MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2010 

Iscrizione  di  varieta'  di  specie  agrarie  al  relativo  registro
nazionale. (10A03436) 
(GU n.71 del 26-3-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture 
                            e dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la Commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971,  nella  riunione  del  17  dicembre  2009,
ratificando le determinazioni assunte nella riunione del 30  novembre
2009, ha espresso parere  favorevole  all'inserimento,  nel  relativo
registro di varieta' di specie agrarie, delle varieta'  indicate  nel
presente decreto; 
  Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopramenzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, le varieta' sotto elencate, le cui descrizioni
ed i risultati delle prove eseguite  sono  depositati  presso  questo
Ministero, iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello  dell'iscrizione  medesima,  nel  registro  nazionale  delle
varieta' di specie di piante agrarie. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi