AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 25 febbraio 2009 

  Affidamento  degli  incarichi  di  collaudo  di  lavori  pubblici a
seguito  dell'entrata  in vigore del decreto legislativo 11 settembre
2008, n. 152. (Determinazione n. 2).
(GU n.64 del 18-3-2009)

   Considerato in fatto.
  Con l'emanazione del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152,
recante  ulteriori  disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, (d'ora innanzi «Codice») sono
state   apportate   importanti   modifiche   alla   disciplina  degli
affidamenti  degli  incarichi  di  collaudo. In particolare, all'art.
120,  comma  2-bis,  del  Codice dei contratti pubblici, e' stabilito
l'obbligo  per  le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria
l'idoneita'  dei  propri  dipendenti,  o  di  diversa amministrazione
aggiudicatrice,  all'espletamento  dell'incarico  di  collaudo, sulla
base  di  adeguati  requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti
esterni,  nel  rispetto  dei  principi e della normativa comunitaria,
solo  in  caso  di  carenza  di  personale  idoneo  alla prestazione,
accertata dal responsabile del procedimento.
  E'  stato inoltre inserito all'art. 91, commi 1 e 2, il riferimento
espresso  al  collaudo  nell'ambito  delle  attivita'  rientranti nei
servizi   attinenti   all'ingegneria  e  architettura  oggetto  delle
procedure concorsuali.
  Il quadro normativo in materia, con riguardo ai lavori pubblici, e'
poi completato dalle disposizioni dell'art. 141 ove, nel prevedere la
nomina  da  parte  della stazione appaltante da uno a tre tecnici per
l'attivita'  di  collaudo  e  le incompatibilita' con le attivita' di
progettazione,  direzione,  vigilanza ed esecuzione lavori, si rinvia
al  regolamento  ex  art.  5  del  Codice la fissazione dei requisiti
professionali  dei  collaudatori  in  relazione  alle caratteristiche
dell'opera,  nonche'  le modalita' di espletamento dell'incarico e la
redazione  del certificato di collaudo, sostituito dal certificato di
regolare  esecuzione per lavori di importo pari o inferiore a 500.000
euro.
  L'Autorita'  ha  gia'  avuto  modo  di  occuparsi della materia con
l'atto   di  regolazione  n.  6/1999  concernente  gli  incarichi  di
progettazione   e   le   altre  prestazioni  tecniche  connesse  alla
realizzazione  dell'opera, con riguardo alla previgente disciplina in
materia  di  lavori  pubblici ai sensi della legge n. 109/1994, anche
sotto il profilo della compatibilita' degli incarichi con il rapporto
di  pubblico  impiego e con l'atto di regolazione n. 28/2000 relativo
alle  problematiche connesse alla nomina dei collaudatori nel caso di
lavori ammessi a finanziamento pubblico.
  Stante il rilievo della questione e l'interesse che riveste sia per
le  stazioni appaltanti sia per le categorie professionali coinvolte,
l'Autorita' ha convocato in audizione gli operatori del settore.
  Alla  luce  delle  osservazioni formulate in tale sede, l'Autorita'
fornisce alcune indicazioni al riguardo.
Considerato in diritto.
  1.  Le  problematiche  riscontrate  derivano  in  primo luogo dalla
particolare natura del collaudo - in passato oggetto di attenzione da
parte  della  dottrina  e  della giurisprudenza con riferimento quasi
esclusivo   ai   lavori   pubblici   -   nell'ambito   del   processo
amministrativo  relativo all'esecuzione di un'opera pubblica, nonche'
dalla    evoluzione   normativa   in   materia,   imprescindibilmente
condizionata    dagli    orientamenti   assunti   dalle   istituzioni
comunitarie.
  Il  collaudo  nell'ordinamento  nazionale  costituisce  il  momento
conclusivo  dell'iter  realizzativo  di un'opera pubblica mediante il
quale  l'amministrazione  accerta  la  conformita'  della stessa alle
pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte.
  Nell'attivita'  di  collaudo  sono compresi atti di diversa natura,
strumentali   rispetto  alla  dichiarazione  finale  di  accettazione
dell'opera.   Si  possono  distinguere  tre  momenti  essenziali:  la
verifica  dell'opera,  eseguita in contraddittorio con l'appaltatore,
l'emissione del certificato di collaudo e l'approvazione del collaudo
da  parte dell'amministrazione. L'espletamento dell'incarico comporta
sopralluoghi, accertamenti, saggi e verifiche tecniche secondo quanto
prescritto  dalla  normativa  di  settore, esame della documentazione
relativa  al  progetto,  alla  contabilita'  e  di  ogni  altro  atto
richiesto  al  responsabile del procedimento, nonche' delle eventuali
riserve    iscritte   dall'appaltatore   e   non   risolte   in   via
amministrativa.   I  dati  riscontrati  e  le  considerazioni  svolte
confluiscono   in   una   particolareggiata   relazione,   mentre  il
certificato   di   collaudo  rappresenta  l'atto  conclusivo  recante
l'accertamento  tecnico  sulla  rispondenza dell'opera al dovuto e la
verifica del credito finale dell'appaltatore.
  In   passato   l'incarico  di  collaudo  veniva  affidato  in  modo
fiduciario  ai  funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti
pubblici   o   a   professionisti  esterni  sulla  base  di  elenchi.
L'affidamento esterno su base fiduciaria e' stato eliminato a seguito
delle  censure  mosse  dalla  Commissione  europea, in relazione alla
natura  di servizio del collaudo, soggetto alle procedure ad evidenza
pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico. La Commissione
europea  ha infatti rilevato che tale attivita' rientra fra i servizi
elencati  nell'allegato IA della direttiva n. 92/50, ora allegato IIA
della  direttiva  n.  2004/18,  in  particolare  nella  categoria  12
comprendente  i  servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
Il  legislatore  nazionale,  a  seguito  della procedura d'infrazione
(cfr.  sentenza  della  Corte  di  giustizia  C.E.  21  febbraio 2008
C412-04),  ha  adeguato  la  disciplina  interna ai rilievi formulati
dalla  Commissione  europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge
n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), art. 24, comma 8, dei commi 8-11
dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero
dei  lavori  pubblici e le regioni, nell'ambito dei quali le stazioni
appaltanti   potevano  individuare  il  professionista  cui  affidare
l'incarico di collaudo dei lavori pubblici.
  L'art. 91, comma 8, del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di
attivita'  di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con . .
. «procedure diverse da quelle previste dal Codice» stesso.
  In  considerazione  di  tale mutato orientamento l'Autorita' con la
delibera  n. 82 del 2007 ed i pareri n 65 e 102 del 2008 ha affermato
che  il  collaudo  di  lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti
alla disciplina del Codice.
  Occorre anche rammentare che le disposizioni in materia di collaudo
non  sono  derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/ 2008. Esse
attengono infatti alla fase inerente all'attivita' contrattuale della
pubblica  amministrazione,  che  agisce  nell'esercizio della propria
autonomia  negoziale.  Pertanto la disciplina di tale fase, connotata
dall'assenza  di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, e'
da   ricondursi  all'ambito  dell'ordinamento  civile,  di  spettanza
esclusiva del legislatore statale.
  Si fa presente che nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento
continuano  ad  applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999 (articoli 187-210), seppur nei limiti
della  compatibilita' con il Codice come previsto all'art. 253, comma
3 del Codice.
  2.  Il  comma  2-bis  dell'art.  120  del  Codice  afferma,  per il
collaudo,  la  natura di attivita' propria della stazione appaltante,
dettando  la  conseguente regola applicativa, ovvero l'affidamento di
questa  attivita'  a  dipendenti  della  stessa  stazione  appaltante
procedente  o  a  dipendenti  di  amministrazioni aggiudicatrici, con
elevata  e  specifica  qualificazione  in riferimento all'oggetto del
contratto,   alla   complessita'  e  all'importo  delle  prestazioni.
Pertanto,  si  puo'  ritenere che lo svolgimento di tale attivita' da
parte dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici costituisca
compito d'istituto: l'incarico e' infatti espletato «ratione officii»
e non «intuitu personae», risolvendosi la relativa prestazione in una
«modalita'  di  svolgimento  del  rapporto  di  pubblico impiego». Al
riguardo,  si  richiama  quanto  gia'  rilevato  dall'Autorita' nella
determinazione   n.   6/1999,   con  riferimento  agli  incarichi  di
progettazione  svolti  nell'ambito  di  pubblici  «uffici»,  ai sensi
dell'art. l7, comma 1, lettera a), b) e c) della legge n. 109/1994.
  L'art.   120,  comma  2-bis,  imponendo  un  rigoroso  accertamento
preventivo   in   capo   alla  stazione  appaltante  in  merito  alla
possibilita'   di  reperire  nell'ambito  del  proprio  personale  la
professionalita'  idonea  alla  prestazione,  appare volta, quindi, a
limitare  il  ricorso  a  professionalita' esterne. A tale obbligo e'
strettamente  connesso quello della necessita' di stabilire i criteri
ed  i  requisiti  per  la  scelta  dell'affidatario,  dovendo  essere
comunque   garantito   il   rispetto  dei  principi  di  rotazione  e
trasparenza, espressamente richiamati al citato comma 2-bis dell'art.
120  del  Codice.  L'accertamento  con  esito negativo, peraltro, non
esaurisce  gli  adempimenti preliminari della stazione appaltante, la
quale  e' tenuta a verificare la possibilita' di affidare il collaudo
a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.
  Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico ai dipendenti, il
legislatore  ha  attribuito  particolare  rilievo alla trasparenza, a
tutela della quale e' previsto espressamente che il provvedimento che
affida  l'incarico  a  dipendenti  della  stazione  appaltante  o  di
amministrazioni   aggiudicatrici   debba  riportare  la  motivazione,
evidentemente anche tenendo conto del rispetto dei criteri preventivi
fissati per le nomine, con l'indicazione degli specifici requisiti di
competenza  ed  esperienza  che  hanno  determinato la scelta. Questi
elementi  possono essere desunti dal curriculum dell'interessato e da
ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.
  Momento  saliente e' dunque l'individuazione dei criteri da fissare
preventivamente,  che  devono  tener  conto  della  tipologia e della
complessita' dell'intervento.
  La  ratio di tali disposizioni risiede in due motivazioni: la prima
di  garantire  che  l'attivita'  di collaudo sia svolta da tecnici in
possesso  di adeguata professionalita' e la seconda di consentire una
equa  ripartizione dei vantaggi economici collegati a tale attivita'.
Tale seconda motivazione, in realta', non pare piu' attuale in quanto
il  collaudo  rientra  tra  le attivita' per le quali e' riconosciuto
1'incentivo   di   cui  all'art.  92  del  Codice  (ridotto  in  modo
consistente da recenti modifiche normative).
  La  stazione  appaltante  puo'  motivare  la  scelta sulla base dei
seguenti criteri:
   1)   rispondenza   dell'incarico   da  conferire  alle  specifiche
competenze   professionali,   accertate   attraverso   un  esame  del
curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalita';
   2)   effettiva  opportunita'  del  conferimento  dell'incarico  al
funzionario,   in   ragione   del   complesso  delle  attivita'  gia'
assegnategli, nonche' del carico di lavoro;
   3) rotazione degli incarichi.
  Al fine di garantire la trasparenza, con cadenza periodica l'elenco
dei  collaudi affidati unitamente ai nominativi dei destinatari degli
incarichi  stessi dovranno essere resi noti secondo adeguate forme di
pubblicita'.
  Per  quanto riguarda le incompatibilita' disciplinate all'art. 141,
comma 5, si ritiene che esse debbano essere riferite al dipendente, e
non all'ufficio di appartenenza. La responsabilita' delle prestazioni
tecniche  e',  infatti,  personale.  Diversamente  si rischierebbe di
rendere   difficoltoso   l'affidamento   delle  citate  attivita'  ai
dipendenti,  con aggravio dei costi per l'amministrazione, in assenza
del  rischio,  anche  solo astratto, di violazione dell'imparzialita'
dell'azione amministrativa.
  In merito al compenso spettante ai dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, il collaudo e' indicato fra le attivita' tecniche per
le  quali  all'art. 92, comma 5, del Codice e' stabilito un incentivo
nella  misura del 2% dell'importo posto a base di gara, in favore del
personale interno coinvolto nell'espletamento delle stesse. Tuttavia,
il decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, all'art.
18  ha  ridotto  allo  0,5% la quota da destinarsi alla finalita' del
citato  art.  92,  comma 5, del Codice, disponendo l'assegnazione del
restante 1,5% ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato.  Secondo la circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gli enti territoriali, gli enti di
competenza regionale o delle province autonoma di Trento e di Bolzano
e  gli  enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al
suddetto versamento. La circolare precisa che le conseguenti economie
di  spesa  incidono  in  termini  positivi  sui  rispettivi  saldi di
bilancio.  Va  chiarito  che  la  medesima disposizione dell'art. 92,
comma 5, consente ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b)
e   c)   di   adottare   con   proprio   provvedimento  la  normativa
sull'incentivo.
  Sulla  base delle considerazioni sopra svolte e' auspicabile che la
remunerazione  della  prestazione  svolta  dai  dipendenti  di  altre
amministrazioni  aggiudicatrici  in  favore della stazione appaltante
sia  oggetto  di  apposite  intese  fra le pubbliche amministrazioni,
utilizzando  l'incentivo  ex art. 92, comma 5 del Codice come termine
di  raffronto,  fatto  salvo  il  rimborso  delle spese sostenute per
l'espletamento dell'incarico.
  Per  quanto riguarda la competenza alla nomina del collaudatore per
i   contratti   finanziati   da   diversa  amministrazione  pubblica,
l'Autorita'  aveva  affermato nell'atto di regolazione n. 28/2000 che
la nomina di collaudatori spetta alle amministrazioni aggiudicatrici.
  L'ultimo  periodo del comma 2-bis dell'art. 120 dispone ora che nel
caso di interventi finanziati da piu' amministrazioni aggiudicatrici,
la  stazione  appaltante faccia ricorso prioritariamente a dipendenti
appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese
che  disciplinano  i  rapporti  tra le stesse, in caso di carenza del
proprio organico.
  Sempre  con  riguardo  alla medesima questione si e' posto anche il
quesito  se  sia  ammissibile,  nel  caso  di  concessione  di lavori
pubblici,   frazionare   tra  due  distinti  soggetti  (concedente  e
concessionario)  la competenza della nomina dell'incarico di collaudo
statico  e  quello  di  collaudo tecnico-amministrativo. In merito si
osserva che questa Autorita', con delibera n. 82 del 2007 ha ritenuto
che  l'incarico di collaudo statico debba essere di norma affidato al
medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad
un componente della commissione.
  3.  Per quanto concerne il collaudo statico, seppure specificamente
disciplinato  all'art.  67  del  testo  unico dell'edilizia di cui al
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  esso  si
configura   come   attivita'   di   verifica  tecnica,  prevista  per
determinate  strutture,  ricompresa  fra gli accertamenti oggetto del
collaudo.  Soccorrono  a tale riguardo sia l'art. 187 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,  riprodotto all'art. 215
dello  schema  di regolamento ex art. 5, ove si afferma che «. . . il
collaudo  comprende  altresi'  tutte  le  verifiche tecniche previste
dalle  leggi  di settore», sia le osservazioni espresse dal Consiglio
di  Stato  nel parere reso sul terzo decreto correttivo nell'adunanza
del 14 luglio 2008 (riguardo all'art. 92, comma 5, del Codice), volte
a  sottolineare  l'unitarieta' del collaudo, comprendente adempimenti
di  carattere  sia  piu' propriamente amministrativi sia strettamente
tecnici.  La  previsione  di  affidare  al  soggetto  incaricato  del
collaudo, anche il collaudo statico, nonche' le verifiche relative al
rispetto  delle  norme sismiche, contenuta all'art. 188, comma 6, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  e  rimasta
invariata   nello  schema  di  regolamento,  sembra  confortare  tale
conclusione,  evidenziando  il  carattere  generale e onnicomprensivo
della  prestazione.  Cio'  comporta  che  in  questo caso il soggetto
affidatario  del  collaudo  deve  essere  in  possesso  dei necessari
requisiti (1'ingegnere o l'architetto devono essere iscritti all'albo
da  almeno dieci anni). Non vi sono pertanto elementi per discostarsi
da  quanto  gia'  affermato  dall'Autorita'  nella  determinazione n.
43/2000,  in  relazione al compenso spettante, qualora l'incarico sia
svolto  dai dipendenti dell'amministrazione: esso non puo' che essere
riconosciuto  ai  sensi  del  citato  art.  92,  comma 5, nell'ambito
dell'incentivo  previsto per le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, fra le quali e' espressamente richiamato il collaudo.
  4.  L'art.  120,  comma  2-bis,  prevede  che,  qualora la stazione
appaltante  non  possa  ricorrere  a  propri  dipendenti  o  di altre
amministrazioni   aggiudicatrici,   l'affidamento   dell'incarico  di
collaudatore  ovvero  di  presidente  o  componente della commissione
collaudatrice  a  soggetti esterni avviene secondo le procedure e con
le  modalita'  stabilite  all'art.  91 del Codice, che disciplina gli
affidamenti dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria,
al di sopra e al di sotto della soglia di 100.000 euro.
  Secondo  tale  disposizione,  per  le  procedure  di affidamento di
servizi  di  ingegneria  e architettura (settori ordinari) di importo
compreso fra 100.000 euro e le soglie di applicazione della normativa
comunitaria  per  i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e
lettera  b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II,
titolo  II,  del  Codice  per quanto riguarda i termini, i bandi, gli
avvisi  di  gara e la pubblicita'. Per le procedure di affidamento di
servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle
soglie  di  applicazione della normativa comunitaria per i servizi di
cui  all'art.  28,  comma 1 , lettera a) e lettera b), del Codice, si
applicano invece le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice
per  quanto  riguarda  i  termini,  i  bandi, gli avvisi di gara e la
pubblicita'.
  Per   gli   incarichi  di  importo  inferiore  a  100.000  euro  il
responsabile  del  procedimento  individua l'affidatario nel rispetto
dei  principi di non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza,
previa  selezione  di  almeno  cinque  soggetti  idonei,  secondo  la
procedura  prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice. A tale riguardo
si  puo'  richiamare  quanto gia' rappresentato dall'Autorita' con la
determinazione  n. 1/2006, ove sono esplicitati i principi comunitari
per  quanto  concerne l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Si rammenta che nella circolare del Ministero delle infrastrutture 16
gennaio  2007,  n.  2473  relativa  all'affidamento  dei  servizi  di
ingegneria   e  architettura,  rivolta  ai  propri  Uffici  (Gazzetta
Ufficiale  21  novembre  2007,  n.  271),  si  invitano  le  stazioni
appaltanti  a  procedere  alla  scelta  dei  cinque  o piu' operatori
economici  tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori
economici, istituito a seguito di un apposito avviso pubblico, ovvero
tramite specifiche indagini di mercato.
  Si  rileva  che  tale  procedura  e'  riproposta  nello  schema  di
regolamento ex art. 5 del Codice nella parte relativa all'affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 267), ove e' prevista
l'indicazione,  nell'avviso  pubblico,  delle  classi e categorie dei
lavori  di  cui  alla  tariffa  professionale e la richiesta da parte
della  stazione appaltante dei curriculum dei soggetti interessati. A
tale  parte,  in  quanto  compatibile,  fa  riferimento  lo schema di
regolamento   per   l'affidamento   degli   incarichi   di   collaudo
all'esterno.
  5.   In  merito  alla  applicabilita'  dell'art.  125  del  Codice,
concernente lavori, servizi e forniture in economia, alla prestazione
in   oggetto,   si   richiama   quanto   rappresentato   al  riguardo
dall'Autorita'  nella  determinazione n. 4/2007. E' stato evidenziato
preliminarmente  che  i  servizi  tecnici relativi ai lavori pubblici
sono  sottoposti  a  specifica  ed  autonoma  disciplina,  con regole
diversificate  in  relazione  all'importo  stimato del compenso e che
l'acquisizione  in  economia deve essere preceduta dall'assunzione di
un provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con
cui  essa  individui  i  singoli servizi da acquisire con lo speciale
metodo dell'economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e
in   relazione   all'oggetto  ovvero  in  riferimento  coerente  alle
categorie indicate al comma 10 del detto art. 125.
  Pur entro questi limiti, dal combinato disposto dell'art. 91, comma
2,  e  dell'art.  125  del  Codice,  si ritiene che non sia possibile
escludere   che  una  stazione  appaltante  possa  ricomprendere  nel
regolamento   interno  per  la  disciplina  della  propria  attivita'
contrattuale,  anche  l'affidamento  in economia dei servizi tecnici;
pertanto,  per  una  prestazione  di  collaudo di importo inferiore a
20.000  euro, si puo' procedere alla scelta del collaudatore mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11. In tal caso il
ribasso  sull'importo  della prestazione determinato sulla base delle
tariffe   professionali   viene   negoziato   fra   responsabile  del
procedimento  e  l'operatore  economico  cui  si  intende affidare la
commessa.
  6.  Sempre  con  riguardo alle procedure di affidamento, si possono
individuare   ulteriori   problematiche  attinenti  le  modalita'  di
impostazione  della  gara,  quelle  di fissazione dell'importo a base
d'asta e le garanzie da richiedere.
  L'art. 141 del Codice e l'art. 188 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999 dispongono che la stazione appaltante nomini
un  collaudatore  oppure una commissione costituita al massimo da tre
componenti in relazione alla complessita' dei lavori.
  L'art.  120,  comma 2-bis, contempla le modalita' di affidamento da
parte  della stazione appaltante dell'incarico di collaudatore ovvero
presidente o componente della commissione di collaudo.
  Dalla  formulazione di tale norma, si puo' ricavare che, in caso di
commissione   di  collaudo,  la  gara  debba  individuare  i  singoli
componenti  della  commissione,  cui corrispondono distinte offerte e
non  l'intera commissione sulla base di un'unica offerta da parte dei
concorrenti riuniti.
  Al  riguardo,  l'Autorita'  ha  osservato (delibera n. 82/2007) che
quando  il  collaudo  viene affidato ad una commissione, intesa quale
organismo  collegiale perfetto, tale organismo e' entita' diversa dal
raggruppamento  di  professionisti,  con  la  conseguenza  che  i due
istituti  non appaiono conciliabili: sotto questo aspetto, si veda la
disposizione  recata  dall'art.  206 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  riprodotta  nello schema di regolamento ex
art.  5, secondo cui (comma 1) le operazioni di collaudo sono dirette
dal  presidente  della  commissione, in quanto primus inter pares, e,
soprattutto,  il  successivo  comma  2 che consente la stesura di una
relazione «di minoranza» da parte di uno dei componenti del collegio,
nel caso in cui dissenta.
  Si  ritiene,  tuttavia,  che  non sia necessario espletare distinte
gare d'appalto per l'individuazione dei componenti della commissione.
La  stazione  appaltante  potra'  con  un'unica procedura ad evidenza
pubblica  scegliere  i  soggetti affidatari dell'incarico, fissando i
requisiti per i componenti e per il presidente della commissione.
  Per  quanto  riguarda il calcolo del corrispettivo dei collaudatori
da   porre  a  base  di  gara,  si  deve  osservare  che  il  decreto
ministeriale  4  aprile  2001  non  prevede  il  collaudo;  si potra'
pertanto  fare  riferimento,  alla  legge  n.  143/1949,  fatta salva
l'abrogazione  dell'obbligatorieta' dei minimi tariffari (cfr. ultimo
periodo dell'art. 92, comma 2 del Codice).
  Per quanto concerne le garanzie da richiedere per la partecipazione
alla  gara,  l'Autorita'  si  e'  espressa con parere n. 102/2008 nel
senso   che   per   le  attivita'  concernenti  i  servizi  attinenti
all'architettura   e   all'ingegneria  diverse  dalla  redazione  del
progetto  e  del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75
(garanzie  a  corredo  dell'offerta)  e 113 (cauzione definitiva) del
tale  orientamento e' confermato nello schema di regolamento in corso
di emanazione.
  In  caso  di  affidamento  diretto  o  di  affidamento  previa gara
informale,  la garanzia puo' essere limitata alla cauzione definitiva
ai sensi dell'art. 113 del Codice.
  7.  Con  riferimento ai soggetti che possono partecipare alle gare,
preliminarmente   occorre   affrontare  la  questione  relativa  alla
possibilita' di ammettere alla procedura i dipendenti pubblici.
  A  tale  riguardo,  come gia' rilevato dall'Autorita' con l'atto di
regolazione   n.   6/1999,  si  ritiene  che  la  partecipazione  dei
dipendenti  pubblici  a  tempo  pieno  alla  procedura  di  gara  per
l'affidamento dell'incarico di collaudo sembra restare preclusa.
  Da  un  lato,  infatti,  la  tassativita'  dell'elenco dei soggetti
affidatari  dei  servizi  attinenti  l'architettura e l'ingegneria e'
stata  ribadita  all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis), g)
ed h), del Codice - cui occorre ricondursi anche per il collaudo - ai
sensi del quale gli incarichi possono essere svolti solo da soggetti,
singoli  o  associati,  che  esercitano professionalmente la relativa
attivita'.
  Sotto  altro  profilo,  permane  il regime di incompatibilita' allo
svolgimento della libera professione, dettato all'art. 60 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 3/l957 (divieto, per il dipendente
pubblico,  di  «esercitare  il  commercio,  l'industria,  ne'  alcuna
professione»)  ed  esteso  a  tutti i dipendenti pubblici dal decreto
legislativo  n.  165/2001,  art. 53, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 6 del medesimo articolo.
  L'art.  53  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consente
infatti l'esercizio di attivita' libero professionale:
   a)  ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale
con  prestazione  lavorativa  non superiore al cinquanta per cento di
quella a tempo pieno;
   b) ai docenti universitari a tempo definito;
   c)  alle  altre  categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali e'
consentito  da  disposizioni  speciali  lo  svolgimento  di attivita'
libero  professionali  (ad  esempio,  quella concernente il personale
docente,  che  puo' esercitare la libera professione a condizione che
essa  non  pregiudichi  l'assolvimento  delle attivita' inerenti alla
funzione  docente, ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994, art.
508).
  Per   i  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  vi  e'  poi  la
limitazione territoriale, ex art. 90, comma 4, del Codice, per cui ai
dipendenti  con rapporto di lavoro a tempo parziale non e' consentito
espletare  incarichi  per  conto di altre amministrazioni nell'ambito
territoriale  dell'ufficio  di appartenenza. Lo schema di regolamento
in  via  di  emanazione, in continuita' con il decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999,  chiarisce  che  in caso di stazione
appaltante di dimensione nazionale con articolazioni locali, l'ambito
territoriale e' riferito alla singola articolazione.
  La  sostanziale  inconciliabilita'  della  posizione  di dipendente
pubblico  con quella del libero professionista e' stata, fra l'altro,
riaffermata  di  recente dalla Corte dei conti (Sez giur. Sicilia, n.
801/2007),   nonche'   dalla  giurisprudenza  amministrativa  che  ha
sottolineato la distinzione dei due regimi di affidamento, censurando
la  confusione  di  procedimenti  riscontrata nell'operato di enti in
ordine,  ad  esempio,  al  riconoscimento  di tariffe professionali a
soggetti facenti parte dell'ufficio tecnico, seppure con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa (Cons. Stato, Sezione VI, 22
ottobre   2008,   n.   5175).  E'  stata  altresi'  ribadita  la  non
ammissibilita'  di  modalita' alternative di affidamento di incarichi
di  servizi  di  ingegneria, in presenza di casi tipizzati dal Codice
(Cons. Stato, Sezione VI, 7 marzo 2008, n. 1008).
  8.  Alla luce della modifica intervenuta al citato art. 91, commi 1
e  2,  nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante debba ricorrere a
professionisti  esterni,  si  ritiene  ammissibile la possibilita' di
affidare l'incarico di collaudo oltre che ai professionisti singoli o
associati  anche  ai soggetti indicati all'art. 90, comma 1 , lettera
e),  f),  f-bis),  g)  e  h),  ovvero  societa'  di professionisti, a
societa' di ingegneria ed a loro raggruppamenti temporanei o consorzi
stabili. In tal caso devono ritenersi applicabili le disposizioni del
comma  7  dell'art.  90,  in  ordine  alla  necessita' di indicare il
professionista responsabile incaricato della prestazione gia' in sede
di  offerta,  che  sia in possesso dei requisiti abilitanti stabiliti
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 e ribaditi
nello  schema  di regolamento ex art. 5, unitamente alle disposizioni
concernenti la responsabilita' solidale con riferimento alle societa'
di  ingegneria,  dettate all'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  e  che  risultano invariate nello schema di
regolamento   (cfr.  determinazione  dell'Autorita'  n.  7/2006).  Si
precisa  che, nel caso di societa' di professionisti e di ingegneria,
ai  fini  della  partecipazione  alla gara, occorre avere riguardo ai
requisiti tecnico-professionali della societa'.
  9. In analogia con quanto gia' segnalato per l'affidamento interno,
riveste  particolare importanza l'indicazione dei requisiti necessari
per  la partecipazione alla gara: essi devono infatti essere adeguati
e  proporzionati alla prestazione anche al fine di consentire la piu'
ampia  partecipazione  di  professionisti.  A titolo esemplificativo,
risulterebbe  restrittivo della concorrenza (in quanto favorirebbe la
creazione  di una esigua categoria di professionisti specializzati in
collaudo)  richiedere esperienza professionale maturata con esclusivo
riferimento  al  collaudo,  senza  tener conto di altre attivita' che
presentano  aspetti affini o attinenti, quali la direzione lavori, la
progettazione,   il   coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri,
l'espletamento   delle   quali  e'  da  ritenersi  rilevante  per  la
dimostrazione  della  capacita'  del  candidato.  L'Autorita' ha gia'
avuto  modo  di  esprimere  tale orientamento con la deliberazione n.
12/2008.  Si  richiama  inoltre l'interpretazione data dall'Autorita'
con  deliberazione  n. 74/2006 - seppure con riferimento al fatturato
globale  -  ove  e'  stato  evidenziato  il  carattere essenzialmente
omogeneo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
  Per  l'affidamento  all'esterno  degli  incarichi  di  collaudo  di
importo   superiore   a   100.000   euro   in   ordine  ai  requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare  concernenti  i  servizi  di ingegneria ed architettura, occorre
fare  riferimento  a  quanto  stabilito  all'art.  66 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, il cui contenuto risulta
sostanzialmente  immutato  nello  schema di regolamento ex art. 5 del
Codice (art. 263).
  10.  Per  quanto  riguarda  i criteri di aggiudicazione, secondo la
disciplina  generale,  puo'  utilizzarsi sia il prezzo piu' basso sia
l'offerta   economicamente  piu'  vantaggiosa.  L'individuazione  del
criterio  per  la  scelta  dell'affidatario  dell'incarico e' rimessa
pertanto alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Si
segnala che quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo
piu'  basso  e'  consentita  l'esclusione  automatica  delle  offerte
anomale per contratti di importo inferiore a 100.000 euro, secondo le
ultime  modifiche  apportate  all'art.  124,  comma  8 del Codice dal
decreto  legislativo  n.  152/2008  (si  rammenta  che la facolta' di
esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero di offerte
ammesse  e'  inferiore a dieci). L'adozione del criterio dell'offerta
economicamente  piu' vantaggiosa comporta adempimenti piu' complessi,
in  relazione  all'indicazione,  negli atti di gara, degli elementi e
sub-elementi   che   saranno   presi   in   esame  e  della  relativa
ponderazione.
  Anche  in  questo  caso  per  i  criteri  di  valutazione,  per  la
ponderazione  e  per  le metodologie di determinazione della migliore
offerta  si  deve  fare  riferimento  alle  disposizioni previste nel
regolamento per l'affidamento dei servizi tecnici.
  Con  riferimento  alla  ponderazione  dei criteri di valutazione si
rammenta  che  il  Codice,  recependo  una  disposizione comunitaria,
consente di stabilire una soglia (art. 83, comma 2).
  Per  l'attribuzione  del  punteggio  per  il  prezzo,  al  fine  di
disincentivare   l'offerta  di  ribassi  elevati,  si  potrebbe  fare
riferimento,  ai sensi della norma sopra citata, in luogo del ribasso
massimo,  ad  un  ribasso soglia pari alla media dei ribassi offerti.
Tale ipotesi e' peraltro prevista dallo schema di regolamento ex art.
5 del Codice (allegato M).
  In base a quanto sopra considerato;

                            Il Consiglio

  Ritiene che:
   1)  il  collaudo  relativo  ad  un contratto pubblico di lavori e'
affidato  in  via  prioritaria  al  personale  interno della stazione
appaltante,  in  possesso  dei  requisiti  fissati preventivamente in
relazione  alla complessita' della prestazione; tale affidamento deve
essere   motivato,  con  riferimento  alla  esperienza  e  competenza
dell'interessato,  nel  rispetto dei principi della proporzionalita',
della  trasparenza  e  della rotazione, a tal fine assicurando anche,
con cadenza periodica, adeguata pubblicita' degli incarichi affidati;
al   personale   dipendente   della   amministrazione  aggiudicatrice
incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attivita' svolta,
l'incentivo ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Codice;
   2)  la  stazione  appaltante,  in  caso  di  carenza  del  proprio
organico,  e'  tenuta  a  verificare  la  possibilita' di affidare il
collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
   3)  il  collaudo  comprende  ogni  attivita'  di  verifica tecnica
necessaria  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa di settore in
relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al
collaudo  statico, che e' svolto pertanto dal soggetto incaricato del
collaudo,   in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla  specifica
disciplina;
   4)  l'affidamento  esterno  dell'incarico  di collaudo, rientrante
nella   categoria   12   dei   servizi   attinenti   l'ingegneria   e
l'architettura,  di cui all'allegato IIA del Codice, avviene mediante
procedure  ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  delle disposizioni
concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli articoli 90
e 91 del Codice;
   5)  e'  consentito  l'affidamento  in  economia  dell'incarico  di
collaudo,   qualora   la  stazione  appaltante  abbia  indicato  tale
attivita'  nel  proprio  regolamento  interno,  ai sensi e nei limiti
dell'art. 125 del Codice;
   6)  la  partecipazione  alla  gara  e' preclusa in via generale ai
dipendenti  pubblici,  ad  eccezione dei casi in cui e' consentito lo
svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego
(art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001);
   7)  e'  ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle
societa'  di  ingegneria  che  devono  indicare il responsabile della
prestazione,  in  analogia  con  quanto previsto per gli incarichi di
progettazione;
   8)  i  requisiti  per  la  partecipazione  alla gara devono essere
proporzionati  alla  prestazione  richiesta,  favorendo la piu' ampia
partecipazione  dei  soggetti  interessati;  a tal fine, l'esperienza
maturata e' valutata con riguardo non solo all'attivita' di collaudo,
ma  anche  ad  altre  attivita' attinenti ai servizi di ingegneria ed
architettura;
   9)  l'individuazione  del soggetto affidatario avviene utilizzando
il  criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,     sulla     base     della     scelta    discrezionale
dell'amministrazione.
    Roma, 25 febbraio 2009
                                           Il presidente: Giampaolino

Il relatore: Moutier