MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2010 

Modifica del disciplinare di produzione  dei  vini  denominazione  di
origine controllata «Sangiovese di Romagna». (10A01934) 
(GU n.42 del 20-2-2010)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
           delle politiche di sviluppo economico e rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  della  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.122,   recante   disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali  27
marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento  per
lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per   l'iscrizione   delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC  e  negli  elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive; 
  Visto il decreto ministeriale del  4  agosto  2008  concernente  la
modificazione  al  decreto  ministeriale  7   luglio   1997   recante
disposizioni sui  recipienti  in  cui  sono  confezionati  i  vini  a
denominazione di origine; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio  1967
e successive modificazioni, con il quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la richiesta presentata  dall'Ente  tutela  vini  di  Romagna
intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  8  del  sopra   citato
disciplinare, al fine di consentire il  confezionamento  dei  vini  a
Denominazione di origine  controllata  «Sangiovese  di  Romagna»,  in
contenitori alternativi  al  vetro  conformemente  alle  disposizioni
previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008; 
  Visto il parere  favorevole  della  regione  Emilia  Romagna  sulla
citata domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso nella  riunione  del  27  e  28
ottobre 2009 del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini sulla citata domanda; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla  modifica  dell'art.  8
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata  «Sangiovese  di  Romagna»,  in  conformita'  al   parere
espresso dal citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Sangiovese di
Romagna» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma: 
  «E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi  al  vetro
costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido non inferiore a due litri.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo