COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 

Aggiornamento  del  contratto  di  programma  relativo  al  consorzio
«ALI.SAN». (Deliberazione n. 88/2009). (10A02225) 
(GU n.45 del 24-2-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,   recante
modifiche alla legge 1° marzo 1986, n.  64,  in  tema  di  disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  relativo  al   trasferimento   delle
competenze  gia'  attribuite  ai  soppressi   dipartimento   per   il
Mezzogiorno  e  agenzia  per  la  promozione   dello   sviluppo   del
Mezzogiorno, in attuazione dell'art.  3  della  suindicata  legge  n.
488/1992; 
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo  e,  in
particolare, l'art. 27 che istituisce il  Ministero  delle  attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  delle
attivita' produttive; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni  in  materia  di  riordino  delle   attribuzioni   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con  il  quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E.  n.
C175/11 del 24 giugno 2000), con  la  quale  la  Commissione  europea
comunica la  propria  decisione  concernente  la  parte  della  Carta
italiana degli aiuti a finalita' regionale per il  periodo  2000-2006
che riguarda le aree ammissibili alla deroga  dall'art.  87.3.a)  del
Trattato C.E.; 
  Vista la nota della Commissione  europea  del  2  agosto  2000,  n.
SG(2000) D/105754, con la quale e' stata autorizzata la  proroga  del
regime di aiuto della  citata  legge  n.  488/1992,  per  il  periodo
2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso  regime  nel  quadro
degli strumenti della programmazione negoziata; 
  Vista la propria delibera  25  febbraio  1994  (G.U.  n.  92/1994),
riguardante la disciplina dei contratti di programma e le  successive
modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n.  29
(G.U. n. 105/1997) e dal  punto  2,  lettera  B)  della  delibera  11
novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); 
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per  i
contratti di programma; 
  Visto  il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione   e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle  aree
depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.  415/1992,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000)  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  regolamento,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  9  marzo  2000,  n.
133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale  20
ottobre 1995, n.  527,  gia'  modificato  ed  integrato  con  decreto
ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le  modalita'  e  le
procedure per la concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Vista la circolare esplicativa n. 900315 del  14  luglio  2000  del
Ministro   dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato,
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e   procedure   per   la
concessione  e  l'erogazione  delle   agevolazioni   alle   attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese e successivi  aggiornamenti,
che  prevede,  tra  l'altro,  la  possibilita'  di  scostamento,   in
diminuzione, dell'incremento occupazionale fino  ad  un  massimo  del
30%; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  12
novembre 2003, recante modalita' di presentazione  della  domanda  di
accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in  merito  ai
successivi adempimenti amministrativi; 
  Vista la propria delibera 8 marzo 2001 n. 39 (Gazzetta Ufficiale n.
177/2001), aggiornata con delibere 14 giugno  2002  n.  43  (Gazzetta
Ufficiale n. 222/2002) e 13 novembre 2003 n. 91  (Gazzetta  Ufficiale
n. 81/2004), con  la  quale  e'  stata  autorizzata  la  stipula  del
contratto di programma tra il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica (le cui competenze in materia sono ora
trasferite al Ministero dello  sviluppo  economico)  e  il  consorzio
ALI.SAN S.c. a r.l. per la realizzazione di  un  polo  agroalimentare
nella provincia di Benevento, con  investimenti  complessivi  pari  a
87.152.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 57.160.590 euro,  di
cui 28.580.295 euro a carico dello Stato e 28.580.295 euro  a  carico
della Regione Campania e una occupazione diretta pari a 319 U.L.A.; 
  Vista la nota n. 0026035 del 13  ottobre  2009,  con  la  quale  il
Ministro dello sviluppo economico propone il  differimento  dell'anno
di regime per due delle societa' consorziate e la modifica, dal 20 al
30 per cento, del limite massimo  di  variabilita',  in  diminuzione,
dell'incremento occupazionale previsto all'art. 3.2, paragrafo 2  del
contratto di programma sottoscritto in data 29 maggio 2002; 
  Considerate le mutate condizioni del contesto economico che rendono
piu' difficile per tutte le societa' consorziate  il  rispetto  degli
obblighi assunti in sede di sottoscrizione del contratto di programma
e  che,  in  ogni  caso,  tale  variazione  e'  compatibile  con   le
disposizioni della citata circolare  esplicativa  n.  900315  del  14
luglio 2000 concernente le modalita' e procedure per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle  aree
depresse del Paese; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'anno di  entrata  a  regime  delle  due  iniziative  «Fratelli
Ricciardi di Ricciardi Carmine & C. S.n.c.» e «Kat  Edizioni  S.a.s.»
del  contratto  di  programma  di  cui  alle  premesse  e'  prorogato
all'esercizio 2008. 
  2. In  conformita'  con  le  disposizioni  di  cui  alla  circolare
esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria,
del  commercio  e   dell'artigianato   richiamata   nelle   premesse,
concernente  le  modalita'  e  procedure   per   la   concessione   e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle  aree
depresse del Paese e successivi  aggiornamenti,  e'  consentito,  per
ciascuna delle iniziative del contratto  di  programma  di  cui  alle
premesse,   una   variabilita'    in    diminuzione    dell'obiettivo
occupazionale previsto nella delibera di questo comitato  n.  91/2003
fino a un massimo del 30%. 
  3. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere di questo
comitato n. 39/2001, 43/2002 e 91/2003. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   provvedera'   agli
adempimenti derivanti dalla presente delibera. 
    Roma, 6 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 127