MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra Livanta  Petar  Romovska,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
medico chirurgo. (10A02490) 
(GU n.49 del 1-3-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 2 settembre 2003, con la quale  la  Sig.ra
Romovska Livanta, nata a Delchevo (Repubblica  di  Macedonia)  il  28
maggio 1972, cittadina macedone, ha  chiesto  il  riconoscimento  del
titolo denominato «ДИПЛОМА  3А  ВИСШЕ  ОБРА3ОВАНИЕ  Серuя  МА-96  Nо.
000870», conseguito in data 17 settembre 1996 presso  l'Accademia  di
medicina di Plovdiv (Bulgaria),  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui  al  citato
art. 49 del decreto n. 394/1999, che ha ritenuto  di  applicare  alla
richiedente la misura compensativa, consistente  nel  superamento  di
una prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8  e
15 ottobre 2009, a seguito della quale la Sig.ra Romovska Livanta  e'
risultata idonea; 
  Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti,  il
titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito,  in  Bulgaria,
dalla Sig.ra Livanta Petar Romovska; 
  Rilevato altresi' che, da quanto risulta  da  altra  documentazione
agli atti, le generalita' dell'interessata risultano essere: Romovska
Livanta; 
  Vista la dichiarazione del Consolato generale della  Repubblica  di
Macedonia in Italia, rilasciata a Venezia in data  13  gennaio  2010,
attestante che i nominativi Romovska Livanta e Livanta Petar Romovska
sono  riferibili  alla  medesima  persona  fisica,  le   cui   esatte
generalita' sono: Romovska (cognome) Livanta (nome); 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«ДИПЛОМА 3А ВИСШЕ ОБРА3ОВАНИЕ Серuя МА-96 Nо. 000870», conseguito  in
data 17 settembre 1996 presso  l'Accademia  di  Medicina  di  Plovdiv
(Bulgaria), dalla Sig.ra Livanta  Petar  Romovska,  nata  a  Delchevo
(Bulgaria) il 28 maggio 1972, e' riconosciuto quale titolo abilitante
all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 
  2. La dott.ssa Romovska Livanta e'  autorizzata  ad  esercitare  in
Italia  la  professione   di   medico-chirurgo,   previa   iscrizione
all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  dell'Ordine   stesso   della
conoscenza della lingua italiana e delle  speciali  disposizioni  che
regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi