Iscrizione di varieta' di mais al relativo registro nazionale. (10A02737)(GU n.56 del 9-3-2010)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Viste le note degli interessati con la quale si comunicano le
denominazioni definitive;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 e
nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole
all'iscrizione, nel relativo registro, delle varieta' indicate nel
dispositivo;
Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in
quanto pubblicate sul «Bollettino delle varieta' vegetali» numeri 4 e
5 del 2009 senza che siano state avanzate obiezioni da parte di
terzi;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta', le
cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2010
Il direttore generale: Blasi