MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2011 

Riconoscimento, al sig. Rexho Bledar,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A07293) 
(GU n.135 del 13-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Rexho Bledar, nato il  17  aprile  1979  a
Sarande (Albania) cittadino albanese, diretta ad ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Rexho Bledar e' in possesso del
titolo  accademico  laurea  in  giurisprudenza,   conseguito   presso
l'Universita' di Bologna in data 19 febbraio 2007; 
  Considerato che e' iscritto presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve»
dal 3 ottobre 2009; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  del
6 ottobre 2009; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione  di
una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere
alla applicazione di una misura compensativa comprendente  anche  una
prova scritta  ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento   per   l'esercizio   della
professione di avvocato rispetto a quella acquisita  dall'interessato
e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente; 
  Ritenuto quindi che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Preso atto delle determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 9 febbraio 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Considerato che il sig. Rexho Bledar e' in possesso di un  permesso
soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla questura di  Bologna  del
19 giugno 2008 con scadenza del 18 giugno 2013 per lavoro autonomo; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Rexho Bledar, nato il 17 aprile 1979  a  Sarande  (Albania)
cittadino  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Avokat»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione   all'albo   degli
«Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva  la
perdurante validita' del permesso di soggiorno e  il  rispetto  delle
quote dei flussi migratori. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce  su
convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove  e'  data  immediata  notizia  al
richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 5 aprile 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano