MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2010 

Rettifica  del  decreto  5  ottobre  2010  di  riconoscimento   della
denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo  d'Abruzzo».
(10A15243) 
(GU n.298 del 22-12-2010)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il D.P.R. 24 maggio 1968, con il quale e' stata  riconosciuta
la Denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Montepulciano
d'Abruzzo»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione, nonche' i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale datato  5  ottobre  2010,  pubblicato
nella G.U. n. 242  del  15  ottobre  2010,  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta l'autonoma Denominazione di origine controllata del vino
«Cerasuolo d'Abruzzo», nonche' approvato il relativo disciplinare  di
produzione,  a  decorrere   dalla   corrente   campagna   vendemmiale
2010/2011, a partire  dalla  corrispondente  tipologia  prevista  dal
disciplinare di produzione della citata preesistente Denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»; 
  Vista la motivata richiesta presentata dalla Regione Abruzzo intesa
ad ottenere lo smaltimento delle etichette  riferite  alle  tipologie
dei  vini  a  Denominazione  di  origine  controllata  «Montepulciano
d'Abruzzo», di cui al citato  D.P.R.  24  maggio  1968  e  successive
modifiche, qualificate con la menzione tradizionale Cerasuolo,  anche
per le produzioni provenienti  dalla  vendemmia  2010/2011,  relative
alla citata autonoma Denominazione di origine; 
  Ritenuta accoglibile la predetta istanza, tenuto  conto  del  fatto
che le etichette in questione sono  da  utilizzare  per  le  medesime
tipologie di  prodotto,  senza  generare  rischi  di  confusione  nei
confronti del consumatore circa l'identita' dei prodotti; 
  Ritenuto, pertanto, in accoglimento della  predetta  richiesta,  di
dover  apportare  la  conseguente   rettifica   al   citato   decreto
ministeriale 5 ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 2 del decreto 5 ottobre 2010 richiamato in premessa, con  il
quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  origine  controllata
«Cerasuolo d'Abruzzo», e' integrato dal seguente comma 2: 
  «2. Per la designazione delle partite di vino  a  Denominazione  di
origine controllata di cui all'art. 1, prodotte in  conformita'  alle
disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono  essere
utilizzate, fino al 31 luglio 2011, le etichette riportanti  il  nome
della corrispondente tipologia di cui al disciplinare  approvato  con
D.P.R. 24 maggio 1968 e  successive  modifiche,  come  richiamato  in
premessa,  relativo  alla  Denominazione   di   origine   controllata
«"Montepulciano d'Abruzzo".». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno