N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 agosto 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 agosto  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015 recante misure per  il
  contenimento della spesa regionale - Gettoni di presenza  spettanti
  ai componenti per Commissioni e Comitati nominati dalla Regione. 
- Legge della Regione Calabria  25  giugno  2019,  n.  30  (Modifiche
  all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), intero testo. 
(GU n.41 del 9-10-2019 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro  la  Regione  Calabria,  in
persona del Presidente della Giunta  Regionale  pro  tempore  per  la
declaratoria di illegittimita'  costituzionale  della  legge  Regione
Calabria n. 30 del 25 giugno 2019 pubblicata sul B.U.R n. 70  del  26
giugno 2019, recante «Modifiche  all'art.  1  della  legge  regionale
3/2015» come da delibera del Consiglio  del  Ministri  del  6  agosto
2019. 
 
                              Premessa 
 
    In data  26  giugno  2019  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 70, la legge regionale n. 30  del
25 giugno 2019, recante «Modifiche all'art. 1 della  legge  regionale
3/2015». 
    Il provvedimento in esame si pone in contrasto con  gli  articoli
81, 97  e  117  terzo  comma  Cost.  per  contrasto  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Pertanto, con il  presente  atto,  si  impugna  la  citata  legge
Regionale   affinche'   ne   sia   dichiarata    la    illegittimita'
costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La normativa rilevante 
    L'art. 1 della L.R. n. 30/2019  (recante  «Modifiche  all'art.  1
della legge regionale 3/2015» cosi dispone: 
        Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 2015,
n. 3  (Misure  per  il  contenimento  della  spesa  regionale),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
          a) prima della parola «Commissioni» e inserita la seguente:
«per»; 
          b) le parole «gli emolumenti  e/o»  sono  sostituite  dalla
seguente: «i»; 
          c) le parole «, anche di vertice, » sono soppresse. 
        L'art. 1 comma 4 della  L.R.  n.  n.  3/2015  originariamente
prevedeva: 
          Ai fini del contenimento  della  spesa,  nelle  more  della
riorganizzazione di aziende,  agenzie,  enti  collegati  a  qualsiasi
titolo alla  Regione,  per  commissioni  e  comitati  nominati  dalla
Regione,  gli  emolumenti  e/o  gettoni  di  presenza  spettanti   ai
componenti, anche di vertice, sono ridotti  della  meta'  rispetto  a
quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015. 
        L'art. 1 comma 4 della L.R. n. n. 3/2015 nel testo attuale  -
dopo le modifiche introdotte con la L.R. 30/2019 - prevede: 
          Ai fini del contenimento  della  spesa,  nelle  more  della
riorganizzazione di aziende,  agenzie,  enti  collegati  a  qualsiasi
titolo alla  Regione,  per  commissioni  e  comitati  nominati  dalla
Regione, i gettoni di presenza spettanti ai componenti  sono  ridotti
della meta' rispetto a quelli attualmente in essere,  con  decorrenza
1° gennaio 2015. 
        Infine l'art. 2  («Norma  finanziaria»)  della  L.R.  30/2019
dispone: 
          1. Dall'attuazione della presente legge non derivano  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
    Come si vede, la norma regionale in esame nel modificare il comma
4  dell'art.  1  della  L.R.  n.  3/2015,  che  reca  misure  per  il
contenimento della spesa regionale, opera una riduzione delle  stesse
misure sotto un triplice aspetto: 
        a) in  primo  luogo,  circoscrive  l'ambito  di  applicazione
soggettiva  della  succitata  disposizione,  che  originariamente  si
applicava alle «aziende, agenzie, enti collegati a  qualsiasi  titolo
alla regione», oltreche' alle «commissioni e comitati nominati  dalla
regione», mentre oggi con l'inserimento della parola «per» (davanti a
«commissioni e comitati nominati dalla regione»), la  riduzione  alla
meta dei benefici economici  limitata  esclusivamente  ai  componenti
delle  «commissioni  e  comitati   nominati   dalla   Regione»,   con
l'esclusione pertanto  delle  «aziende,  agenzie,  enti  collegati  a
qualsiasi titolo alla regione», i quali vengono  richiamati  al  solo
fine di una futura riorganizzazione degli stessi («nelle more»). 
        b)  in  secondo  luogo,  circoscrive   ancora   l'ambito   di
applicazione   soggettiva   della   succitata    disposizione,    che
originariamente si applicava «ai componenti, anche di vertice»  delle
«aziende, agenzie ed enti collegati a qualsiasi titolo alla regione»,
oltreche' a quelli  delle  «commissioni  e  comitati  nominati  dalla
regione», mentre oggi risulta eliminato il riferimento ai «componenti
di vertice», con la evidente finalita'  di  escludere  tali  soggetti
dalla prevista decurtazione del benefici economici; 
        c)  in  terzo   luogo,   eliminando   il   riferimento   agli
«emolumenti»,  limita  dal  punto  di  vista  oggettivo  l'ambito  di
applicazione della norma di contenimento della spesa ai soli  gettoni
di presenza, consentendo quindi di ripristinare gli altri  emolumenti
in misura piena (e,  si  badi,  sempre  «con  decorrenza  1°  gennaio
2015»). 
    Tutte le modifiche  suddette  appaiono  idonee  a  comportare  un
aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata, con la
conseguente incompatibilita' della clausola di invarianza finanziaria
di cui al successivo art. 2 della stessa L.R. («Dall'attuazione della
presente legge non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio regionale»), che  appare  del  tutto  incompatibile  con  le
maggiori previsioni di spesa derivanti dall'art. 1. 
    Per tali motivi si ritiene che la legge  regionale  si  ponga  in
conflitto: 
        - con l'art. 81 Cost. che impone l'equilibrio tra le  entrate
e le spese dei bilanci; 
        - con l'art.  97  Cost.  il  cui  comma  1  prevede  che  «Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento  dell'Unione
europea, assicurano l'equilibrio del bilancio e la sostenibilita' del
debito pubblico»; 
        - con l'art. 117, terzo comma, Cost.,  per  contrasto  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che l'Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare
costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare,  per  i
motivi sopra specificati, la legge Regione  Calabria  n.  30  del  25
giugno 2019 pubblicata sul B.U.R n. 70 del 26  giugno  2019,  recante
«Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3/2015» come da  delibera
del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
      1. estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  6
agosto 2019. 
          Roma, 13 agosto 2019 
 
          Il Vice Avvocato generale dello Stato: De Bellis