MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di riconoscimento della Denominazione  di  origine  protetta
«Nostrano di Valle Trompia» (10A08675) 
(GU n.168 del 21-7-2010)

 
 
    Il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,
esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la   protezione   della
denominazione «Nostrano  di  Valle  Trompia»  come  denominazione  di
origine  protetta  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)   n.   510/2006,
presentata dal Comitato Promotore per la valorizzazione del formaggio
Nostrano Valtrompia, Via G.  Matteotti,  327  -  25063  Gardone  V.T.
(Brescia), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di
disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. 
    Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati, nel rispetto della disciplina fissata  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642  «disciplina
dell'imposta di bollo» e successive  modifiche,  al  Ministero  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita'  -  Direzione
generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - Ufficio SAQ
VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana della presente proposta. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  predette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari. 
 
               Proposta di Disciplinare di produzione 
               della Denominazione di origine protetta 
                     «Nostrano di Valle Trompia» 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                            Denominazione 
 
    La Denominazione di origine protetta  (DOP)  «Nostrano  di  Valle
Trompia» e' riservata esclusivamente al formaggio che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di
produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                    Caratteristiche del prodotto 
 
    Il «Nostrano di Valle Trompia» D.O.P. e' un formaggio  semigrasso
a pasta extra dura, prodotto tutto l'anno, a partire da latte crudo e
con l'aggiunta di zafferano. 
    Le caratteristiche del prodotto  al  momento  dell'immissione  al
consumo, sono le seguenti: 
      forma cilindrica con  scalzo  quasi  diritto:  il  diametro  e'
compreso tra 30 e 45 cm e l'altezza dello scalzo varia da 8 a 12 cm; 
      il peso della forma puo' variare da 8 a 18 kg; 
      la crosta e' dura e presenta colorazioni variabili  dal  giallo
bruno al rossastro; 
      la  pasta  si  presenta  dura,  tuttavia   non   eccessivamente
granulosa, e puo' presentare occhiatura di dimensione  medio  -  fine
uniformemente distribuita; 
      la pasta ha gusto e aroma pieni ed intensi, senza percezione di
note acide a maturazione minima e quando molto stagionata  anche  con
note di pungente appena accennate; 
      il colore della pasta e'  giallo  paglierino  con  tendenza  al
giallo verde; 
      il contenuto di grasso, riferito al  formaggio  tal  quale,  e'
compreso tra 18 e 28%; 
      il contenuto di  grasso,  espresso  sulla  sostanza  secca,  e'
compreso tra 27,5 e 42%; 
      il contenuto massimo di umidita' e' pari al 36% del tal quale; 
      la durata minima della stagionatura e' di 12 mesi. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di produzione e di stagionatura del  formaggio  «Nostrano
di Valle Trompia» D.O.P. appartiene  ai  comuni  della  Provincia  di
Brescia ricadenti nella Valle Trompia quali Bovegno, Bovezzo, Brione,
Caino,  Collio,  Concesio,  Irma,  Gardone  Val   Trompia,   Lodrino,
Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave,  Pezzaze,  Polaveno,  Sarezzo,
Tavernole sul Mella, Villa  Carcina,  nonche'  la  zona  montana  del
comune di  Gussago  (Brescia)  comprendente  le  frazioni  Quarone  e
Civine. 
    La  zona  di  produzione   e'   definita   in   base   sia   alle
caratteristiche   fisiche   del   territorio   che    all'omogeneita'
dell'utilizzo  delle  pratiche  tradizionali,  cosi'   come   esposto
nell'art. 6. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorato  documentando
per ognuno gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo, degli allevatori,  dei  produttori  e  degli  stagionatori
nonche' attraverso  la  denuncia  alla  struttura  di  controllo  dei
quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. 
    Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  della  struttura
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione
e dal relativo piano di controllo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
5.1. Materia Prima. 
    Il latte e' ottenuto da vacche di razza bruna iscritte  al  libro
genealogico, per almeno il 90%  del  totale.  Il  restante  10%  puo'
derivare da soggetti di altre razze o meticci. 
    I capi devono essere alimentati  con  erba  e/o  fieno  di  prato
polifita,  proveniente  dal  territorio  identificato   all'art.   3,
sufficiente a  garantirne  l'alimentazione  per  almeno  il  50%  del
fabbisogno giornaliero espresso in sostanza secca. 
    La razione alimentare del bestiame, e'  costituita  da  erba  e/o
fieno di prato polifita in  percentuale  almeno  pari  al  75%  della
sostanza  secca  totale,  concentrati  di  cereali  e  leguminose   e
sottoprodotti della  lavorazione  dei  medesimi  in  percentuale  non
superiore al 25% della sostanza secca, sale  pastorizio  e  complessi
minerali e vitaminici quali integratori. 
    Non e' consentita l'alimentazione delle bovine  con  insilato  di
mais. 
5.2. Preparazione. 
    Per la produzione del formaggio si utilizza il latte derivante al
massimo da quattro munte consecutive. 
    Il latte crudo e' trasferito in bacinelle  tonde  o  rettangolari
costruite in acciaio o alluminio, ove sosta, al  fine  di  consentire
l'affioramento spontaneo della panna, per periodi variabili da  10  a
48 ore, dal momento  in  cui  la  prima  munta  e'  stata  colata  in
bacinella. 
    Il latte dell'ultima munta puo' essere utilizzato intero. 
    Dopo la scrematura parziale, il  latte  e'  immesso  crudo  nella
caldaia di coagulazione. La caldaia e' in rame. 
    Il riscaldamento del  latte  alla  temperatura  di  coagulazione,
compresa tra 36 e 40 gradi  Celsius,  e'  realizzato  mediante  fuoco
diretto di legna o con bruciatori a gas e vapore indiretto come fonte
energetica. 
    E' consentita l'aggiunta, fino ad un massimo del 2% del latte  in
caldaia,  di  sieroinnesto  naturale  ottenuto  per   incubazione   a
temperatura spontaneamente decrescente di un'aliquota di siero  cotto
di fine caseificazione, proveniente al massimo dalle lavorazioni  dei
tre giorni precedenti. 
    La coagulazione del latte avviene,  per  aggiunta  di  caglio  di
vitello o di vitellone (minimo 70% chimosina  con  titolo  minimo  di
1:10.000), in tempi  variabili  da  30  a  60  minuti  a  temperature
comprese tra 35 e 40°C. Dopo la rottura fine del coagulo  con  spino,
fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni di un chicco di
riso,  la  cagliata  e'  mantenuta  in  agitazione  con  la  rotella,
tradizionale attrezzo di legno formato da un disco di  legno  montato
su un lungo manico, ed e' quindi cotta a temperature comprese tra  47
e 52°C. 
    Al latte in caldaia o alla miscela  di  siero  e  cagliata  prima
della  cottura  e'  aggiunto  zafferano  in  quantita'  comprese  tra
0,05-0,2 g /100 kg di latte. 
    La cagliata cotta, dopo giacenza  sul  fondo  della  caldaia  per
tempi compresi tra 15 e 60 min, viene estratta  con  telo  o  con  la
mastella, tradizionale recipiente di legno di forma  cilindrica,  ove
permane fino al suo trasferimento in fascera. 
    Sulla  stessa  fascera  e'  impressa,  in  rilievo,  la   scritta
«Nostrano  di  Valle  Trompia»  ripetuta   piu'   volte,   oltre   al
contrassegno  identificativo  composto  dal   numero   di   matricola
dell'azienda produttrice e dal lotto di produzione  rappresentato  da
un numero progressivo da 1 a 366/anno. 
    La cagliata in fascera e' quindi  ricoperta  con  teli  e  rimane
sullo spersore, tradizionale tavolo rettangolare  inclinato,  fino  a
completamento dello sgrondo del siero e comunque per non piu'  di  24
ore a decorrere dal momento dell'estrazione della cagliata. 
5.3. Salatura. 
    La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale ripetuta
di sale secco sulle facce e sullo scalzo e la durata  della  salatura
e' variabile da 5 a 20 giorni  in  funzione  delle  dimensioni  della
forma. 
5.4. Stagionatura. 
    Durante la stagionatura, con intervalli di 3 - 10  giorni,  viene
effettuato il rivoltamento sulla faccia delle forme. 
    Inoltre, a partire  dal  terzo  mese  e  fino  al  termine  della
stagionatura, la cura periodica delle forme  prevede,  ogni  7  -  20
giorni, la raspatura e successiva oliatura della crosta con  olio  di
lino. 
    La durata minima della stagionatura e' di 12 mesi dal momento  in
cui la forma e' posta nella fascera. 
    Al termine della durata minima di stagionatura sullo scalzo viene
impresso a fuoco, il logo identificativo di cui all'art. 8. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Legami con l'ambiente 
 
    La struttura irregolare e accidentata del territorio  ha  portato
sia alla forzata parcellizzazione dell'attivita' produttiva che  alla
disincentivazione  della  trasformazione   industriale   del   latte,
consolidando nel tempo  organizzazioni  aziendali  che  vedono  quale
fulcro   del   sistema,   la   piccola    azienda    zootecnica    di
autotrasformazione del proprio latte. Infatti, il  complesso  sistema
orografico, che vede alpeggi situati a oltre 1.800 metri s.l.m. e  le
difficolta'  di  ordine   viabilistico   dell'area   di   produzione,
condizionano da sempre la modalita' di raccolta e trasformazione  del
latte, che avvengono tutt'ora  in  secchi/bidoni  e  bacinelle  nelle
aziende di autotrasformazione.  La  somma  dei  fattori  legati  alla
particolarita' della zona geografica e alle tecniche  di  lavorazione
tradizioni determinano la specificita'  del  latte  e  contribuiscono
quindi alle caratteristiche del «Nostrano di  Valle  Trompia».  Nello
specifico, l'affioramento spontaneo della crema di latte permette una
sensibile riduzione del contenuto in grasso del latte destinato  alla
caseificazione e nello stesso tempo contribuisce a che nel  latte  si
sviluppi una  microflora  autoctona  importante  per  i  processi  di
stagionatura  e  per  le  caratteristiche  gustative  del  formaggio.
L'azione combinata della  microflora  autoctona  presente  nel  latte
crudo di caldaia permette la corretta acidificazione della cagliata e
nel corso della stagionatura contribuisce a  produrre  un  importante
quantita' di peptidi  ed  aminoacidi  liberi  che  caratterizzano  le
proprieta' di gusto e sapore rendendo  il  formaggio  privo  di  note
acide al gusto. 
    Durante il periodo di  maturazione  del  formaggio  «Nostrano  di
Valle  Trompia»  D.O.P.,   i   produttori   mantengono   la   pratica
tradizionale  di  oliatura   della   forma   per   evitare   che   il
raggiungimento precoce del valore di umidita' massimo (36%) influenzi
negativamente le attivita' enzimatiche, modificando negativamente  le
caratteristiche di gusto intenso. 
    Inoltre, la pratica consolidata dell'aggiunta  di  zafferano  nel
latte o alla miscela di  siero  e  cagliata  permette  di  migliorare
l'aspetto della pasta del formaggio che altrimenti per fattori legati
alla scrematura parziale del latte e all'alimentazione  delle  bovine
assumerebbe un eccesso di tonalita' verde. 
    In Valle Trompia, e' prevalente  la  figura  dell'allevatore  del
bestiame che e' anche casaro e stagionatore. Si  riunisce  quindi  in
una  sola  figura  gran  parte  della  filiera.  In  questo  contesto
interviene l'uso di tecniche comuni che si  tramandano  da  padre  in
figlio. L'addizione di zafferano, l'uso  di  caldaie  di  rame  e  di
attrezzi spesso autoprodotti dai casari, quali lo spino, la rotella e
la spannarola, e l'uso dell'olio di lino per oliare le forme  durante
la stagionatura sono l'evidenza  del  caratteristico  e  tradizionale
metodo di  lavorazione  del  latte  che  permettono  di  ottenere  un
formaggio dalla crosta dura, con  colorazioni  dal  giallo  bruno  al
rossastro, dovute all'oliatura delle forme e  dalla  pasta  dura  dal
tipico colore. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Organismo di controllo 
 
    Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dall'art. 10 e 11 del Reg. (CE)  n.  510/06.  Tale  struttura  e'  un
Organismo di Controllo autorizzato: Csqa Certificazioni srl, Via  San
Gaetano n.74 - 30016 Thiene (Vicenza) - Tel. 0445 313011  -  Fax  +39
0445 313070. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Il   formaggio   «Nostrano   di   Valle   Trompia»   D.O.P.    e'
commercializzato in forma intera e/o  porzionata  ed  e'  immesso  al
consumo munito di  logo  identificativo,  comprensivo  della  scritta
«Nostrano di Valle Trompia» ripetuta  piu'  volte  e  dal  numero  di
matricola, impressi sullo scalzo in fascera, oltre che  eventualmente
da un disco di carta, da apporre su una delle  facce,  sul  quale  e'
riportato il logo identificativo comprensivo della scritta  «Nostrano
di  Valle  Trompia»  D.O.P.  affiancato  dal  logo  comunitario  come
previsto nel Reg. (CE) n.1898/2006.  Il  logo  identificativo  dovra'
avere preponderanza su ogni altro simbolo o indicazione  presente  in
confezione. 
    La  porzionatura  del  formaggio  venduto  preconfezionato   puo'
avvenire in spicchi di peso variabile, comunque tali  da  comprendere
una parte dello scalzo che testimoni l'origine del formaggio. Su ogni
pezzo o  confezione,  o  sull'etichetta  posta  sui  medesimi,  viene
riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa  vigente,  il
logo identificativo comprensivo  della  scritta  «Nostrano  di  Valle
Trompia» affiancato dal logo comunitario come previsto  nel  Reg.  CE
1898/2006. 
    Le porzioni potranno essere preconfezionate sia sotto  vuoto  che
in atmosfera modificata. 
    Il logo identificante il formaggio «NOSTRANO di VALLE TROMPIA» e'
costituito da due linee curve costituenti un semiellisse  di  altezza
pari ad un terzo della larghezza, troncato al centro  dalle  diciture
«NOSTRANO» sulla linea del diametro e «di VALLE TROMPIA» sul  settore
inferiore in caratteri «Vag Rounded Black». 
    All'interno del semiellisse compaiono le  lettere  NVT  in  forma
maiuscola corsiva e intersecantisi fra di loro con lo  sbaffo  destro
della T leggermente traslato. 
    Il logo cosi' descritto dovra' avere  prevalenza  su  ogni  altro
simbolo o indicazione presente in confezione. 
    Utilizzo in sovraimpressione sullo scalzo del formaggio: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Utilizzo in grafica: 
      in B/N: 
    Tutto il logo e' stampato in NERO al 100%, tranne lo sbaffo della
T che e' NERO al 50%; 
      a colori: 
    Tutto il logo e' stampato in VERDE (70% cyan - 20% magenta - 100%
Yellow) o Pantone 370, tranne lo sbaffo della T che  e'  GIALLO  (20%
magenta - 100% Yellow) o Pantone 129. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico