MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 2010 

Riconoscimento, al sig. Carollo Vincenzo, di titolo di studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(10A13447) 
(GU n.266 del 13-11-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del dott. Carollo Vincenzo, nato l'11 ottobre  1978
a  Palermo,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai   sensi
dell'art. 16 del d. lgs. n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente dott.  Carollo  e'
in possesso del diploma di laurea in  giurisprudenza,  conseguito  in
data 18 dicembre 2003 presso l'Universita' degli studi di Camerino; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica forense in Italia come risulta
dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine  degli  avvocati
di Palermo il 17 novembre 2006; 
  Considerato che il Ministerio de Educacion spagnolo, con  atto  del
18 maggio 2007, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che il richiedente ha documentato di essere iscritto al
«Ilustre Colegio de Abogados» di Salamanca (Spagna); 
  Considerato che l'accesso alla professione di  avvocato  in  Spagna
non  presuppone  alcuna  esperienza   lavorativa,   essendo   fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del  laureato,  sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza  della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; 
  Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra  non  puo'
essere considerato  un  «mero  atto  formale»  oppure  una  «semplice
omologazione»  del   diploma   di   laurea   acquisito   in   Italia,
rappresentando  piuttosto  l'attestazione  ufficiale  di   qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  fattispecie  non  e'   riconducibile
nell'ambito di previsione di cui alla sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Spagna  e  che,   pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  «Abogado»  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003  n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al d. lgs. n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui tre presupposti fondamentali della laurea in giurisprudenza,  del
periodo  di  tirocinio  biennale  e  del  superamento  dell'esame  di
abilitazione;  dovendosi  ritenere  che  solo  in   caso   di   piena
corrispondenza si sia ritenuto di non  dovere  imporre  alcuna  prova
attitudinale pratica  ove  si  sia  conseguita  in  altro  Paese  una
formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la
pratica in Italia se, da un lato,  non  puo'  consentire,  stante  la
previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del  decreto  28
maggio 2003 n. 191, di limitare  alla  sola  prova  orale  la  misura
compensativa da applicare (non potendosi  ritenere  che  sussista  un
percorso  formativo  analogo),  puo',  d'altro  lato,  consentire  di
limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella
redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola  redazione
di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la  verifica
della capacita' professionale pratica dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 luglio 2010, nel corso della quale si e'  ritenuto  -  con  il
conforme parere del rappresentante di categoria - di dover  applicare
al caso specifico una prova  attitudinale  consistente  in  un  esame
scritto ed in unica prova orale su due materie; 
  Vista l'istanza di riesame  presentata  dal  dott.  Carollo,  nella
quale viene richiesta la riduzione della prova  attitudinale  scritta
ed orale ad un prova solo orale su deontologia  e  ordinamento,  alla
luce della formazione acquisita durante il dottorato  di  ricerca  in
diritto pubblico interno e comunitario, conseguito nell'anno 2009; 
  Ritenuto  peraltro  di  non  attribuire  ulteriore   rilevanza   al
certificato  di  attivita'  presso   uno   studio   legale   prodotto
dall'interessato ai fini di una ulteriore  diminuzione  della  misura
compensativa, in quanto si tratta, se pure per un  periodo  di  tempo
prolungato, di attivita' analoga a  quella  che  puo'  essere  svolta
durante la pratica forense, gia' tenuta  in  considerazione  per  una
diminuzione della misura stessa. 
  Ritenuto inoltre necessario un accertamento,  attraverso  la  prova
scritta, della effettiva capacita' di redigere un atto giudiziario in
autonomia da parte del richiedente, in considerazione del  fatto  che
la  redazione  di  tali  atti  in  relazione  al   diritto   italiano
rappresenta un aspetto essenziale  della  professione  per  la  quale
viene chiesto il riconoscimento in Italia; 
  Considerato che a copiosa documentazione ulteriormente prodotta non
rileva ai fini della riduzione della misura compensativa,  in  quanto
verte su materie diverse  rispetto  a  quelle  oggetto  della  misura
compensativa stessa; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 21 settembre 2010, nel corso della quale si e' ritenuto quindi di
accogliere parzialmente la richiesta presentata dal dott.  Carollo  e
pertanto di  ridurre  la  prova  orale  di  una  delle  due  materie,
lasciando invariata la prova scritta; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria; 
 
                              Decreta: 
 
  Al dott. Carollo  Vincenzo,  nato  l'11  ottobre  1978  a  Palermo,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado» quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) una prova orale su deontologia e ordinamento professionale, il
cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 25 ottobre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano