REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2010 

Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco -  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico dell'anfiteatro  collinare-pedemontano  e
della Valle del Sonna. ( (Deliberazione n. IX/000576). (10A13433) 
(GU n.264 del 11-11-2010)

 
 
 
                              LA GIUNTA 
 
  Vista la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d) del
decreto   legislativo   n.   42/2004   e    s.m.i.    dell'anfiteatro
collinare-pedemontano e della valle del Sonna nei  Comuni  di  Cisano
Bergamasco e Caprino Bergamasco; 
  Visto l'Allegato 3 -  Osservazioni - della suddetta delibera, cosi'
come  modificato  con  d.g.r.  10  marzo  2010,  n.  8/11484,  ed  in
particolare  il  punto  18  della  sezione  «Osservazioni  pervenute»
riguardante l'osservazione pervenuta il 24 giugno 2009 da parte delle
sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata; 
  Rilevato che a causa della parziale illeggibilita'  della  data  di
ricevimento  della  suddetta  osservazione  posta  sul   timbro   del
Protocollo Generale, e' stata erroneamente considerata la data del 24
giugno 2009, giorno di ricezione  dell'osservazione  da  parte  della
D.G.  Territorio  e  Urbanistica,  e   conseguentemente   la   stessa
osservazione  e'  risultata  pervenuta  oltre  i   termini   previsti
dall'art. 139 comma 5, decreto legislativo n. 42/2004  e  s.m.i,  non
dando pertanto luogo a procedere al suo esame come stabilito al punto
4 della sezione «Esame osservazioni» del sopracitato Allegato 3; 
  Preso atto  dell'ordinanza  della  Sezione  Seconda  del  Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 431/10 REG.ORD.SOSP.  di
accoglimento,  ai  fini  di  una  motivata   valutazione   da   parte
dell'Amministrazione  regionale,   della   domanda   di   sospensione
dell'esecuzione del provvedimento regionale presentato dalle  sigg.re
Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata; 
  Ritenuto  pertanto   di   procedere   all'esame   dell'osservazione
suddetta, pervenuta da parte delle sigg.re Vanalli  Franca  e  Marisa
Enrica e Colleoni Donata, per la cui analisi  e  valutazione,  si  e'
tenuto conto delle motivazioni espresse dalla Commissione; 
  Ritenuto di non accogliere la singola osservazione in quanto l'area
oggetto  del  Piano  di  Lottizzazione   previsto   dallo   strumento
urbanistico  vigente,  previsione  peraltro  non  ancora  adottata  e
comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto  il  profilo
paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a  terrazzi  sopra
il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo  a  delineare
il  quadro  paesaggistico  identitario   dell'anfiteatro   imperniato
sull'uso agrario del  territorio;  inoltre  e'  da  rilevare  la  sua
funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura
tra le localita' Salvagianelli  e  Valbonaga  di  Sopra  poiche',  se
edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto
paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre
che l'inclusione delle aree in un ambito  oggetto  di  pianificazione
attuativa non costituisce  a  tutti  gli  effetti  l'acquisizione  di
diritti edificatori reali, anche a fronte del  pagamento  di  imposte
comunali su terreni edificabili. Per  queste  ragioni  l'osservazione
non e' accolta; 
  Preso atto che la sede dove e' proponibile ricorso  giurisdizionale
e' il T.A.R. della Lombardia secondo le modalita' di cui  alla  legge
n. 1034/1971, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al  Capo  dello
Stato ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
1199/1971, rispettivamente entro  60  e  120  giorni  dalla  data  di
avvenuta pubblicazione del presente atto; 
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Di  non  accogliere  l'osservazione  presentata  dalle  sigg.re
Vanalli Franca e Marisa Enrica, Colleoni Donata per le motivazioni in
premessa e che di seguito si riportano: 
  «l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento
urbanistico  vigente,  previsione  peraltro  non  ancora  adottata  e
comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto  il  profilo
paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a  terrazzi  sopra
il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo  a  delineare
il  quadro  paesaggistico  identitario   dell'anfiteatro   imperniato
sull'uso agrario del  territorio;  inoltre  e'  da  rilevare  la  sua
funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura
tra le localita' Salvagianelli  e  Valbonaga  di  Sopra  poiche',  se
edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto
paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre
che l'inclusione delle aree in un ambito  oggetto  di  pianificazione
attuativa non costituisce  a  tutti  gli  effetti  l'acquisizione  di
diritti edificatori reali, anche a fronte del  pagamento  di  imposte
comunali su terreni edificabili». 
  2. Di modificare conseguentemente l'Allegato  3  -  Osservazioni  -
della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, rettificata con d.g.r.  10
marzo 2010, n. 8/11484 come di seguito specificato: 
    al punto 2 della Sezione «Esame  osservazioni»,  dopo  le  parole
«Sono da respingere le osservazioni indicate con i numeri 1, 2, 3, 5,
7, 8, 11, 12, 13, 16» sono aggiunte le parole «e 18». Dopo le  parole
«Arch. Giuseppe Travaglini,» sono aggiunte «Vanalli Franca  e  Marisa
Enrica, Colleoni Donata,»; 
    dopo il numero 16) del sopracitato punto 2  viene  aggiunto  «18)
l'area oggetto del Piano di Lottizzazione  previsto  dallo  strumento
urbanistico  vigente,  previsione  peraltro  non  ancora  adottata  e
comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto  il  profilo
paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a  terrazzi  sopra
il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo  a  delineare
il  quadro  paesaggistico  identitario   dell'anfiteatro   imperniato
sull'uso agrario del  territorio;  inoltre  e'  da  rilevare  la  sua
funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura
tra le localita' Salvagianelli  e  Valbonaga  di  Sopra  poiche',  se
edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto
paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre
che l'inclusione delle aree in un ambito  oggetto  di  pianificazione
attuativa non costituisce  a  tutti  gli  effetti  l'acquisizione  di
diritti edificatori reali, anche a fronte del  pagamento  di  imposte
comunali su terreni edificabili.»; 
    al punto 4 della Sezione «Esame osservazioni» le parole «17,  18,
19» sono sostituite con le parole «17, 19». 
  3. Di disporre la pubblicazione della  presente  deliberazione,  ai
sensi e per gli effetti  dell'art.  140  del  decreto  legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i,  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica, nonche' nel Bollettino Ufficiale della Regione  Lombardia
e di trasmettere la stessa ai Comuni di Cisano  Begamasco  e  Caprino
Bergamasco, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4,  del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. 
    Milano, 6 ottobre 2010 
 
                                               Il segretario: Pilloni