Costituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Taranto. (11A02008)(GU n.47 del 26-2-2011)
IL DIRETTORE
provinciale del lavoro di Taranto
Visto l'art. 410 del c.p.c., cosi' come modificato dall'art. 31,
comma 3 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con il quale viene
reso facoltativo il tentativo di conciliazione dinanzi alla
Commissione costituita presso questo Ufficio;
Considerato che il citato articolo individua i soggetti che
dovranno comporre la nuova Commissione di Conciliazione, prevedendo
che la stessa debba essere presieduta dal Direttore, da un suo
delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da quattro
rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro ed
altrettanti rappresentanti dei lavoratori designati rispettivamente
dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello territoriale;
Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428
che, ai fini di una obiettiva valutazione del grado di
rappresentativita' territoriale delle Associazioni datoriali e delle
organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri forniti con
la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995;
Considerato che per la corretta formulazione del grado di
rappresentativita' a livello territoriale, cosi' come previsto dalla
citata circolare ministeriale, occorre valutare, in via preventiva, i
criteri di seguito indicati:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
2) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
autonomi;
3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
4) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali,
plurime e collettive di lavoro;
5) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti
provinciali di lavoro;
Invitate le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali
presenti sul territorio, con nota prot. 44052 del 6 dicembre, a
fornire tutte le indicazioni necessarie per operare la valutazione
della rappresentativita' di cui innanzi;
Visti i riscontri pervenuti dalle sottoindicate Associazioni
datoriali e organizzazioni sindacali;
Viste altresi', le informative fornite dalla Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Taranto riguardanti
l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attivita'
produttive della provincia ed i dati relativi alla consistenza
numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle strutture delle
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative nel
territorio, evidenziati nel D.P.G.R. n. 119 del 15 febbraio 2010, con
il quale e' stato rinnovato il Consiglio camerale;
Visti i dati del proprio Ufficio - Servizio politiche del lavoro -
riguardanti in particolare l'attivita' di conciliazione delle
vertenze di lavoro individuali e plurime;
Viste le risultanze acquisite per il tramite delle associazioni di
categoria e della CCIAA;
Precisato che i dati comunicati in relazione alla consistenza
numerica devono essere considerati al netto dei pensionati, perche'
nei confronti di questi ultimi l'attivita' di assistenza fornita
dalle organizzazioni sindacali e' funzionale al rapporto
previdenziale e quindi estranea all'attivita' della Commissione di
conciliazione;
Riepilogati i dati acquisiti cosi' come riportati nelle tabelle
sottostanti;
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che il criterio della maggiore rappresentativita' agli
specifici fini comporta una valutazione dei dati numerici acquisiti
in funzione dei criteri innanzi evidenziati;
Tenuto conto che il criterio della maggiore rappresentativita' deve
essere integrato con quello «pluralistico» con conseguente necessita'
di attribuzione dell'ultima designazione a favore dell'associazione
che, benche' minoritaria sotto il profilo quantitativo, deve essere
preferita in base alla specialita', qualita' e rilevanza degli
interessi collettivi espressi (Cons. Stato Sez. VI del 7 marzo 2007,
n. 1067);
Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede,
atteso che gli interessi collettivi del settore agricolo sono gia'
rappresentati dalla Confagricoltura, si ritiene necessario dover
attribuire l'ultima designazione all'associazione Confartigianato
che, pur essendo quantitativamente minoritaria rispetto alla Copagri,
e' espressione degli interessi collettivi espressi dal settore
artigianato che, diversamente risulterebbe non rappresentato;
Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni
interessate;
Decreta:
Di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e
di diritto del presente decreto.
Di istituire presso la Direzione provinciale del lavoro di Taranto
la Commissione di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c., cosi'
come modificato dall'art. 31, comma 3, legge n. 183/2010, composta
come segue:
Dott. Giocondo LIPPOLIS (o suo delegato) Presidente;
NOTORIO Sergio Membro effettivo designato da UIL;
SPINELLI Cosimo Membro supplente designato da UIL;
PALMATE' Mauro Membro effettivo designato da CGIL;
D'ARCANGELO Giovanni Membro supplente designato da CGIL;
MARINO' Nicola Membro effettivo designato da CISL;
TURI Filippo Membro supplente designato da CISL;
MASTROVITO Annamaria Membro effettivo designato da CONFSAL;
SERAFINI Elivira Membro supplente designato da CONFSAL;
MESCHIARI Giorgio Membro effettivo designato da Confindustria;
D'ABRAMO Cosimo Membro supplente designato da Confindustria;
GIANNUZZI Alfonso Membro effettivo designato da Confcommercio;
COLELLA Angelo Membro supplente designato da Confcommercio;
PALMA Carmine Membro effettivo designato da Confagricoltura;
OGGIANU Bruno Membro supplente designato da Confagricoltura;
PAOLILLO Fabio Membro effettivo designato da Confartigianato;
PEPE Giuseppe Membro supplente designato da Confartigianato.
Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Avverso lo stesso potra' essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R.
nel termine di giorni sessanta o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.
Taranto, 27 gennaio 2011
Il direttore: Lippolis