Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo. (10A01411)(GU n.30 del 6-2-2010)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 7 dicembre 2009, prot. n. 14575/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 13-14-20-21 e 24 novembre 2009; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell' Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 13-14-20-21 e 24 novembre 2009 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 19 gennaio 2010 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Casellati