PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 10 novembre 2010 

Liquidazione coatta amministrativa della  «Cooperativa  sociale  Zeus
Academy O.N.L.U.S.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.
(10A14411) 
(GU n.282 del 2-12-2010)

 
 
 
                    L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, 
                  INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, 
                         FINANZE E BILANCIO 
 
  prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: 
    l'art. 2545-terdecies del  codice  civile  prevede,  in  caso  di
insolvenza della societa', la liquidazione coatta amministrativa; 
    gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267  e  successive  modifiche  disciplinano  la  liquidazione  coatta
amministrativa; 
    la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce  le  norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi; 
    gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio  2008,  n.  5
«La  nuova  disciplina  sulla  vigilanza  sugli  enti   cooperativi»,
prevedono la liquidazione coatta amministrativa; 
  La giunta provinciale con deliberazione dd. 14  dicembre  2009,  n.
2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli  enti
cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla Provincia od alla giunta provinciale,  ad  eccezione
di quelli di natura generale, ai  componenti  la  giunta  provinciale
stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari  operato
dal Presidente  della  Provincia,  ai  termini  dell'art.  52,  dello
statuto di autonomia; 
  La  relazione   di   revisione   ordinaria   svolta   nel   periodo
giugno-agosto 2010 della «Cooperativa sociale  Zeus  Academy  Onlus»,
con sede a Bolzano, via Castel Flavon 121,  dal  revisore  incaricato
dott. Karl Florian, contiene la indicazione che dalla revisione  sono
emerse  gravi  irregolarita'  gestionali,  il  mancato  deposito  del
bilancio per due esercizi, il mancato compimento di atti di gestione,
la impossibilita' di raggiungere  gli  scopi  sociali,  la  riduzione
della compagine  sociale  ad  un  solo  socio  nonche'  lo  stato  di
insolvenza della cooperativa; 
  Con la citata relazione di  revisione  il  revisore  incaricato  ha
chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la  liquidazione
coatta  amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  2545-terdecies  del
codice civile; 
  L'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione  ha  con  propria
lettera del  7  settembre  2010  comunicato  alla  cooperativa  sopra
indicata   l'avvio   del   procedimento   di   liquidazione    coatta
amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine  di  trenta
giorni per  presentare  eventuali  osservazioni.  Alla  scadenza  del
termine non e' pervenuta alcuna osservazione; 
  In base alla documentazione disponibile, si ravvisano  gli  estremi
per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.
2545-terdecies del codice  civile  della  «Cooperativa  sociale  Zeus
Academy Onlus»; 
  Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che  in  base
alla documentazione disponibile non risultano immobili in  proprieta'
della stessa ne' debiti  sorretti  da  ipoteche  e  alla  luce  della
presumibile  ridotta  complessita'  della  procedura,   non   vi   e'
l'opportunita'  di  nominare  il  comitato  di  sorveglianza  di  cui
all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  e  successive
modifiche; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Di disporre, per i motivi citati in  premessa,  la  liquidazione
coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Zeus Academy  Onlus»
(C.F. 02508450216), con sede a Bolzano, via Castel  Flavon,  121,  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2545-terdecies  del
codice civile e agli articoli 194 e seguenti  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. 
  2. Di disporre la nomina del commissario liquidatore nella  persona
del dott. Roberto Pallaver, con ufficio a Bolzano, via Carducci, 3. 
  3. Di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza. 
  4.  Avverso  il  presente  decreto  e'   ammesso   ricorso   presso
l'autorita' giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 
  5. Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nonche' nel Bollettino Ufficiale delle Regione. 
    Bolzano, 10 novembre 2010 
 
                                                   L'assessore: Bizzo