COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 

Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e Tangenziale di Napoli Spa.
(Deliberazione n. 25/2010) (10A12279) 
(GU n.242 del 15-10-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   (legge
finanziaria 2007); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro  dei  lavori  pubblici  20  ottobre
1998, emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica,  concernente  «Direttiva   per   la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre 1998  (Gazzetta  Ufficiale  n.  26/1999)  emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e  recante  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della Carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  che  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali»,  cosi'  come  modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  di
seguito menzionato; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito
nella legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente e  che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata  dall'art.  8   duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata  legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis « a condizione che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
1996 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006; 
  Vista la nota  18  settembre  2009,  n.  36836,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso,  tra
l'altro, lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Tangenziale
di Napoli S.p.A. siglato  in  data  28  luglio  2009,  corredato  dai
relativi   allegati   e   da   relazione   istruttoria,   chiedendone
l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo
Comitato; 
  Considerato che il NARS nella seduta 5 novembre 2009 con parere  n.
6/2009 si e' pronunciato favorevolmente  in  merito  allo  schema  di
«convenzione unica» in esame a  condizione  che  si  tenga  conto  di
alcune osservazioni formulate nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel  corso  dell'istruttoria,  il  Ministero  di
settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato
ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che nella seduta del 6 novembre  2009  questo  Comitato
con delibera n. 108 ha espresso parere  favorevole  sullo  schema  in
discorso subordinatamente al recepimento delle prescrizioni formulate
nella delibera stessa; 
  Considerato che la predetta delibera non e' stata registrata  dalla
Corte dei  Conte  in  quanto  in  corso  di  completamento  dell'iter
procedurale previsto e'  intervenuta  la  citata  disposizione  della
legge n. 191/2009 sicche' e'  necessario  riesaminare  lo  schema  in
discorso  alla  luce  del  nuovo  quadro  normativo   nel   frattempo
delineatosi; 
  Considerato che la Tangenziale di Napoli  S.p.A.  ha  richiesto  ad
ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario  della  concessione
ai sensi della citata delibera di questo Comitato n. 39/2007 e non ha
optato per  l'applicazione  della  formula  tariffaria  introdotta  a
seguito delle modifiche all'art. 8  duodecies  del  decreto-legge  n.
59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni per cui non  ritiene  recepibili  alcune  indicazioni  di
carattere  generale  formulate  dal  NARS  in   merito   alle   cause
legittimanti  la  corresponsione  di  un  indennizzo  a  favore   del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di
garanzia ed alle verifiche sui parametri  di  costruzione  dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che con nota 12 maggio 2010,  n.  40198,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta  riunione
preparatoria include le prescrizioni richieste  dalla  RGS  anche  in
linea con le indicazioni del NARS, salve  le  definitive  valutazioni
dello stesso Ministero  in  ordine  alla  destinazione  dei  profitti
aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico  rispetto
alle previsioni; 
  Considerato che con successiva  nota  13  maggio  2010,  n.  43722,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  n.  20656
dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
  1. Dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra
ANAS S.p.A. e Tangenziale di Napoli S.p.A.,ed in particolare, che: 
    lo schema di convenzione unica ha per oggetto la  concessione  di
costruzione ed esercizio della tratta autostradale Tangenziale est ed
ovest di Napoli per una lunghezza di km 20,2,  gia'  assentita  nella
convenzione ricognitiva e novativa del 14 dicembre 1999, sottoscritta
ai sensi della legge n. 498/1992 e che sono, altresi', affidate  alla
societa' concessionaria, come interventi gia' previsti  nella  citata
convenzione del 1999, le attivita'  di  progettazione  ed  esecuzione
degli  interventi  di  adeguamento  richiesti  da  esigenze  sia   di
sicurezza del traffico che di mantenimento del livello di servizio  e
degli interventi di adeguamento della viabilita'  di  servizio  delle
grandi aree metropolitane previsti dall'art. 5 della legge 12  agosto
1982, n. 531; 
    il piano degli investimenti di cui  allo  schema  di  convenzione
prevede il proseguimento di  interventi  approvati  con  la  predetta
convenzione del 1999 per un importo di 18,8 milioni di euro «al netto
dei ribassi d'asta» e la realizzazione di interventi  di  adeguamento
della struttura autostradale per un importo di 73,6 milioni  di  Euro
sempre «al netto dei ribassi d'asta», sicche'  l'importo  complessivo
dei nuovi investimenti ammonta a circa 92,5 milioni di euro al  netto
delle percentuali di ribasso d'asta; 
    nel piano economico-finanziario e' stato riportato l'ammortamento
del credito derivante dall'applicazione dell'art. 12 della  legge  n.
531/1982 per un importo complessivo, al  2008,  di  68,2  milioni  di
euro: tale importo e' esposto nel bilancio d'esercizio della societa'
al  31.12.2008  tra  le  immobilizzazioni   immateriali   alla   voce
«Concessioni, licenze, marchi  e  diritti  simili»  e  concorre  alla
formazione del capitale investito netto regolatorio; 
    la societa' concessionaria  risulta  esposta  nei  confronti  del
soppresso Fondo centrale di garanzia per un importo pari a circa 43,3
milioni di euro per il quale il piano  economico-finanziario  prevede
la  restituzione  in  un'unica  soluzione,   pena   decadenza   della
concessione, da corrispondere entro centoventi giorni  dall'efficacia
della convenzione stessa; 
    la scadenza della concessione e' confermata al 31 dicembre 2037 e
non e' previsto «valore di subentro»; 
    il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 10,35 per cento; 
    il parametro X assume un valore costante negativo, pari  a  -0,09
per cento per l'intero periodo  regolatorio  mentre  il  parametro  K
assume i seguenti valori: 3,53 per cento nel 2010; 6,05 per cento nel
2011, 4,59 per cento nel 2012, 1,78 per  cento  nel  2013,  0,43  nel
2015, 0,10 nel 2016 e 0,14 nel 2017  (per  il  2014,  il  valore  non
risulta determinato); 
    l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che  riproducono  quelli  tradizionalmente   adottati,   e   riferiti
all'incidentalita' e allo  stato  strutturale  delle  pavimentazioni,
mentre  l'art.  30  del  medesimo  schema  stabilisce  a  carico  del
concessionario  l'onere  di  redigere  la  Carta  dei  servizi  e  di
procedere al suo  aggiornamento  annuale  e  l'art.  3.2  lettera  e)
prevede  l'obbligo  del  concessionario  stesso  di   introdurre   le
modifiche agli indicatori di qualita'  che  risultano  necessarie  ai
sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione
del citato  a  art.  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  355/2003
convertito dalla legge n. 47/2004. 
  2. Della necessita' di confermare, in relazione alle considerazioni
svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nella  citata
lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  «mutamenti  del  quadro
legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione
di un indennizzo da  parte  del  concedente  in  caso  di  cessazione
anticipata del rapporto convenzionale, nonche'  della  necessita'  di
verifiche sulla correttezza dei parametri di  costruzione  del  piano
economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, sono formulate, in ordine allo schema di  convenzione  tra  ANAS
S.p.A. e la Tangenziale di Napoli S.p.A.,  le  seguenti  prescrizioni
intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa ed in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc) a richiedere la preventiva autorizzazione  del  concedente,
per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
    considerato che l'art. 3, comma  2,  lettera  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art.  6
non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla  vigente
normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il  predetto  art.  6
deve essere adeguatamente  integrato  in  modo  che  risulti  che  il
concessionario e' tenuto a fornire  tutte  le  garanzie  assicurative
previste dall'art. 86, comma 1, lettera o)  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  per  le   attivita'   di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza,  sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari»; 
    all'art. 9-bis, primo comma, deve essere eliminato l'inciso  «ivi
inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»; 
    l'art. 11, comma 7, deve essere integrato con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  Conferenza
dei servizi; 
    all'art. 11, comma 8, deve essere  prevista  la  destinazione  di
tutti gli extraprofitti realizzati nell'ultimo periodo regolatorio  -
in  virtu'  dello  svolgimento  sui  sedimi  demaniali  di  attivita'
commerciali - al riequilibrio del piano economico-finanziario; 
    l'art. 12, comma 1, e' da  integrare  indicando  gli  estremi  di
legge che ne fissano la misura  e  precisando  che  il  canone  annuo
dovuto ai soggetti legittimati e'  integrato  dell'importo  stabilito
dall'art. 19, comma 9-bis, della legge n. 102/2009; 
    deve essere modificata la  clausola  di  cui  all'art.  13  della
convenzione prevedendo  che  tutti  i  ricavi  conseguiti  dalle  sub
concessioni  sul  sedime  autostradale  e   dalle   altre   attivita'
collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento  a
fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono  destinati  al
riequilibrio economico finanziario della concessione; 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
    adottare tutte le iniziative possibili affinche' in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
    sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche  la  proposta
di integrazione  degli  standard  di  qualita'  e  di  misurazione  e
verifica dei relativi livelli prevista  all'art.  21,  comma  3,  del
decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
    attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
    assicurare adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto  della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito
alle verifiche condotte tra il concedente  e  il  concessionario,  al
termine del primo periodo regolatorio in  merito,  tra  l'altro  alla
portata  della  clausola  che  prevede  la  riprogrammazione   e   la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17.4). 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il vice presidente: Tremonti 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 106