazione  | Sostanza attiva
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                |                |                 |Cimoxanil e rame
BORDOCRITT      |            3545|   20-02-1980    |solfato
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AZURAM          |            4161|   20-12-1980    |Rame ossicloruro
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AZURAM ULTRA    |                |                 |
IDRO            |           10652|   29-12-2000    |Rame idrossido
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CUPROSSIL IDRO  |                |                 |
DF              |            9223|   28-04-1997    |Rame idrossido
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Cimoxanil e Rame
CYMOXAN DUO     |            7829|   15-06-1989    |idrossido
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EKORAM 40 DF    |            9920|   26-01-1999    |Rame idrossido
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KOCIDE 101      |            1389|   05-10-1973    |Rame idrossido
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KOCIDE DF       |            8505|   30-04-1994    |Rame idrossido
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                |                |                 |Rame idrossido e
                |                |                 |triidrossocloruro
RAIDER 40 DF    |            8856|   10-06-1996    |di rame
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ZETARAM 35 WG   |           13695|   16-03-2007    |Rame idrossido

  L'impresa  medesima  e'  tenuta  ad  adottare  ogni  iniziativa nei
confronti   degli   utilizzatori,   per   l'osservanza   delle  nuove
disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far
data dal 1 settembre 2008.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e  pubblicato  sul  sito  del Ministero del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali - ex Ministero della
salute.
   Roma, 25 agosto 2008
                                      Il direttore generale: Borrello