MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 marzo 2010 

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Concetta Casola, delle qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (10A03681) 
(GU n.74 del 30-3-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  la  circolare
ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18  maggio  2006,
n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006,  n.  233;  il  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Concetta Casola; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare  la  conoscenza   della   lingua   italiana,   ai   sensi
della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005,  in  quanto  ha
conseguito  la  formazione  primaria,  secondaria  ed  accademica  in
Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2355 del 10 marzo  2009
che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento
del titolo professionale di cui trattasi; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto tecnico statale commerciale  e
per geometri «Giovanni XXIII» di  Ribera  (Agrigento)  protocollo  n.
526/C29 del 28  gennaio  2010,  acquisita  al  protocollo  di  questo
ufficio con il n. 1349 del 24 febbraio 2010, con la quale il predetto
istituto  ha  fatto  conoscere   l'esito   favorevole   delle   prove
attitudinali sostenute dalla predetta prof.ssa Maria Concetta Casola; 
  Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso
che il titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una  formazione
professionale che soddisfa le condizioni  poste  dal  citato  decreto
legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondario «Laurea  in  scienze  della
comunicazione» conseguito il 22 novembre  2004  presso  l'Universita'
«Alma Mater Studiorum» di Bologna; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado  de  Aptitud
pedagogica» rilasciato il 12 marzo 2008 dall'Instituto de Ciencias de
la Educacion della Universita' «Complutense» di Madrid, 
posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa  Maria  Concetta  Casola,
nata a Caltanissetta il 1° novembre 1980, come integrato dalla misura
compensativa di cui al decreto direttoriale citato  in  premessa,  ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 9 novembre  2007,
n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione  di
docente nelle sottoindicate classi di concorso: 
    45/A seconda lingua straniera (spagnolo); 
    46/A lingue e civilta' straniere (spagnolo). 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto