Modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino. (10A11574)(GU n.232 del 4-10-2010)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222
e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del
23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della
giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono
stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli
organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visti i PP.DG. 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010,
con i quali l'associazione «Aequitas A.D.R.» con sede legale in
Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, e'
stata iscritta al n. 5 del registro degli organismi deputati a
gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Vista l'istanza prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80009.E con la
quale l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956,
in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas
A.D.R.», chiede l'inserimento di 147 ulteriori conciliatori (in via
non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
f ), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore
deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di
conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al
registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e'
tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei
conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del
servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i
conciliatori:
Dispone:
La modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio
2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas
A.D.R.» con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice
fiscale n. 97615820012, limitatamente alla parte relativa all'elenco
dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di 147
ulteriori unita' (in via non esclusiva):
Parte di provvedimento in formato grafico
Resta ferma l'iscrizione al n. 5 del registro degli organismi di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del
decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni
assunti.
Roma, 6 settembre 2010
Il direttore generale: Saragnano