AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2010 

Modifica  della  delibera  n.  25/10/CSP  recante   disposizioni   di
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parita' di accesso ai mezzi di informazione  relative  alle  campagne
per le elezioni regionali,  provinciali  e  comunali  fissate  per  i
giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva  alla  presentazione
delle candidature. (Deliberazione n. 31/10/CSP). (10A03383) 
(GU n.66 del 20-3-2010)

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti dell'11
marzo 2010, in particolare nella sua prosecuzione del 12 marzo 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1; 
  Visto il regolamento  recante  le  disposizioni  di  attuazione  in
materia   di   comunicazione   politica,   messaggi   autogestiti   e
informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali
per le elezioni regionali,  comunali  e  provinciali  fissate  per  i
giorni 28-29 marzo 2009, approvato dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella
seduta del 9 febbraio 2010; 
  Vista la delibera n. 24/10/CSP del  10  febbraio  2010  recante  le
disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione  relative  alle  campagne  per  le  elezioni   regionali
provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010,  nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e
il termine di presentazione delle candidature; 
  Vista la delibera n. 25/10/CSP del  24  febbraio  2010  recante  le
disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione  relative  alle  campagne  per  le  elezioni   regionali
provinciali e comunali previste per i giorni  28  e  29  marzo  2010,
nella fase successiva alla presentazione delle candidature; 
  Rilevato che con la predetta delibera n. 25/107CSP l'Autorita',  al
fine  di  non  determinare  una  distonia  del  complessivo   sistema
dell'informazione radiotelevisiva in campagna elettorale, ha adottato
per le emittenti radiotelevisive private a diffusione  nazionale  una
disciplina analoga a  quella  stabilita  per  la  concessionaria  del
servizio pubblico radiotelevisivo dalla commissione parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella
seduta del  9  febbraio  2010,  prevedendo,  in  particolare,  che  a
decorrere dall'ultimo termine per la presentazione delle  candidature
le Tribune politiche sono collocate negli spazi  radiotelevisivi  che
ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo piu' seguite,
anche in sostituzione delle stesse, o in  spazi  di  analogo  ascolto
(art. 3, comma 4) e che  nel  predetto  periodo  le  trasmissioni  di
informazione, con l'eccezione dei notiziari, sono disciplinate  dalle
regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 5); 
  Rilevato, altresi', che la predetta delibera n. 25/10/CSP  all'art.
2, comma 1, lettera b) ha individuato tra  i  soggetti  politici  che
hanno diritto al riparto degli spazi  di  comunicazione  politica  ai
sensi del successivo art. 3, ai fini della legge 22 febbraio 2000, n.
28,  anche  i  candidati  alla  Presidenza  della  giunta   regionale
sostenuti da liste o da coalizioni di liste  che  abbiano  presentato
candidature in collegi o circoscrizioni  che  interessino  almeno  un
quarto   degli   elettori,   su   base   nazionale,   chiamati   alla
consultazione, in analogia a quanto previsto  all'art.  3,  comma  5,
lettera  b)  del  citato  regolamento  approvato  dalla   commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010; 
  Viste le ordinanze del T.A.R. Lazio n. 01179/2010 e  n.  01180/2010
del 12 marzo 2010, pronunciate sui ricorsi  proposti  dalla  societa'
Telecom Italia Media  S.p.a.  e  dalla  societa'  Sky  Italia  S.r.l.
avverso la predetta delibera n. 25/10/CSP, con le quali  il  predetto
organo ha accolto  le  domande  incidentali  di  sospensione  e,  per
l'effetto, ha sospeso in parte qua la delibera impugnata nella  parte
in cui, in violazione dell'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
e del distinguo operato, agli  effetti  del  rispetto  del  principio
della par condicio da parte  delle  emittenti  private,  dal  giudice
delle leggi fra «programmi di informazione» e «comunicazione politica
radiotelevisiva»,  ha  illegittimamente  esteso   ai   programmi   di
informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica. 
  Considerato l'interesse  pubblico,  nella  campagna  elettorale  in
corso, di fare tempestivamente chiarezza e dare certezza  applicativa
circa  le  regole  da  osservare  in  materia  di  par  condicio   e,
correlativamente, la necessita' ed urgenza di annullare,  in  via  di
autotutela, le parti della delibera n. 25/10/CONS ritenute dal T.A.R.
del Lazio, in sede cautelare, non conformi all'art. 2 della legge  22
febbraio 2000 e alle pronunzie della Corte costituzionale; 
  Preso atto che il T.A.R. del  Lazio  con  la  citata  ordinanza  n.
01179/2010 pronunciata sul ricorso proposto  dalla  societa'  Telecom
Italia Media S.p.a., ha sospeso altresi'  la  delibera  n.  25/10/CSP
nella parte in cui designa tra i soggetti politici i  candidati  alla
presidenza della giunta regionale (art. 2, comma 1, lettera b); 
  Udita la relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi  Botti  e
Michele Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Alla  delibera  n.  25/10/CSP,  citata  nelle  premesse,   sono
apportate, in via di autotutela, le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 3, comma 4, della delibera n. 25/10/CSP e' annullato  e
sostituito dal seguente «4. Le trasmissioni di comunicazione politica
sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale  dalle
emittenti nazionali al'interno della fascia oraria  compresa  tra  le
ore  7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche   nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1  del
giorno successivo»; 
    b) l'art. 6, comma 2, e' annullato e' sostituito dal seguente «2.
Nel periodo di vigenza della  presente  delibera,  tenuto  conto  del
servizio  di  interesse  generale  dell'attivita'   di   informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi  dalle  emittenti  televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilita' di specifiche testate
giornalistiche registrate  ai  sensi  di  legge,  si  conformano  con
particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del  pluralismo,  della
completezza, della imparzialita', della obiettivita' e di parita'  di
trattamento tra le diverse forze politiche»; 
    c) all'art. 6, comma 3, primo periodo  le  parole  «tra  tutti  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente  regolamento»  sono
annullate; 
    d) l'art. 6, comma 5, e' annullato. 
  2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento
rimane in vigore la disciplina di cui alla delibera n. 25/10/CSP. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni ed e'  resa  disponibile  nel  sito  web
della stessa Autorita': www.agcom.it 
      Roma, 12 marzo 2010 
 
                                                        Il presidente 
                                                           Calabro'   
  I commissari relatori 
Innocenzi Botti - Lauria