MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 2010 

Rettifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Alto Mincio». (10A12559) 
(GU n.249 del 23-10-2010)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2010, con  il  quale  e'
stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a  IGT  «Alto
Mincio»; 
  Vista la richiesta della regione Lombardia,  presentata  per  conto
dei produttori interessati, intesa ad ottenere la rettifica dell'art.
4 del disciplinare  di  produzione  in  questione,  relativamente  ai
limiti massimi delle rese di uva per ettaro, i quali sono da  elevare
del 20%, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1996, cosi'  come
deliberato dal Comitato Vini nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009; 
  Vista  inoltre  l'ulteriore  richiesta,  presentata  dalla  regione
Lombardia  per  conto  dei  produttori  interessati,   di   rettifica
dell'art. 5, volta a prevedere la possibilita' di poter effettuare le
operazioni di vinificazione al di fuori della zona  di  vinificazione
delimitata ai sensi del Reg. 607/09, art.  6,  paragrafo  4,  secondo
comma; 
  Ritenute accoglibili le predette istanze e, pertanto,  ritenuto  di
dover apportare  le  apposite  rettifiche  dei  citati  disposti  del
disciplinare di produzione dei vini IGT in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT
«Alto Mincio» modificato da ultimo  con  il  decreto  ministeriale  6
agosto 2010 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del  25
agosto 2010, e' sostituito con il seguente testo: 
  «La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio"  bianco,  rosso  e
rosato a tonnellate 24 (limite gia' comprensivo dell'aumento del  20%
di cui  al  decreto  ministeriale  2  agosto  1996);  per  i  vini  a
indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del
vitigno a tonnellate 22 (limite gia' comprensivo dell'aumento del 20%
di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).». 
  2. L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT
«Alto Mincio» modificato da ultimo  con  il  decreto  ministeriale  6
agosto 2010 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del  25
agosto 2010, e' sostituito con il seguente testo: 
  «Le operazioni di vinificazione delle uve  e  dei  mosti  destinati
alla produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Alto
Mincio" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
delle uve di cui all'art. 3. 
  Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali  e'  consentito
che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla  zona
delimitata. 
  Inoltre e' fatta salva la deroga di  cui  al  Reg.  607/09,  art.6,
paragrafo 4, secondo comma, per consentire le predette operazioni  di
vinificazione al di fuori della zona  sopra  delimitata  fino  al  31
dicembre 2012.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno