GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2010 

Misure   in   materia   di   propaganda    elettorale    -    esonero
dall'informativa. (10A02274) 
(GU n.43 del 22-2-2010)

 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Considerato che nel mese di marzo 2010 si terranno le elezioni  dei
presidenti delle regioni e dei  consigli  regionali,  dei  presidenti
delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli
comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali, con eventuali  turni
di ballottaggio nel mese di aprile 2010; 
  Considerato che partiti, movimenti  politici,  comitati  promotori,
sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative  di
selezione  di  candidati  alle  elezioni,  di  comunicazione   e   di
propaganda  elettorale,  e  che  cio'  comporta  l'impiego  di   dati
personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine  di
rappresentare le  proprie  posizioni  in  relazione  alle  menzionate
consultazioni elettorali; 
  Considerato che il diritto riconosciuto  a  tutti  i  cittadini  di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel  rispetto  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si riferiscono i dati utilizzati, con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identita' personale e al  diritto  alla  protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice; 
  Considerato che, se i  dati  sono  raccolti  presso  l'interessato,
quest'ultimo  deve  essere  previamente  informato  in  ordine   alle
finalita',  alle  modalita'  e   alle   altre   caratteristiche   del
trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti  alla  persona  che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); 
  Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato,
la  predetta  informativa  e'  resa  all'interessato  all'atto  della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la  loro  comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice); 
  Considerato  che  il  Garante  ha  il  compito  di  dichiarare   se
l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da  parte  di  un
determinato titolare del trattamento, comporta o meno un  impiego  di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto  tutelato,  e
di prescrivere in tal caso eventuali  misure  appropriate  (art.  13,
comma 5, lett. c) del Codice); 
  Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2005,  n.
212  e  in  www.garanteprivacy.it,  doc.  web  n.  1165613),  le  cui
prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il  quale
sono stati indicati i presupposti e le garanzie in  base  alle  quali
partiti,  movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori   e
singoli candidati possono utilizzare  lecitamente  dati  personali  a
fini di comunicazione politica e propaganda elettorale; 
  Considerato che il quadro di garanzie e di  adempimenti  richiamati
con il predetto provvedimento del 7 settembre  2005  opera  anche  in
relazione alle prossime consultazioni elettorali; 
  Considerato che, con il richiamato provvedimento,  i  soggetti  che
effettuano    propaganda    elettorale    sono    stati     esonerati
temporaneamente, a determinate condizioni,  dall'obbligo  di  fornire
previamente l'informativa  ai  soggetti  interessati  al  trattamento
(art. 13 del Codice); 
  Considerata  la  necessita'  di   esonerare   in   via   temporanea
dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13  del  Codice  partiti,
movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori   e   singoli
candidati che trattano dati  personali  per  esclusiva  finalita'  di
selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o  di
propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale  concernente
le prossime consultazioni elettorali; 
  Ritenuto  che,  applicando  i   principi   affermati   nel   citato
provvedimento del  7  settembre  2005  a  proposito  dell'obbligo  di
informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai  diritti  degli
interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati  per  esclusivi
fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere  l'informativa,
sino alla data del 31 maggio 2010; cio'  con  riferimento  alle  sole
ipotesi in cui: 
    1) i dati  siano  raccolti  direttamente  da  pubblici  registri,
elenchi,  atti  o  altri  documenti  conoscibili  da  chiunque  senza
contattare gli interessati, oppure 
    2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che,  a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; 
  Ritenuto  che,  decorsa  la  data  del  31  maggio  2010,  partiti,
movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori   e   singoli
candidati  possano  continuare  a  trattare  (anche   mediante   mera
conservazione) i  dati  personali  raccolti  lecitamente  secondo  le
modalita' indicate nel predetto provvedimento del 7  settembre  2005,
per  esclusive  finalita'  di  selezione  di  candidati,   propaganda
elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica,  solo
se informeranno gli interessati entro il 31  luglio  2010,  nei  modi
previsti dall'art. 13 del Codice; 
  Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati
promotori,  sostenitori  e  singoli  candidati  non   informino   gli
interessati entro il predetto termine del 31  luglio  2010  nei  modi
previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o
distrutti; 
  Rilevato  che  l'interessato  puo'  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art. 7 del Codice, con  riferimento  ai  quali  il  titolare  del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
    a) ai sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lett.  c),  del  Codice,
prescrive ai titolari  di  trattamento  interessati  di  adottare  le
misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale
di questa Autorita' del 7 settembre 2005 e  richiamate  nel  presente
provvedimento, al  fine  di  rendere  il  trattamento  conforme  alle
disposizioni vigenti; 
    b) ai sensi  dell'art.  13,  comma  5,  del  Codice  dispone  che
partiti,  movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori   e
singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa  agli
interessati, sino al 31 maggio 2010, solo se: 
      1) i dati siano raccolti  direttamente  da  pubblici  registri,
elenchi,  atti  o  altri  documenti  conoscibili  da  chiunque  senza
contattare gli interessati, oppure 
      2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte  che,
a differenza di una lettera o di un messaggio di  posta  elettronica,
non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; 
    c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. 
      Roma, 11 febbraio 2010 
 
                 Il presidente e relatore: Pizzetti 
 
 
              Il segretario generale reggente: De Paoli