UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO 9 giugno 2009 

  Modificazioni allo statuto. (09A06912)
(GU n.139 del 18-6-2009)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  601 del 12 luglio 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31
luglio   2000,   con   il   quale   e'   stato   emanato  lo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  83 del 13 gennaio 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 25 del 31
gennaio  2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 296 del 21
dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 188 del 12
agosto  2002,  con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  74 del 22 gennaio 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 6 febbraio
2003,  con  il  quale  sono  state  emanate  modifiche  allo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  709 del 27 maggio 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 20 giugno
2003,  con  il  quale  sono  state  emanate  modifiche  allo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 96 del 27
aprile  2005,  con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 292 del 16
dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo
2007,  con  il  quale  sono  state  emanate  modifiche  allo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 97 del 24
aprile  2008,  con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 281 del 1°
dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Vista la delibera del Senato accademico del 14 aprile 2009;
  Vista  la  propria nota del 27 aprile 2009 prot. n. 30205, ricevuta
in  data  4  maggio,  con  la  quale  e' stata trasmessa al Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  a  documentazione  relativa alla
modifica   statutaria   per   l'acquisizione  del  parere  prescritto
dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
  Considerato che con la nota n. 1937 del 18 maggio 2009 il Ministero
ha comunicato di non formulare osservazioni;

                              Decreta:

  Sono  emanate  le  seguenti modifiche allo statuto dell'Universita'
degli studi di Palermo:
  (Omissis).

                              Art. 12.
                          Senato accademico

  (Omissis).
  5.  Il  Senato  accademico,  esclusivamente  nella  sua  componente
elettiva,  dura  in  carica  tre  anni solari; i rappresentanti degli
studenti durano in carica tre anni dalla data del loro insediamento e
decadono   in   ogni  caso  quando  perdono  lo  status  di  studente
dell'Ateneo.
  (Omissis).

                              Art. 13.
                   Il Consiglio di amministrazione

  (Omissis).
  4.  Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari;
i  rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni dalla data
del  loro  insediamento  e  decadono  in  ogni caso quando perdono lo
status di studente dell'Ateneo.
  (Omissis).

                              Art. 17.
                        Consigli di facolta'

  (Omissis).
  9.  I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in
carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica tre
anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
  (Omissis).

                              Art. 19.
             Consigli di corso di studio della facolta'

  (Omissis).
  9. Gli studenti durano in carica tre anni e decadono al momento del
conseguimento del titolo di studio.
  (Omissis).

                            Art. 25-ter.
                      Consiglio degli studenti

  (Omissis).
  2.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  costituito  con decreto del
rettore e dura in carica tre anni.
  (Omissis).

                              Art. 58.
                          Norme transitorie

  (Omissis).
  5.  In  assenza  dell'avvio  del  procedimento per il rinnovo delle
rappresentanze  studentesche  dovra'  procedersi  con  l'integrazione
delle rappresentanze per il restante periodo del mandato.
  6.  I rappresentanti degli studenti, in carica alla data di entrata
in  vigore  delle  disposizioni  relative alla durata triennale delle
rappresentanze  studentesche,  proseguono  il proprio mandato sino al
completamento del triennio.
   Palermo, 9 giugno 2009
                                                  Il rettore: Lagalla