MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2010 

Riconoscimento,  al  sig.  Bernhard   Flatscher,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (10A12404) 
(GU n.261 del 8-11-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;  la  legge  5
febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297;
il decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.  298,  e  successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 28  maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26
maggio 1998; il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  la  circolare
ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010; il decreto-legge 16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dal prof. Bernhard Flatscher; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21  marzo  2005,
n. 39, e' esentato dalla presentazione della certificazione  relativa
alla conoscenza linguistica, in quanto e' laureato  ed  abilitato  in
italiano quale lingua straniera; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro  anni,  nonche',  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto delle valutazioni espresse in sede di  conferenza  dei
servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007; 
  Visto il decreto direttoriale datato 15 marzo 2007 (prot. n.  2580)
che   subordina   al   superamento   di   misure   compensative,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota datata 4 agosto 2010 - prot. n. 455008 con  la  quale
l'Intendenza scolastica tedesca di Bolzano ha fatto conoscere l'esito
favorevole  delle  suddette   misure   compensative   (tirocinio   di
adattamento); 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondaria: «Magister der Philosophie»
- indirizzo Romanistica, italiano - conseguito  il  20  ottobre  2001
presso l'Universita' di Innsbruck (Austria); 
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über   die
Zurücklegung  des  Unterrichtspraktikums»,  per  le  materie   lingua
italiana, storia e scienze sociali, rilasciato  dal  «Bundesgymnasium
und Bundesrealgymnasium Lienz» in Lien (Austria) il  5  luglio  2002,
posseduto dal cittadino austriaco, di madrelingua  tedesca,  Bernhard
Flatscher, nato a Innsbruck, il  15  febbraio  1977,  come  integrato
dalla misura compensativa di cui al decreto  direttoriale  citato  in
premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e' titolo  di  abilitazione  all'esercizio  in
Italia della  professione  di  docente  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria nelle classi di concorso: 
      93/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado in lingua  tedesca  e  con  lingua  di  insegnamento
tedesca delle localita' ladine; 
      98/A-Tedesco, storia  ed  educazione  civica,  geografia  nella
scuola media in lingua tedesca con  lingua  di  insegnamento  tedesca
delle localita' ladine. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 ottobre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto