MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2010 

Rettifica  dei   disciplinari   di   produzione   delle   indicazioni
geografiche tipiche dei vini «Colline Pescaresi», «Colline  Teatine»,
«del Vastese o Histonium», «Colli del  Sangro»,  «Terre  di  Chieti»,
«Colli Aprutini» e «Colline Frentane». (10A09822) 
(GU n.190 del 16-8-2010)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti ministeriali del 18 febbraio 2010, con i quali sono
stati modificati rispettivamente i disciplinari di  produzione  delle
IGT  «Colline  Pescaresi»,  «Colline   Teatine»,   «del   Vastese   o
Histonium», «Colli del Sangro», «Terre di Chieti» e «Colli Aprutini»,
e il decreto  ministeriale  con  il  quale  e'  stato  modificato  il
disciplinare di produzione della IGT «Colline Frentane»; 
  Vista la  richiesta  pervenuta  dalla  regione  Abruzzo  intesa  ad
ottenere la rettifica dell'art.  4  dei  disciplinari  di  produzione
delle citate IGT, in particolare per quanto concerne la resa  di  uva
per ettaro, in quanto la stessa non tiene conto  dell'elevamento  del
limite del 20% di cui al D.M. del 2 agosto 1996; 
  Considerata accoglibile la  predetta  richiesta  di  rettifica,  in
quanto nella redazione del citato disposto dei relativi  disciplinari
e' stato indicato un  limite  di  resa  che  non  tiene  conto  delle
predette  maggiorazioni,   come   peraltro   era   stato   deliberato
nell'apposita riunione del Comitato nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini del 15 settembre 2009; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  apportare  la  rettifica  del  citato
disposto dei disciplinari di produzione dei vini IGT in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colline  Pescaresi»  modificato  da  ultimo  con  il  D.M.  18
febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
2010, e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline  Pescaresi",
la produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della
maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 
      tonnellate  22  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  2. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colline Teatine» modificato da ultimo con il D.M. 18  febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo  2010,
e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Teatine", la
produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della
maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 
      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  3. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «del Vastese o Histonium» modificato da ultimo con il  D.M.  18
febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  58  dell'11
marzo 2010, e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a  Indicazione  Geografica  Tipica  "del  Vastese"  o
"Histonium", la produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in
coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva  della
maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 29 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 
      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  4. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colli del Sangro» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12  marzo  2010,
e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli  del  Sangro",
la produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della
maggioranza  prevista  dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 25 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 
      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  5. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Terre di Chieti» modificato da ultimo con il D.M. 18  febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12  marzo  2010,
e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", la
produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della
maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 26 per la tipologia bianco; 
      tonnellate 24 per le tipologie rosso e rosato; 
      tonnellate  22  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  6. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colli Aprutini» modificato da ultimo con il D.M.  18  febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13  marzo  2010,
e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli Aprutini",  la
produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della
maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 24 per le tipologia bianco, rosso e rosato; 
      tonnellate  22  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  7. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colline Frentane» modificato da ultimo con  il  D.M.  2  marzo
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2010,
e' modificato con il seguente testo: 
    «Per i vini a indicazione geografica tipica  "Colline  Frentane",
la produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della
maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere
superiore a: 
      tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 
      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di
vitigno/i.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 luglio 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno