MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Autorizzazione  al  rilascio  di  certificazione  CE  sulle  macchine
secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo PLC S.r.l.,  in  Roma.
(10A09945) 
(GU n.190 del 16-8-2010)

 
 
    Con  decreto  del  direttore  generale   per   il   Mercato,   la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  del
Ministero dello Sviluppo Economico e  del  direttore  generale  della
Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali del 27 luglio 2010; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,   di
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine; 
    Vista  altresi'  la  direttiva  del  Ministro   delle   Attivita'
Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; 
    Esaminata l'istanza presentata  dall'Organismo  PLC  S.r.l.,  con
sede legale in Via Ancona, 21 - Roma, acquisita in  atti  in  data  6
maggio 2010, prot. n. 45215, nonche' la documentazione allegata; 
l'Organismo PLC S.r.l., con sede legale in Via Ancona, 21 - Roma,  e'
autorizzato ad esercitare attivita' di certificazioni  relative  alla
procedura  di  esame  per  la  certificazione  CE  del  tipo  di  cui
all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualita' totale di  cui
all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti  di
sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE: 
    8. Seghe a catena portatili da legno. 
    9. Presse, comprese le piegatrici, per la  lavorazione  a  freddo
dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi  mobili  di
lavoro possono avere una corsa superiore  a  6  mm  e  una  velocita'
superiore a 30 mm/s. 
    13. Benne di raccolta  di  rifiuti  domestici  a  carico  manuale
dotate di un meccanismo di compressione. 
    14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica,  compresi  i
loro ripari. 
    15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
    16. Ponti elevatori per veicoli. 
    17. Apparecchi per il sollevamento di  persone  o  di  persone  e
cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 
    L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno
successivo alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e
sara' notificata alla Commissione dell'Unione Europea.