DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010 

Deroga al limite del 20% di cui al comma  8  dell'articolo  77-quater
del decreto-legge n.  112/2008,  per  le  strutture  sanitarie  della
regione autonoma della Sardegna. (10A04061) 
(GU n.82 del 9-4-2010)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e  successive  modificazioni
riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per  enti  ed
organismi pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  e  successive
modificazioni concernente l'individuazione delle unita'  previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema  di  tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279  del
1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; 
  Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista  di  cui
al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle  Aziende  sanitarie
locali,   alle   Aziende    ospedaliere,    comprese    le    Aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, e i  Policlinici  universitari  a  gestione
diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  di
diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali  e  alle
Agenzie sanitarie regionali; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  8,  dell'art.  77-quater,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  che  ha  previsto  l'apertura  di
nuove contabilita' speciali  infruttifere  intestate  alle  strutture
sanitarie e il trasferimento  sulle  predette  contabilita'  speciali
delle  somme  giacenti,  alla  data  del  31  dicembre  2008,   sulle
preesistenti contabilita' speciali per spese  correnti  e  per  spese
capitale, prevedendone il prelievo  in  quote  annuali  costanti  del
venti per cento; 
  Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  prevede  che,  su  richiesta  delle  Regioni
competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  possono  essere
concesse deroghe al prelievo annuale del venti  per  cento  a  valere
sulle nuove contabilita' speciali; 
  Considerato che la Regione Autonoma  della  Sardegna  con  nota  n.
0023379 del 27 novembre 2009 ha  chiesto  la  deroga  al  limite  del
prelievo annuale del venti per cento, per un  totale  complessivo  di
euro 80.842.150,25, pari all'ottanta per cento delle giacenze  al  31
dicembre 2008; 
  Vista la nota  n.  0024828  del  16  dicembre  2009  della  Regione
Autonoma della Sardegna, di integrazione della nota n. 0023379 del 27
novembre 2009; 
  Tenuto conto che dalla  documentazione  allegata  alla  nota  della
Regione Autonoma della Sardegna n.  0023379  del  27  novembre  2009,
riferita alle Aziende sanitarie di Sassari,  Olbia,  Nuoro,  Lanusei,
Oristano, Sanluri, Carbonia, e  all'Azienda  Ospedaliera  di  Brotzu,
all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e di Sassari emerge
una  situazione  finanziaria  critica  e  tale  da  giustificare   la
concessione della deroga; 
  Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della
deroga possa comportare  un  danno  alle  strutture  sanitarie  della
Regione Sardegna correlato agli interessi passivi per il ricorso alle
anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri; 
  Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008,  con  il  quale  al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
e' stata conferita la delega per talune funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  a
favore della concessione della deroga; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi di cui alle premesse, le strutture sanitarie  sotto
indicate della Regione Autonoma della Sardegna  sono  autorizzate  ad
utilizzare l'intero importo delle giacenze esistenti al  31  dicembre
2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal  comma  8,
dell'art. 77-quater,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
    Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari; 
    Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia; 
    Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro; 
    Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei; 
    Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano; 
    Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri; 
    Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia; 
    Azienda Ospedaliera di Brotzu; 
    Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; 
    Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 
  2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque
soggette a vincoli di indisponibilita' e restano  a  disposizione  di
giustizia. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2010 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                                Letta