COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 

Schema di convenzione unica  tra  Anas  S.p.a.  e  Societa'  italiana
traforo  autostradale  Frejus  S.p.a.  (Deliberazione   n.   22/2010)
(10A11839) 
(GU n.234 del 6-10-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                  PER LA PROPGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  196   (legge
finanziaria); 
  Visto l'articolo 11 della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  che
demanda  a  questo  Comitato  l'emanazione  di   direttive   per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Visto l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca,
tra  l'altro,  ulteriori  disposizioni   in   tema   di   concessioni
autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione
del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994   (G.U.   n.   43/1994)   recante   "Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici"; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  Bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  "Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (G.U. n. 26/1999) emanato  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto legge 12 maggio 1995,  n.  163,  convertito  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273, e recante "Schema generale di riferimento per la
predisposizione  della  Carta  dei  servizi  pubblici   del   settore
trasporti (Carta della mobilita')"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,   che,
all'articolo 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualita' dei
servizi pubblici; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legge 24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante "Disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.  262,  di
seguito menzionato"; 
  Visto  il  decreto  legge  3  ottobre   2006,   n.   262,   recante
"Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria",
convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che  all'articolo  1,  comma  1020  e   seguenti,   detta   ulteriori
disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando -
al comma 1030 - modifiche alla normativa citata al visto  precedente,
e che e' stata poi ulteriormente modificata dall'articolo 8 duodecies
del  decreto  legge  8  aprile   2008,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, che ha, tra l'altro,
introdotto la possibilita' per il concessionario di concordare con il
concedente  una  formula  semplificata  del  sistema  di  adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio; 
  Visto l'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1 luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, che - a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  citata
legge di conversione - abroga l'articolo 1, comma 1021, della  citata
legge  n.  296/2006,  dettando  una  nuova  disciplina  in  tema   di
"sovrapprezzi" alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis " a condizione che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati"; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996),
in materia di disciplina dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente  regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione   delle
relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81  (G.U.  n.  138/1996),  e  9
luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), che hanno istituito - ai sensi
del punto 20 della delibera n. 65  del  1996  -  e  regolamentato  il
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di  seguito  denominato
NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996),  con
la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore
ed in particolare viene indicata nella metodologia del  price-cap  il
sistema di determinazione delle tariffe nonche' stabilita  in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007, n.  1  (G.U.  n.  41/2007),  che
detta  criteri  in  materia  di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39  (G.U.  n.  197/2007),  che
sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze (G.U. n. 224/2007), recante "Criteri di
autorizzazione alle modificazioni  del  concessionario  autostradale,
derivanti da concentrazione comunitaria"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'articolo 1, comma 1, prevede la  verifica,  da  parte
dello stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di  convenzione
unica sottoposti a questo Comitato  -  dei  principi  in  materia  di
regolazione tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006; 
  Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508,  con  la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
convenzione unica siglato in data 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A.  e
Societa' Autostrada Italiana Traforo Autostradale del Frejus  (SITAF)
S.p.A., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta utile  di  questo  Comitato,
previo parere del NARS; 
  Considerato che, con la convenzione 26 giugno 1973,  n.  13062,  e'
stata affidata alla SITAF la costruzione e  l'esercizio  del  Traforo
del Frejus; 
  Considerato che, con convenzione 26 giugno 1973, n. 13060, e' stata
affidata alla  SITAF  la  concessione  di  costruzione  ed  esercizio
dell'autostrada della Valsusa da Torino (Rivoli) a Bardonecchia;  con
convenzioni aggiuntive e modificative, rispettivamente del 15  luglio
1987 e del 6 aprile 1989,  sono  state  introdotte  modificazioni  ed
aggiunte alla predetta convenzione; 
  Considerato che con convenzione aggiuntiva del 4 settembre 1992  e'
stato disciplinato il completamento e l'adeguamento dell'autostrada A
32 Torino- Bardonecchia e del Traforo del Frejus oltre  all'esercizio
e la gestione dell'infrastruttura medesima; 
  Considerato che in data 28 gennaio  2003  e'  stata  stipulata  tra
l'ANAS e la Societa' italiana per il traforo autostradale del  Frejus
(SITAF) la convenzione novativa rispetto alla precedente  convenzione
n. 13062 del  1973  ed  atti  aggiuntivi  nonche'  della  convenzione
aggiuntiva del 1992; 
  Considerato che con  delibera  26  giugno  2009,  n.  43  (G.U.  n.
32/2010), questo Comitato ha  assegnato  un  contributo,  pari  a  30
milioni di  euro,  a  carico  del  Fondo  infrastrutture  ex  art.  6
quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n.  133,  per  assicurare  l'integrazione  della
copertura finanziaria del costo di realizzazione  della  galleria  di
sicurezza relativa al traforo autostradale del Frejus; 
  Considerato che in data 22 dicembre 2009 e' stato siglato lo schema
di convenzione unica che ha contenuto ricognitivo  e  sostituisce  la
convenzione stipulata in data 28 gennaio 2003; 
  Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha  reso
il parere n. 5 con cui si e'  pronunciato  favorevolmente  in  merito
allo schema di "convenzione unica" tra ANAS e SITAF a condizione  che
si tenga conto di alcune osservazioni formulate nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel   corso   dell'istruttoria,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  ha  formulato  ulteriori  osservazioni
oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che la SITAF S.p.A. non ha richiesto ad ANAS S.p.A.  il
riequilibrio economico-finanziario della concessione, ai sensi  della
citata delibera n. 39/2007, e  ha  optato  per  l'applicazione  della
formula tariffaria introdotta a seguito delle  modifiche  all'art.  8
duodecies   del   decreto   legge   n.   59/2008,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 101/2008; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le  indicazioni   di
carattere  generale  formulate  dal  NARS  in   merito   alle   cause
legittimanti  la  corresponsione  di  un  indennizzo  a  favore   del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di
garanzia ed alle verifiche sui parametri  di  costruzione  dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che con nota 12 maggio 2010,  n.  40198,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta  riunione
preparatoria include le prescrizioni richieste  dalla  RGS  anche  in
linea con le indicazioni del NARS, salve  le  definitive  valutazioni
dello stesso Ministero  in  ordine  alla  destinazione  dei  profitti
aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico  rispetto
alle previsioni; 
  Considerato che con successiva  nota  13  maggio  2010,  n.  43722,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. dei contenuti dello schema di "convenzione  unica"  siglata  tra
ANAS S.p.A. e SITAF S.p.A. e, in particolare, che: 
    lo  schema  di  convenzione  unica  disciplina  integralmente  il
rapporto tra il concedente ed il concessionario per la progettazione,
la  costruzione  e   l'esercizio   dell'Autostrada   A32   Torino   -
Bardonecchia ovvero degli interventi gia' assentiti in concessione di
costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata  con  l'ANAS  in
data 28 gennaio 2003 (A 32 Torino Bardonecchia,  circonvallazione  di
Oulx, svincolo di Bardonecchia, realizzazione della IV  corsia  nella
tratta di adduzione al T4 ed opere di manutenzione straordinaria), ai
sensi dell'art. 5 della Legge 12 agosto  1982  n.  531,  delle  sotto
elencate opere ed interventi: 
      a) variante alla S.S. 589 dei laghi di Avigliana lotto b) -  Km
1,8  (lavori  gia'  eseguiti  per  lo  svolgimento  giochi   olimpici
invernali "Torino 2006"); 
      b) ulteriori lavori di manutenzione straordinaria; 
      c) per la sola gestione, il lotto a) della variante  alla  S.S.
589 dei laghi di Avigliana; 
    il programma di investimenti per l'Autostrada Torino Bardonecchia
(A32) ammonta, per l'intero arco temporale della concessione,  a  264
milioni di euro di cui 170 milioni contenuti  nella  Convenzione  del
2003  e  circa  94  milioni  per  nuovi  investimenti.  Nel   periodo
regolatorio 2009-2013 il  piano  investimenti  ammonta  ad  un  costo
complessivo paria a 181 milioni di euro cosi' suddivisi: 
      la prosecuzione di interventi inclusi nel piano del 2003 per un
costo complessivo di 127,4 milioni di euro; 
      nuovi investimenti sulla S.S. 589 - Variante di  Avigliana  per
un importo di 4.4 milioni di euro; 
      nuove opere per un importo pari a 49,2 milioni di euro; 
    la scadenza della concessione e' fissata al 31 luglio 2050 e  non
e' previsto un "valore di subentro"; 
    la societa' risulta esposta nei  confronti  del  soppresso  fondo
centrale di garanzia per un importo pari a 1.039,5 milioni  di  euro,
che si ipotizza venga ammortizzato entro il 2042  secondo  un'ipotesi
di piano finanziario sviluppato sino a tale  data  ed  allegato  allo
schema in argomento;  la  convenzione  in  argomento,  rispetto  alla
convenzione del gennaio 2003, prevede l'anticipazione, di otto  anni,
dell'estinzione di detto debito; 
    il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito) al  lordo
dell'imposizione fiscale e' pari al 9,49 per cento; 
    gli investimenti concernenti il Traforo internazionale del Frejus
e la relativa galleria di  sicurezza,  anche  se  inclusi  nel  piano
economico finanziario della convenzione in argomento, non  concorrono
alla determinazione dell'adeguamento tariffario  annuo  in  quanto  -
come esposto- regolati dalla specifica convenzione del 26 giugno 1973
n. 13062, pertanto il parametro K e' stato calcolato sul valore degli
investimenti previsti sulle diverse tratte oggetto della  convenzione
all'esame, comportando un aumento della tariffa rispettivamente del: 
      2,21 per cento annuo per le nuove  opere  sulla  A32  Torino  -
Bardonecchia; 
      2,69  per  cento  annuo  per  gli  investimenti  relativi  alla
Barriera di Bruere limitatamente alla tratta gestita dalla SITAF  (si
specifica che le quote di pedaggio relative alle classi A e B vengono
riscossi dalla ATIVA che gestisce la barriera di Bruere e attribuiti,
al netto degli oneri di esazione, alla SITAF in  virtu'  di  apposita
convenzione vigente tra le due concessionarie.); 
      2,19  per  cento  annuo  per  gli  investimenti  relativi  alla
Barriera di Salbetrand della SS 589 "Variante di Avigliana"; 
    la concessionaria, come esposto, ha  optato  per  la  formula  di
adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso
di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi,  calcolato  sulla  base
della variazione media annua  dei  prezzi  al  consumo  per  l'intera
collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  registrata  dall'ISTAT   nel
periodo 1 luglio-30 giugno antecedente  alla  data  di  presentazione
della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70  per
cento la misura dell'inflazione da considerare; 
    l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che,  stante  l'evidenziata   adozione   della   formula   tariffaria
semplificata rilevano solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni e
riproducono    quelli     tradizionalmente     adottati,     riferiti
all'incidentalita' e allo  stato  strutturale  delle  pavimentazioni,
mentre  l'art.  30  del  medesimo  schema  stabilisce  a  carico  del
concessionario  l'onere  di  redigere  la  Carta  dei  servizi  e  di
procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lett. e)  prevede
l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le  modifiche  agli
indicatori di  qualita'  che  risultano  necessarie  ai  sensi  delle
direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del  citato
a art. 21, comma 3, del decreto legge n.  355/2003  convertito  dalla
legge n. 47/2004; 
  2. della necessita' di confermare, in relazione alle considerazioni
svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nella  citata
lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  "mutamenti  del  quadro
legislativo e regolatorio" dalle cause legittimanti la corresponsione
di un indennizzo da  parte  del  concedente  in  caso  di  cessazione
anticipata del rapporto convenzionale, nonche'  della  necessita'  di
verifiche sulla correttezza dei parametri di  costruzione  del  piano
economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS
S.p.A. e Societa' Italiana per  il  Traforo  del  Frejus  S.p.A.,  le
seguenti prescrizioni intese ad assicurare  l'invarianza  di  effetti
sulla finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa ed in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc) a richiedere la preventiva autorizzazione  del  Concedente,
per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
    deve essere adeguato l'art. 5-ter in modo da prevedere che  -  in
ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata  ai
sensi dell'art. 1, comma 1025,  della  legge  n.  296/2006  e  meglio
specificata  in  premessa  -  il  piano  economico-finanziario  venga
rimodulato   prevedendo   la   restituzione   anticipata,    rispetto
all'attuale piano di rimborso, del debito verso l'ex  Fondo  centrale
di garanzia,  nei  limiti  dei  flussi  di  cassa  netti  disponibili
annualmente, come riportati nel suddetto piano; 
    considerato che l'art.  3,  comma  2,  lett.  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII  dal  D.P.R.  21
dicembre 1999, n. 554, e che  l'art.  6  non  prevede  esplicitamente
tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro  per
la fase di gestione, il predetto articolo 6 deve essere adeguatamente
integrato in modo che risulti  che  il  concessionario  e'  tenuto  a
fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art.  86,  comma
1, lett. o) del  citato  D.P.R.  n.  554/1999  per  le  attivita'  di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla  decadenza  sostituendo
come segue il comma 3: "Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari"; 
    all'art. 9 bis, 1° comma, deve  essere  eliminato  l'inciso  "ivi
inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio"; 
    deve essere integrato l'art. 11, comma 6, con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  Conferenza
dei servizi. 
  2. Deve essere inoltre previsto, al punto 17 ter. 7, che  le  nuove
convenzioni che vengono stipulate in  vista  della  realizzazione  di
nuovi  investimenti  debbono  essere  sottoposte  a  questo  Comitato
secondo  la  procedura  delineata  dal  decreto  legge  n   262/2006,
convertito  dalla  legge  n.  286/2006,  e  debbono  essere  altresi'
stralciati i punti  18.3  e  18.5  che  prevedono  una  procedura  di
silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in
caso di mancata emanazione  -  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento  -  dei  decreti  interministeriali   degli   adeguamenti
tariffari,  stante  l'indisponibilita',  per  le  parti,   di   detta
procedura di legge che regola detti adeguamenti; 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta  di
integrazione degli standard di qualita' e di misurazione  e  verifica
dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto legge
n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' operanti in altri settori del comparto trasporti; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita 
 
  il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  a  riferire,  in
esito alle verifiche condotte tra il concedente e il  concessionario,
al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro  alla
portata  della  clausola  che  prevede  la  riprogrammazione   e   la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17.4). 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il Vice Presidente: Tremonti 
 
Il segretario : Micciche' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  Economico-Finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 375