AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 7 luglio 2010 

Disciplina dei  pagamenti  nei  contratti  pubblici  di  forniture  e
servizi. (Determinazione n. 4). (10A08987) 
(GU n.174 del 28-7-2010)

 
 
Premessa. 
 
  L'Autorita'   ha   ricevuto   diverse   segnalazioni    riguardanti
l'applicazione della normativa sui  ritardati  pagamenti  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (decreto 231) ai contratti
pubblici di forniture e servizi. 
  Data  la  particolare  rilevanza  della  tematica,  l'Autorita'  ha
disposto  un'indagine  conoscitiva,  mediante  audizione  di   alcune
associazioni  di  categoria,  al  fine  di  valutare  l'ampiezza  del
fenomeno   ed   i   suoi   riflessi   sull'economicita'   dell'azione
amministrativa  e  sull'operativita'  dei  prestatori  di  servizi  e
forniture. 
  Dall'analisi dei dati acquisiti in riferimento  all'anno  2009,  e'
emerso che i tempi di pagamento oscillano in un range che  va  da  un
minimo di 92 giorni ad un massimo di 664 giorni. Il ritardo  e',  per
lo piu', imputato ai tempi di emissione dei certificati  di  regolare
esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte  delle
stazioni appaltanti e, piu' in generale, a lentezze che  derivano  da
vischiosita'  burocratiche  interne  alla  pubblica   amministrazione
(32,5%). Sono state, inoltre, rilevate sensibili differenze sul piano
territoriale: i ritardi che superano i due mesi  sono  segnalati  dal
36,4% delle imprese del Nord-Est, percentuale che sale al  61,5%  nel
Nord Ovest e  al  63,3%  nel  Mezzogiorno.  La  presunta  esposizione
debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base  della
stima effettuata dalle associazioni audite, ammonterebbe a  circa  37
miliardi di euro (pari al 2,5 per cento del PIL), dei quali una parte
consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e  dalla
raccolta   dei   rifiuti   solidi   urbani.   La   problematica    e'
particolarmente  avvertita,  soprattutto   nell'attuale   congiuntura
economica di difficile accesso al credito bancario, dalle  piccole  e
medie imprese che  risentono  in  maniera  grave  della  mancanza  di
liquidita'. 
  Con specifico riguardo  all'applicazione  della  normativa  citata,
sulla base degli approfondimenti svolti, sono state  rilevate  prassi
delle amministrazioni consistenti nella individuazione unilaterale di
termini di pagamento superiori a quelli previsti dal  decreto  231  e
nell'inclusione dei termini di pagamento in deroga tra  gli  elementi
di valutazione delle offerte. Alcuni  capitolati  speciali  d'appalto
prevedono, altresi', la riduzione del  tasso  di  interesse  di  mora
previsto dal decreto. 
  L'assunzione del rischio  connesso  alla  dilazione  dei  pagamenti
genera problematiche connesse sia all'uso  efficiente  delle  risorse
pubbliche sia alla «sostenibilita'» della partecipazione alle gare da
parte dei soggetti privati. Sotto il primo profilo, si osserva che  i
privati appaltatori tendono ad includere l'onere finanziario  che  si
presume di dover sostenere per i ritardi  nei  pagamenti  nell'ambito
del  prezzo  proposto  alla  stazione  appaltante;  quest'ultima   si
trovera',  inoltre,  nella  condizione  di  dover  corrispondere  gli
interessi di mora con conseguente aumento delle risorse  inizialmente
stimate per l'appalto. Sotto il secondo  profilo,  la  necessita'  di
sopportare i  costi  occulti  legati  alla  mancata  regolarita'  nei
pagamenti distorce il confronto  concorrenziale,  disincentivando  la
partecipazione di  operatori  economici,  ancorche'  qualitativamente
competitivi.  Si  consideri   che   il   fenomeno   produce   effetti
esponenziali sul sistema economico delle imprese, dal momento che  il
ritardo nei pagamenti incide non solo  direttamente  sugli  operatori
economici  aggiudicatari,  ma,  indirettamente,  produce  effetti   a
cascata sull'indotto, ossia sull'insieme delle imprese  che  svolgono
attivita' a valle (sotto forma di subappaltatori, subfornitori ecc). 
  Data la rilevanza economica del fenomeno, l'Autorita' ha deliberato
di adottare la  presente  determinazione  al  fine  di  fornire  alle
stazioni  appaltanti  ed   agli   operatori   economici   indicazioni
interpretative sulla normativa applicabile e  suggerimenti  operativi
per la redazione dei bandi di gara e la stipula dei contratti. 
 
1. La normativa applicabile. 
 
  Il  decreto  231  ha  dato  attuazione  all'art.  26  della   legge
comunitaria 1° marzo 2002 n. 39, che delegava il Governo  ad  attuare
la direttiva dell'Unione  europea  2000/35/CE,  relativa  alla  lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
  La disciplina, nell'intento di arginare il fenomeno  dei  ritardati
pagamenti, prevede in sintesi: 
    a) la decorrenza automatica degli interessi moratori  dal  giorno
successivo alla scadenza del termine di pagamento, che e' fissato, in
assenza di diverso accordo, in trenta giorni decorrenti dagli  eventi
previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, senza-bisogno di un  atto  scritto
di messa in mora (art. 4); 
    b) la determinazione legale degli interessi  moratori  in  misura
pari  al  saggio   di   interesse   del   principale   strumento   di
rifinanziamento della BCE, applicato alla sua piu' recente operazione
di  rifinanziamento  principale,  effettuata  il  primo   giorno   di
calendario del  semestre  in  questione  maggiorato  di  sette  punti
percentuali, salvo patto contrario (art. 5); 
    c) il risarcimento dei costi  sostenuti  per  il  recupero  delle
somme non tempestivamente corrisposte, salva  la  prova  del  maggior
danno (art. 6); 
    d) la nullita' di un accordo sulla data  del  pagamento  o  sulle
conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo per
il creditore (art. 7); 
    e) il potere del giudice  di  dichiarare  d'ufficio  la  nullita'
dell'accordo e di modificare il contenuto del contratto applicando  i
termini  legali  o  riconducendolo  ad   equita',   avendo   riguardo
all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle
circostanze previste (art. 7); 
    f) la legittimazione processuale delle associazioni di  categoria
degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale  dell'economia  e
del lavoro (CNEL) al fine di far accertare la grave  iniquita'  delle
condizioni generali concernenti il pagamento (art. 8). 
  Piu'  in  particolare,  la  facolta'  di  deroga  e'   disciplinata
dall'art. 4, comma 4, laddove si  stabilisce  che  «le  parti,  nella
propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore
rispetto a quello legale di cui  al  comma  3  a  condizione  che  le
diverse pattuizioni siano  stabilite  per  iscritto  e  rispettino  i
limiti concordati nell'ambito  di  accordi  sottoscritti,  presso  il
Ministero   delle   attivita'   produttive,   dalle    organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello  nazionale  della  produzione,
della trasformazione e della distribuzione per categorie di  prodotti
deteriorabili specifici». 
  L'art.  7  disciplina  la  nullita'  dell'accordo  sulla  data  del
pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento,  sancendo  che
tale accordo e'  nullo  «se,  avuto  riguardo  alla  corretta  prassi
commerciale, alla natura  della  merce  o  dei  servizi  oggetto  del
contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti  commerciali
tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore». Il  comma  2  dell'art.  7  contempla
alcune ipotesi legali di grave iniquita', per cui «si  considera,  in
particolare,  gravemente   iniquo   l'accordo   che,   senza   essere
giustificato da ragioni oggettive, abbia  come  obiettivo  principale
quello di procurare al debitore liquidita'  aggiuntiva  a  spese  del
creditore,  ovvero  l'accordo  con  il  quale  l'appaltatore   o   il
subfornitore principale imponga ai propri  fornitori  o  subfornitori
termini di pagamento  ingiustificatamente  piu'  lunghi  rispetto  ai
termini di pagamento ad esso concessi». 
  Le  norme  illustrate  riguardano  i  contratti  tra  imprese  e  i
contratti tra imprese e pubblica  amministrazione,  intendendosi  per
tale  «le  amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e  le
loro unioni, gli enti pubblici non economici,  ogni  altro  organismo
dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche
finalita' d'interesse generale non  aventi  carattere  industriale  o
commerciale, la cui attivita' e'  finanziata  in  modo  maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici
o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'  sottoposta  al
loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di  direzione  o  di
vigilanza  sono  costituiti,  almeno  per  la  meta',  da  componenti
designati  dai  medesimi  soggetti  pubblici»  (art.  2).  Sul  piano
oggettivo, la normativa concerne «ogni pagamento effettuato a  titolo
di corrispettivo in una transazione commerciale», con esclusione  dei
debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore,  delle
richieste  di  interessi  inferiori  a  cinque  euro,  dei  pagamenti
effettuati a  titolo  di  risarcimento  del  danno,  ivi  compresi  i
pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art. 1). 
  Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il  ritardo  ex
art. 1218 del codice civile  deve  essere  imputabile  alla  stazione
appaltante. Da cio' consegue che sono  improduttivi  di  interessi  i
ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante
quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore
ovvero  cause  riconducibili  a  fatto  dello   stesso   appaltatore.
Corollario indefettibile della necessaria imputabilita'  del  ritardo
alla stazione appaltante e', inoltre, che l'onere di fornire la prova
della non imputabilita' della causa del ritardo  grava  sulla  stessa
pubblica amministrazione. Occorre rilevare, altresi',  che  l'art.  6
del decreto 231 ribadisce il diritto al  risarcimento  dell'eventuale
maggior danno ex art. 1224, comma 2, del codice civile. 
  La problematica in esame e' stata oggetto  di  ripetuti  interventi
legislativi nazionali (legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e legge 3 agosto 2009, n.  102
di conversione del decreto legge 1° luglio  2009,  n.  78),  volti  a
conseguire una maggiore efficienza nella programmazione degli impegni
di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. 
  In particolare, l'art. 9, decreto-legge n.  78/2009  ha  introdotto
una disciplina tesa a garantire  il  sollecito  pagamento  di  quanto
dovuto dalle  pubbliche  amministrazioni  al  fine  di  prevenire  la
formazione di nuove  situazioni  debitorie,  nonche'  di  rilevare  i
residui passivi ed i debiti gia' in essere alla data  di  entrata  in
vigore del decreto citato. Era prevista,  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni indicate nell'elenco adottato annualmente dall'ISTAT,
l'adozione,  entro  il  31  dicembre  2009,  delle  opportune  misure
organizzative per  garantire  il  tempestivo  pagamento  delle  somme
dovute per somministrazioni, forniture  ed  appalti.  A  tali  misure
avrebbe dovuto  essere  data  pubblicita'  sul  sito  internet  delle
amministrazioni   interessate.   Viene,    altresi',    sancita    la
responsabilita'  di  carattere  disciplinare  e  amministrativo   del
funzionario delle  medesime  amministrazioni,  chiamato  ad  adottare
provvedimenti che comportano impegni di spesa, in caso di  violazione
dell'obbligo di  preventivo  accertamento  della  compatibilita'  del
programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti  di  bilancio
sia con le regole di finanza pubblica. La norma dispone poi, che,  se
per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non consenta  di
far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione e' chiamata ad
adottare  le  opportune  iniziative,   anche   di   tipo   contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la  formazione  di  debiti
pregressi.   Peraltro,   risultano   esplicitamente   escluse   dalla
applicazione delle  disposizioni  illustrate  le  aziende  sanitarie,
ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi  compresi  i  policlinici
universitari  e  gli  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni. 
  Ulteriori importanti disposizioni sono finalizzate a consentire  lo
smobilizzo piu'  celere  dei  crediti  vantati  nei  confronti  della
pubblica amministrazione. L'art. 9,  comma  3-bis,  decreto-legge  n.
185/2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio  2009,
n.  2  e,  successivamente,  modificato  dall'art.   1,   comma   16,
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25),  per  gli  anni
2009 e 2010, consente, su istanza del creditore di somme  dovute  per
somministrazioni, forniture e appalti,  alle  regioni  ed  agli  enti
locali, nel rispetto dei limiti derivanti  dal  patto  di  stabilita'
interno, di certificare, entro il termine di venti giorni dalla  data
di ricezione dell'istanza «se il relativo credito sia certo,  liquido
ed esigibile, anche al fine di consentire al  creditore  la  cessione
pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari  riconosciuti
dalla legislazione vigente». Tale cessione ha effetto  nei  confronti
del debitore ceduto, a far data dalla  predetta  certificazione,  che
puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il  contratto
di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto legge escluda  la  cedibilita'
del credito medesimo. 
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio
2009 ha dettato le modalita' di attuazione  del  menzionato  art.  9,
comma 3-bis, stabilendo che, prima di rilasciare  la  certificazione,
per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il  responsabile
dell'Ufficio  di  Ragioneria  dell'amministrazione  debitrice   debba
verificare, ai sensi dell'art.  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  se  il  beneficiario  e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante  dalla  notifica  di
una o piu' cartelle di pagamento per un  ammontare  complessivo  pari
almeno a tale importo. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo
di versamento, la certificazione potra' essere resa  al  netto  delle
somme ancora dovute. 
  Da ultimo, e' opportuno rammentare che e' in via  di  approvazione,
mediante procedura di codecisione, una  proposta  di  modifica  della
direttiva 2000/35/CE, al fine  di  contribuire  all'attuazione  dello
«Small Business Act»  (COM  (2008)394)  e  nell'ambito  delle  misure
prospettate dal piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800). La
proposta  di  direttiva  (COM(2009)0126)   mantiene   sostanzialmente
immutate le disposizioni della  direttiva  2000/35/CE,  ma  introduce
prescrizioni  specifiche  sui  pagamenti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni che vanno nel senso di un inasprimento  delle  misure
in caso di mancato rispetto dei termini, con particolare  riferimento
all'elevazione del tasso di mora. 
 
2. Indicazioni operative. 
 
  La direttiva 2000/35/CE citata  e,  pertanto,  il  decreto  231  di
attuazione, contengono norme imperative dirette  a  riequilibrare  la
posizione di disuguaglianza tra le parti,  prevenendo  un'alterazione
del sinallagma contrattuale (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, sez.
V, sentenza 1° aprile 2010, n. 1885;  Consiglio  Stato,  sez.  IV,  2
febbraio 2010, n. 469): la partecipazione ad una  procedura  di  gara
non puo' quindi valere come  accettazione  tacita  di  condizioni  di
pagamento difformi da quelle predeterminate ex lege. 
  Di conseguenza, devono considerarsi inique le clausole di un  bando
di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente  un
termine di pagamento  ed  una  decorrenza  degli  interessi  moratori
difformi da quelli stabiliti dall'art. 4 del  suddetto  decreto  231,
nonche' un saggio di interesse diverso da quello  previsto  dall'art.
5. 
  Piu' in dettaglio, l'imposizione della dilazione dei termini per il
pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per  l'amministrazione,
considerata, in ragione dei poteri autoritativi di cui dispone  nella
fase pubblicistica dell'attivita' negoziale, alla  stregua  di  parte
contrattuale forte (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 aprile  2005,
n. 1638 e 28 settembre 2007, n. 4996). 
  La contrarieta' a norme imperative determina, quindi,  la  nullita'
di tali clausole  con  integrazione  legale  del  contratto  mediante
applicazione automatica di clausole di contenuto  conforme  a  quelle
illegittimamente derogate (cfr. articoli  1339  e  1419  c.c.).  Tale
nullita' puo' essere fatta  valere  dalla  parte  o  essere  rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado di un eventuale giudizio, nonche', ai
sensi dell'art. 8 del decreto 231,  eccepita  dalle  associazioni  di
categoria  in  sede  di  azione  inibitoria  a  tutela  di  interessi
collettivi. 
  Da cio' consegue l'illegittimita' di un'eventuale esclusione  dalla
procedura di gara disposta  in  ragione  della  mancata  accettazione
(espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua. 
  Parimenti  illegittima   e'   l'attribuzione   di   un   punteggio,
nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  a  termini
di pagamento dilatati rispetto alla disciplina legale.  Per  espressa
previsione di legge, infatti, la deroga  alle  condizioni  legali  e'
ammissibile soltanto per accordo tra le  parti  ed  a  patto  che  le
condizioni cosi' pattuite non siano gravemente inique. 
  L'interpretazione esposta - che ricollega la grave  iniquita'  alla
predeterminazione  unilaterale   delle   clausole   ed   esclude   la
possibilita' di accordo sulle clausole contenute nei bandi di gara  -
rende, di fatto, inderogabili i termini e le  condizioni  di  cui  al
decreto 231 per la pubblica amministrazione, attesi gli  obblighi  di
individuazione  della  controparte  contrattuale  all'esito  di   una
procedura  ad  evidenza  pubblica,  in  cui  siano  predeterminati  e
conosciuti tutti gli  elementi  costituivi  del  contratto,  compresi
quelli che  incidono  sui  termini  di  pagamento.  Non  puo'  dunque
ritenersi sufficiente che la SA, per derogare alla suddetta normativa
puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico  richiamo  alla
necessita'   di   rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno.
Eventualmente, in via del tutto eccezionale, il bando potra' indicare
quelle   condizioni   oggettive   specificamente   individuate    che
impediscono alla SA di rispettare le condizioni di pagamento  imposte
dalle norme, purche' le stesse non siano imputabili  alla  violazione
del dovere generale che  grava  sulle  amministrazioni  pubbliche  di
verificare la  compatibilita'  del  programma  dei  pagamenti  con  i
relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza
pubblica. 
  In ogni caso, al fine di evitare che un comportamento non  corretto
in sede di pagamento possa produrre effetti esponenziali sul  sistema
delle imprese che operano a valle con  incarichi  di  subappalto,  e'
opportuno  che  i  contratti  impongano  all'aggiudicatario  che   ha
ottenuto un pagamento  da  una  pubblica  amministrazione  (sia  esso
tempestivo o ritardato) di provvedere ai propri obblighi di pagamento
verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta, al
fine  di  evitare   che   l'aggiudicatario   trasferisca   il   costo
dell'inefficienza  della  stazione  appaltante  su  imprese  di  piu'
piccole dimensioni  e,  dunque,  piu'  fragili  dal  punto  di  vista
finanziario. 
  Sulla base di quanto sopra considerato 
 
                            Il Consiglio 
 
  Ritiene che: 
 
    1) le stazioni appaltanti devono attenersi  nella  redazione  dei
documenti  di  gara,  nonche'  dei   documenti   contrattuali,   alle
disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231
con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi
moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo. 
    2)  le   stazioni   appaltanti   non   possono   subordinare   la
partecipazione  alle  procedure  di  gara  o  la  sottoscrizione  del
contratto all'accettazione di termini  di  pagamento,  di  decorrenza
degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da
quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  ne'
prevedere tale accettazione come elemento di  favorevole  valutazione
delle  offerte  tecniche  nell'ambito   del   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
 
    Roma, 7 luglio 2010 
 
                                 Il relatore presidente f.f.: Brienza 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio  in  data  19  luglio
2010