MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 luglio 2010 

Riconoscimento, al sig. Gonzalez Aranda Eduardo, di titolo di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
ingegnere. (10A08630) 
(GU n.166 del 19-7-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Gonzalez Aranda Eduardo, nato a Ponferrada
(Leon - Spagna) il 15 luglio 1977,  cittadino  spagnolo,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  l'art.  16  del  sopra   citato   decreto,   il
riconoscimento del titolo professionale  di  «Arquitecto  Tecnico  ed
Inginieria  de  la  Edificacion»,  conseguito  in  Spagna,  ai   fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; 
  Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre n. 206, di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi «ordinamenti»»; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici
di  «Arquitecto  Tecnico»  conseguito  presso  la   «Universidad   de
Zaragoza» il in data  23  maggio  2007  e  del  tiolo  di  «grado  en
Engenieria  de  la  Edificacion»,  conseguito  presso  l'«Universidad
Europea de Madrid» in data luglio 2009; 
  Preso atto che l'istante e' iscritto presso il «Colegio Oficial  de
Aparejadores y Arquitectos tecnicos de Leon» dal  4  gennaio  2008  e
presso il «Colegio Oficial de Aparejadores,  Arquitectos  tecnicos  e
Ingenieros de edificacion  de  Madrid»  come  attestato  in  data  23
dicembre 2009; 
  Vista l'esperienza professionale in atti documentata; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi  nella
seduta del 13 aprile 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza sopra citata; 
  Ritenuto che  la  formazione  accademica  e  professionale  non  e'
assimilabile a quella dell'Ingegnere italiano iscritto nella  sezione
A, settore civile ambientale (come richiesto dal sig. Gonzales Aranda
Eduardo), in quanto la formazione accademica e professionale e'  piu'
inerente ad attivita' tipiche del geometra o dell'architetto junior e
che le differenze sono tali che non possono essere  superate  nemmeno
con applicazione di misure compensative; 
  Ritenuto che il richiedente ha invece una formazione  accademica  e
professionale che si puo' considerare completa ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di «ingegnere junior»  -  sez  B  settore
civile ambientale - e che pertanto non  appare  necessario  applicare
misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Gonzalez Aranda Eduardo, nato a Ponferrada (Leon -  Spagna)
il 15 luglio 1977, cittadino  spagnolo,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa, quale titolo valido  per  l'accesso
all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore civile  ambientale  -  e
per l'esercizio della professione in Italia; 
  La domanda di riconoscimento per il titolo di Ingegnere  sezione  A
settore civile ambientale per i motivi su esposti e' rigettata. 
 
    Roma 3 luglio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano