MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra Frauches de Araujo Juliana, di titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (10A11713) 
(GU n.236 del 8-10-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Frauches de Araujo Juliana, nata il 16
ottobre 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e  successive  integrazioni,  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato  che  ha  conseguito  nel  febbraio  2005   il   titolo
accademico di «Bacharel em Direito» presso il  «Centro  Universitario
das Faculdades Metropolitanes Unidas» di San Paolo; 
  Considerato che ha documentato di  essere  iscritta  all'«Ordem  de
Advogados do Brasil» di San Paolo da novembre 2005; 
  Considerato che inoltre ha conseguito un titolo di «Especialista em
Direito Publico» presso la Universita'  «Damasio  de  Jesus»  di  San
Paolo nel luglio 2007; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 luglio 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visti gli  articoli  6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modificazioni,  e  14  e  39  comma  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive  modificazioni,
per cui la verifica del rispetto delle quote relative  ai  flussi  di
ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta  per
i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di  soggiorno  per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; 
  Considerato che la richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
rinnovato dalla Questura  di  Foggia  in  data  24  maggio  2010  con
validita' fino all'11 dicembre 2010 per studio; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Frauches de Araujo Juliana, nata il 16 ottobre  1980  a
San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il  titolo
professionale di «advogado»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per   lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del  decreto  legislativo  n.
286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione  stessa,
il richiedente dovra' pertanto acquisire -  ai  sensi  dell'art.  39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  e
successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale
del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 9 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano