MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 2010 

Modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010
di  iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi di conciliazione, dell'associazione «Aequitas  A.D.R.»,  in
Torino. (10A11574) 
(GU n.232 del 4-10-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197,  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visti i PP.DG. 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio  2010,
con i quali l'associazione  «Aequitas  A.D.R.»  con  sede  legale  in
Torino, via Pietro Micca n. 9,  codice  fiscale  n.  97615820012,  e'
stata iscritta al n.  5  del  registro  degli  organismi  deputati  a
gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38  del  decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Vista l'istanza prot. m. dg DAG 7 giugno 2010  n.  80009.E  con  la
quale l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo  1956,
in qualita'  di  legale  rappresentante  dell'associazione  «Aequitas
A.D.R.», chiede l'inserimento di 147 ulteriori conciliatori  (in  via
non esclusiva); 
  Considerato che ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  e)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il  conciliatore  e'  la  persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
f ), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il  conciliatore
deve  dichiarare  la  disponibilita'  a  svolgere  le   funzioni   di
conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di  iscrizione  al
registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di  conciliazione  richiedente  e'
tenuto  ad  allegare  alla  domanda  di   iscrizione   l'elenco   dei
conciliatori che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per  i
conciliatori: 
 
                              Dispone: 
 
  La modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio
2010 d'iscrizione nel registro degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38,  del   decreto
legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'associazione  «Aequitas
A.D.R.» con sede legale in Torino, via  Pietro  Micca  n.  9,  codice
fiscale n. 97615820012, limitatamente alla parte relativa  all'elenco
dei conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettera  a)  i  e  b)  i  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato  di  147
ulteriori unita' (in via non esclusiva): 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 5 del registro  degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma  4,  del
decreto ministeriale n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 6 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano