MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra  Romero  Segura  Mariana,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
medico chirurgo. (10A01917) 
(GU n.41 del 19-2-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 6 agosto 2007,  con  la  quale  la  sig.ra
Romero Segura Mariana, nata a Cordoba (Argentina) il 31  marzo  1979,
cittadina  argentina,  ha  chiesto  il  riconoscimento   del   titolo
denominato «Medica»,  rilasciato  in  data  19  dicembre  2002  dalla
«Universidad Catolica de Cordoba», con sede a Cordoba (Argentina), ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
del 23 aprile 2008, ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la
misura compensativa ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  23  del
citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data  8  e
15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della quale la sig.ra Romero  Segura  Mariana  e'
risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Medica», rilasciato in data  19  dicembre  2002  dalla  «Universidad
Catolica de Cordoba», con sede a  Cordoba  (Argentina),  alla  sig.ra
Romero Segura Mariana, nata a Cordoba (Argentina) il 31  marzo  1979,
e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della
professione di medico-chirurgo. 
  2. La dott.ssa Romero Segura Mariana e' autorizzata  ad  esercitare
in  Italia  la  professione  di  medico-chirurgo,  previa  iscrizione
all'Ordine  dei  medici-chirurghi  territorialmente   competente   ed
accertamento da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della
lingua  italiana  e  delle   speciali   disposizioni   che   regolano
l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi