MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2009 

  Riconoscimento, alla sig.ra Palacios Maricruz Valeria, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
psicologo. (09A10786)
(GU n.215 del 16-9-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente
l'attuazione  della  direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  l'art.  29  della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come
modificato  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  Vista l'istanza del 23 ottobre 2008 con la quale la sig.ra Palacios
Maricruz  Valeria,  cittadina argentina, nata a La Plata-Buenos Aires
(Argentina)  il  25  maggio  1981,  ha  chiesto  al  Ministero  della
giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicologia»
rilasciato  dalla  «Universidad  Nacional  de  La Plata - Facultad de
Humanidades  y  Ciencias  de  La Educacion» in data 21 marzo 2006, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologa;
  Preso  atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;
  Preso  atto  della  decisione  della Conferenza dei servizi, di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del
25  novembre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di studio in possesso dell'interessata;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  A  partire  dalla  data  del  presente decreto, il titolo di di
«Licenciada  en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad Nacional de
La  Plata  -  Facultad  de Humanidades y Ciencias de La Educacion» in
data  21 marzo 2006, alla sig.ra Palacios Maricruz Valeria, nata a La
Plata-Buenos   Aires   (Argentina)   il  25  maggio  1981,  cittadina
argentina, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di psicologo.
  2.   La  dott.ssa  Palacios  Maricruz  Valeria  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia  come  lavoratore  dipendente  od  autonomo la
professione  di  psicologo,  successivamente  all'iscrizione all'albo
degli  psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che
provvede  ad  accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle
conoscenze   linguistiche   necessarie   per   lo  svolgimento  della
professione   e   ad   informare   questo  Dicastero  della  avvenuta
iscrizione.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche  e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 23 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi