MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 giugno 2010 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Marcela  Mihăilă,  delle  qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (10A08813) 
(GU n.169 del 22-7-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M.  del
27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica  20  gennaio
2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; 
  Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Marcela Mihăilă, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  206,  di
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  per  l'insegnamento
acquisito in Paese appartenente all'Unione europea; 
  Visti il «Certificat de Acordare a Definitivării in invătământ»  n.
4927/1999  del  1°  settembre   1999,   rilasciato   dall'Universita'
«Alexandru Ioan Cuza» di Iaşi (Romania); 
  Vista  la  nota  del  24  maggio  2007  con  la  quale  l'autorita'
competente  italiana  ha  chiesto  all'autorita'  competente   rumena
informazioni relative alla formazione regolamentata  del  docente  di
scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento  al  valore
del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato  italiano
quale formazione professionale richiesta  in  aggiunta  al  ciclo  di
studi post secondari; 
  Vista la nota di febbraio 2008 con la quale e'  stata  sospesa,  in
via  cautelare,  la  richiesta  di  riconoscimento  della  formazione
professionale  dell'interessato   sprovvista   del   certificato   di
«Definitivatul»; 
  Vista la nota 14 gennaio 2009  -  prot.  n.  24475,  con  la  quale
l'autorita' competente romena «Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi
Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor»
ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007; 
  Considerato che il certificato di «definitivatul»,  valutato  dallo
Stato  italiano,  fino  a  tutto  l'anno   2008,   quale   formazione
professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari,
deve essere considerato, invece, solo quale superamento  del  periodo
biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui
mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
sottoindicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata  ha  conseguito,  nella  sessione  di
novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua  italiana  -
Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro  per  la  valutazione  e  la
certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  il  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,
nel  Paese  di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo   di   studi
post-secondari  della  durata  di  almeno   quattro   anni,   nonche'
all'assolvimento  della  formazione  didattico-pedagogica   richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  di  merito  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2009,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata, ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale: 
    diploma di istruzione post-secondaria:  «Diplomă  de  Licenţă  in
Matematică» n. 0079428 rilasciato il 2 giugno  2000  dall'Universita'
«Alexandru Ioan Cuza» - Facultatea de Matematica di  Iaşi  (Romania),
posseduto dalla prof.ssa Marcela Mihăilă,  cittadina  rumena  nata  a
Poenari (Romania) il 3 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti  di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio   della   professione   di   docente   di
«matematica» nelle scuole secondarie, per le classi di concorso: 
      47/A - Matematica; 
      48/A - Matematica applicata. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 giugno 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto