MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2010 

Modifica dei PP.D.G. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009  di  iscrizione
nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire  tentativi   di
conciliazione dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione
delle controversie, in Perugia. (10A05301) 
(GU n.104 del 6-5-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223  del  23
luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197,  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  Direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visti i PP.DG. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione al  n.
12 del registro degli  organismi  deputati  a  gestire  tentativi  di
conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta  «Resolutia»  Gestione
delle Controversie, con sede legale in Perugia via  Cacciatori  delle
Alpi n. 28, Codice fiscale n. e Partita I.V.A. n. 02516880545; 
  Vista l'istanza del 29 gennaio 2010 prot.  m.  dg  DAG  9  febbraio
2010, n. 20045.E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia  il
1°  maggio  1970,  in  qualita'  di   legale   rappresentante   della
associazione   non   riconosciuta    «Resolutia»    Gestione    delle
Controversie, ha chiesto l'inserimento di due ulteriori  conciliatori
(in via non esclusiva); 
  Considerato che ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  e)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il  conciliatore  e'  la  persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione; 
    che ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3  lettera  f)  del  decreto
ministeriale  23  luglio  del  2004,  n.  222  il  conciliatore  deve
dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni  di  conciliatore
per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; 
    che ai sensi dell'art. 6, comma 1  del  decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n.  222  l'organismo  di  conciliazione  richiedente  e'
tenuto  ad  allegare   alla   domanda   d'iscrizione   l'elenco   dei
conciliatori che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4  comma
4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per  i
conciliatori: 
    dott. Anticoli Andrea, nato a Roma il 2 ottobre 1971; 
    dott. Calo' Valentina, nata a Roma il 13 marzo 1980; 
 
                               Dispone 
 
la modifica dei PP.DG. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009  d'iscrizione
nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire  tentativi   di
conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta  «Resolutia»  Gestione
delle controversie, con sede legale in Perugia via  Cacciatori  delle
Alpi  n.  28,  codice  fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.   02516880545,
limitatamente all'elenco dei conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art.  3,  comma  4,  lettere  a)i  e  b)i  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato  di  due
ulteriori unita': dott. Anticoli Andrea, nato a  Roma  il  2  ottobre
1971 e dott. Calo' Valentina, nata a Roma il 13 marzo 1980. 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 12 del registro degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3,  comma  4  del
decreto ministeriale n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 14 aprile 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano