COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010 

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica tra  Anas  S.p.a.  -
Autovie Venete S.p.a. (Deliberazione n. 63/2010). (10A13740) 
(GU n.279 del 29-11-2010)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  196   (legge
finanziaria); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  della
programmazione  economica   e   relativo   allo   schema   di   piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - suppl.  ord.)  emanato
ai sensi dell'art. 2  del  decreto-legge  12  maggio  1995,  n.  163,
convertito dalla legge 11 luglio 1995,  n.  273,  e  recante  «Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11 stabilisce ulteriori principi in  tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio  2006,  n.  233  che
trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  del
servizi di pubblica utilita' (NARS); 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto l'art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2008,
n. 59 convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
ai sensi del quale la convenzione  sottoscritta  tra  ANAS  S.p.A.  e
S.p.A Autovie Venete in data 7 novembre 2007 e' stata approvata  «ope
legis»; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata  legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006; 
  Vista la nota 16 luglio 2010, n. 30948, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema  di  atto
aggiuntivo alla convenzione unica siglato in data  18  novembre  2009
tra ANAS S.p.A. e la Autovie Venete S.p.A.,  corredato  dai  relativi
allegati e dalla relazione  istruttoria,  chiedendone,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 2, comma  202,  della  legge  n.  191/2009,
l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo
comitato, previo parere del NARS, e  la  successiva  nota  20  luglio
2010, n.  31449,  con  la  quale  e'  stato  trasmesso  un  ulteriore
allegato, sottoscritto tra le  parti  in  pari  data,  concernente  i
requisiti di solidita' patrimoniale del concessionario; 
  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana in data 11 luglio 2008, e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi  nel  settore  del
traffico  e  della  mobilita'  nell'asse  autostradale  Corridoio   V
dell'autostrada A4 nella tratta  Quarto  D'Altino  -  Trieste  e  nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia, e  che  successivamente  lo
stato di emergenza e' stato prorogato al 31 dicembre 2010; 
  Considerato che con ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 5 settembre 2008, n.  3702,  successivamente  modificata  ed
integrata dalle ordinanze numeri  3716/2008  e  3764/2009,  e'  stato
nominato un commissario delegato per  l'emergenza  determinatasi  nel
settore del traffico e della mobilita' affinche'  ponesse  in  essere
tutte le iniziative finalizzate alla  sollecita  realizzazione  delle
opere indicate nel citato decreto dell'11 luglio 2008 del  Presidente
del Consiglio dei Ministri; 
  Considerato che in data 18 novembre  2009  e'  stato  siglato,  tra
l'A.N.A.S. ed  Autovie  Venente  l'atto  aggiuntivo  allo  schema  di
convenzione unica datata 7 novembre 2007; 
  Considerato che il NARS, nella seduta del 20 luglio 2010,  ha  reso
il parere n. 11, con il quale si  e'  pronunciato  favorevolmente  in
merito allo schema di «atto aggiuntivo alla  convenzione  unica»  tra
ANAS e S.p.A. Autovie Venete S.p.A. a condizione che si  tenga  conto
di alcune osservazioni formulate nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel  corso  della  riunione   preparatoria   del
comitato, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  nota  n.
63814 del 20 luglio 2010, ha formulato osservazioni sullo  schema  di
atto aggiuntivo oggetto della presente delibera; 
  Considerato  che  la  concessionaria  Autovie  Venete   S.p.A.   ha
richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario  della
concessione ai sensi della citata  delibera  di  questo  comitato  n.
39/2007 e non ha optato per l'applicazione della  formula  tariffaria
introdotta  a  seguito  delle  modifiche  all'art.  8-duodecies   del
decreto-legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 101/2008; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
dei contenuti dello schema  di  «atto  aggiuntivo»  alla  convenzione
unica siglata tra ANAS S.p.A. e societa' Autovie Venete S.p.A. e,  in
particolare, che: 
  l'atto che viene ora sottoposto al CIPE integra la convenzione  tra
l'ANAS  S.p.A  e  la  Autovie  Venete   S.p.A.   disciplinata   dalla
convenzione unica, in essere, modificandone alcuni articoli; 
  ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
del 5 settembre 2008, n. 3702, rientrano nel potere di  realizzazione
del commissario delegato i seguenti interventi  di  cui  all'art.  2,
comma 2  della  convenzione  vigente,  relativi  alla  tratta  Quarto
D'Altino - Trieste  ed  al  raccordo  autostradale  Villesse  Gorizia
dell'Autostrada A4: 
  aree di servizio e aree di sosta attrezzate e svincoli (punti c2  e
c3 della convenzione); 
  adeguamento Autostrada A4 - Realizzazione terza corsia (punti da e1
a e8 della convenzione); 
  impianti telecomunicazione soccorso e sicurezza stradale (h4  e  h8
della convenzione); 
  adeguamento centri servizi/stazioni esazione/caserme Polstrada  (j2
e j3 della convenzione); 
  innovazioni gestionali intere tratte autostradali  (punto  K  della
convenzione); 
  adeguamento sezione autostradale raccordo Villesse  -  Gorizia  (m1
della convenzione); 
  l'opera denominata «adeguamento sistema esazione pedaggio (stazione
di Cimpello)» e' stata stralciata a seguito di valutazioni effettuate
dal concessionario su indicazione del commissario delegato, mentre le
lettere e5), e6) ed e8)  della  convenzione  sono  state  raggruppate
nell'intervento «Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento - Gonars, e
nuovo  svincolo  di  Palmanova  e  variante  SS  352  1°  lotto»,  su
disposizione del commissario delegato; 
  l'ammontare  complessivo  degli  investimenti  e'  pari  a  2.144,7
milioni di euro di cui 211,1 milioni di euro per  opere  affidate  al
concessionario, da eseguire a far data dal 1° luglio 2008, e  1.933,6
milioni di euro per opere che rientrano nel campo di  competenza  del
commissario; 
  e' previsto alla fine della concessione, fissata al 31 marzo  2017,
un nuovo «valore di subentro» pari a 2.376 milioni di euro, a  fronte
del valore previsto nella vigente convenzione pari a 1.734 milioni di
euro; 
  il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) e' pari  al
9,97 per cento, misura che appare in  linea  con  i  valori  espressi
negli altri schemi di recente sottoposti al CIPE; 
  il parametro X presenta un unico valore pari all'  8,29  per  cento
annuo. Tale valore produrra' effetti sulla tariffa  a  partire  dalla
terza annualita' del primo  periodo  regolatorio  2009-2013  e  sara'
costante per l'intera durata  della  concessione,  salvo  adeguamenti
all'inizio di ogni successivo periodo regolatorio; 
  il parametro K (applicato ai nuovi investimenti) presenta un valore
pari a 19,81 per cento annuo nell'arco temporale 2011 - 2013; 
  che l'efficacia temporale dell'atto aggiuntivo  e'  correlata  alla
durata dello stato di emergenza; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, sono formulate - in ordine allo schema di atto  aggiuntivo  alla
convenzione tra ANAS S.p.A. e la societa' Autovie Venete S.p.A. -  le
seguenti prescrizioni intese ad assicurare  l'invarianza  di  effetti
sulla finanza pubblica: 
    l'espunzione dell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2,  dell'atto
aggiuntivo; 
    che l' A.N.A.S. S.p.A. fornisca al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti tutti gli elementi atti ad assicurare  che  ai  sensi
dell'art.  11,  comma  8,  della  convenzione  unica  in  essere  gli
eventuali extraprofitti siano destinati all'abbattimento  del  valore
di  subentro  ed  effettui  una   simulazione   per   verificare   la
sostenibilita' del valore di subentro; 
    che il  concedente  e  il  concessionario  assicurino,  anche  in
mancanza della garanzia del FGOP, la  corrispondenza  tra  il  valore
residuo delle opere e il  loro  valore  di  mercato;  cio'  anche  in
considerazione dell'aumentato valore di subentro, indicato nel  nuovo
PEF pari a 2.376 milioni di euro a fronte del  valore  pari  a  1.734
milioni di euro contenuti nella convenzione in essere, alla  data  di
scadenza della convenzione fissata al 2017. 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' operanti in altri settori del comparto trasporti; 
  assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto dello  schema
di convenzione e della convenzione in essere, garantendo nel contempo
un monitoraggio costante. 
    Roma, 22 luglio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  7,
Economia e finanze, foglio n. 180