MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 10 febbraio 2011 

Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e
15  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (11A07412) 
(GU n.135 del 13-6-2011)

 
 
 
                                Agli  Enti  pubblici  assicurativi  e
                                previdenziali 
 
                                Alle Casse private 
 
                                e, p.c.: All'Agenzia del demanio 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  E 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
1. Introduzione. 
  Le recenti  disposizioni  normative,  introdotte  dall'art.  8  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nel  settore  degli  investimenti
degli Enti pubblici e privati che gestiscono  forme  obbligatorie  di
assistenza e previdenza,  fissano  alctme  disposizioni  che  rendono
necessario il coordinamento delle azioni ivi previste. 
  Il comma 4 dell'art. 8  del  suddetto  decreto-legge  prevede  che,
fatti salvi gli  investimenti  da  effettuare  in  via  indiretta  in
Abruzzo, gli Enti previdenziali pubblici devono destinare le restanti
risorse all'acquisto di immobili  adibiti  ad  ufficio  in  locazione
passiva  alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le   indicazioni
fornite  dall'Agenzia  del  demanio.  Con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  saranno
fissate le modalita' di attuazione  dei  suddetti  investimenti,  nel
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. 
  Il comma 8 dell'art. 8 del citato decreto-legge attribuisce  natura
strumentale agli immobili  acquistati  e  adibiti  a  sede  dei  poli
logistici integrati per la cui realizzazione gli  Enti  previdenziali
pubblici effettuano investimenti in forma diretta e  indiretta  anche
mediante l'istituto della permuta di immobili di proprieta'. In  caso
di alienazione di  immobili  strumentali,  i  suddetti  Enti  possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a
sede di poli logistici integrati,  riversando  alla  Tesoreria  dello
Stato le eventuali  somme  residue. E'  prevista  l'approvazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  dei  piani  relativi  agli
investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  dei  poli   logistici
integrati  nonche'  dei  criteri  di  defininizione  degli  oneri  di
locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli  logistici
integrati. 
  Il comma 9 del citato art. 8, inserendo un nuovo periodo  al  comma
222 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  prevede  che
anche gli Enti previdenziali pubblici effettuino entro il 31 dicembre
2010 un censimento degli immobili di loro proprieta' strumentali e in
godimento a terzi. Con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,  sara'  fissata  la  disciplina  delle  modalita'  con   cui
effetuare la ricognizione degli immobili. 
  Il comma 15 prevede che le operazioni  di  acquisto  e  vendita  di
immobili da parte degli Enti pubblici e privati che gestiscono  fonte
obbligatorie di assistenza e previdenza,  nonche'  le  operazioni  di
utilizzo delle somme provenienti dalla vendita di immobili o di quote
di fondi immobiliari sono subordinate alla verifica del rispetto  dei
saldi strutturali di finanza pubblica.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   sara'
verificato il rispetto dei  saldi  strutturali  di  finanza  pubblica
delle suddette operazioni. 
  In  attesa  dell'emanazione  dei  suddetti  decreti,  la   presente
direttiva delinea le  modalita'  di  coordinamento,  con  particolare
riguardo a: 
    lo sviluppo della  razionalizzazione  logistica  delle  strutture
territoriali del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
degli  Enti  previdenziali   e   assistenziali   pubblici   vigilati.
attraverso un coordiromento ed una finalizzazione delle politiche  di
investimento e di gestione del patrimonio strumemale; 
    lo sviluppo dell'azione di coordinamento dell'Agenzia del demanio
relativamente all'attivita' di censimento degli immobili che gli Enti
dovranno  effettuare  e  la  collaborazione  che   l'Agenzia   stessa
assicurera'  nell'elaborazione   dei   piani   di   razionalizzazione
logistica delle amministrazioni dello Stato; 
    le finalita' di carattere sociale volte, comunque,  a  utilizzare
il patrimonio in  maniera  efficiente,  migliorando  al  contempo  il
risultato per le pubbliche amministrazioni nel loro complesso. 
  La presente direttiva stabilisce, inoltre, criteri generali  a  cui
gli Enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie  di
assistenza e previdenza si  ispireranno  nell'assumere  decisioni  in
merito all'investimento dei fondi disponibili (gestione dei flussi) e
alla   gestione   del   patrimonio   accumulato    sino    ad    oggi
(riorganizzazione   degli   stock),   anche   attraverso   specifiche
previsioni nell'ambito dei propri regolamenti. 
  In sintesi, la presente direttiva fornisce indicazioni su: 
    l'individuazione  e  l'utilizzo  sistematico  e  trasparente   di
un'analisi del rischio e, ove possibile, di adeguati  indicatori  del
livello  di  rischio  nella   valutazione   delle   opportunita'   di
investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione  alle
passivita' e al patrimonio, per una gestione sempre piu' integrata  e
coerente tra le poste dell'attivo  e  del  passivo,  tenuto  presente
l'orizzonte temporale di riferimento; 
    il confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con  gli
analoghi  parametri  dei  titoli  di  Stato,  come   prima   verifica
dell'efficacia della gestione patrimoniale; 
    il confronto tra differenti soluzioni gestionali  degli  immobili
posseduti con l'obiettivo del massimo efficientemento della  gestione
del patrimonio immobiliare; 
    la massima trasparenza e pubblicita'  sui  criteri  di  selezione
degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni
e sui relativi risultati gestionali; 
    l'adozione di misure volte a minimizzare  e  gestire  le  diverse
tipologie di rischio - quali, ad esempio, di liquidita', di  mercato,
legale e di mala gestio - e a garantire il corretto  svolgimento  del
mandato gestorio, prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti  di
interesse. 
  2. Indicazioni specifiche per i soli Enti pubblici  che  gestiscono
forme obbligatorie di assistenza e previdenza 
  a) Piani di investimento. 
  Per gli Enti pubblici previdenziali e  assistenziali  vigilati,  le
risorse finanziarie relative all'attuazione  dell'art.  8,  comma  4,
dovranno essere assicurate nel  rispetto  dci  saldi  strutturali  di
finanza pubblica e nei limiti quantitativi fissati dall'art. 2, comma
488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  Gli obiettivi strategici dovranno essere: 
    a) il raggiungimento dell'interesse pubblico: 
    b) la riduzione complessiva dei costi di gestione e di  locazione
delle pubbliche amministrazioni; 
    c) lo sviluppo di immobili  gestiti  da  Amministrazioni  o  Enti
pubblici. 
  A tal fine, si richiama anche quanto disposto dall'art. 8, comma 4,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove si prevede  che  «le
gestenti risorse (quelle non destinate  all'Abruzzo)  sono  destinate
dai predetti Enti previdenziali all'acquisto di immobili  adibiti  ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,  secondo
le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio». 
  Pertanto, gli Enti in argomento comunicano,  entro  il  31  gennaio
2011, le somme messe a disposizione per gli interventi destinati alla
Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convenito,  con  modificazioni,  nella  legge  24
giugno 2009, n. 77, e le somme  residue  disponibili  per  l'acquisto
degli immobili,  il  cui  utilizzo e'  vincolato  all'emanazione  del
decreto previsto dalla norma. Per gli eventi sismici in Abruzzo,  gli
stessi Enti dovranno comunicare ai Ministeri vigilanti,  con  cadenza
trimestrale, gli impegni od i pagamenti effettuati per  tipologia  di
spesa. 
  Sulla base delle esigenze rilevate dall'Agenzia del demanio e delle
risorse comunicate. verranno fornite agli Enti  indicazioni  relative
agli eventuali immobili  di  proprieta'  di  terzi  da  acquistare  e
destinare  ad  uso  strumentale  per  le  amministrazioni   pubbliche
interessate, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica,
dando priorita' alle  sinergie  e  alle  possibili  razionalizzazioni
logistiche e funzionali integrate Int  le  pubbliche  amministrazioni
interessate cd in particolare ai poli logistici integrati. 
  b) Poli logistici integrali. 
  Il  progetto  dei  poli  logistici  integrati  deve  costituire  la
priorita' nell'ambito della programmazione degli  investimenti  degli
Enti previdenziali ed assistenziali pubblici al fine di assicurare la
razionalizzazione e la riorganizzazione delle strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti stessi. consentendo
sinergie funzionali che miglioreranno significativamente la  qualita'
dei  servizi  erogati  dalle  predette  Amministrazioni,  nonche'  il
raggiungimento degli obiettivi di  risparmio  e  di  razionalinazione
contenuti, da ultimo, nel decreto-legge n. 78 del 2010. 
  Per una pronta attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma  9,
della legge 13 novembre 2009, n. 172, relativamente alla costituzione
dei poli logistici integrati, per le sedi territoriali del  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali e  degli  Enti  assicurativi  e
previdenziali 
  vigilati e' in  via  di  emanazione  il  decreto  interministeriale
previsto  dalla  stesso  legge  n.  172  del  2009  nel  quale   sono
individuati  gli  ambiti  e  il  modello  organizzativo  di  sinergie
logistiche e funzionali. 
  Gli  Enti  dovranno  predispone  un  piano  di   investimento   per
l'acquisto  o  la  costruzione  delle  sedi  uniche  e  la  possibile
dismissione dei beni strumentali non piu' necessari allo  svolgimento
delle funzioni amministrative nelle singole province, previa verifica
a cura dell'Agenzia  del  demanio.  dell'impossibilita'  di  utilizzo
degli  immobili  da   dismetterc   da   pale   di   altre   Pubbliche
Amministrazioni. 
  I piani dovranno essere  inviati  per  l'appmvazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   Ispettorati
generali IGF e IGECOFIP e al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  -  Segretariato  generale.  I  singoli   Enti   stipuleranno
successivamente  apposite  convenzioni  per  regolare  le   attivita'
all'interno dei poli logistici integrati e per la suddivisione  degli
oneri e dei canoni di locazione. 
  Per consentire un adeguato controllo  del  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica sulla complessiva programmazione degli investimenti,
si fa presente che i piani relativi ai commi 4 e 8, cosi' come quello
richiamato  nel  decreto  interministeriale  del  10  novembre   2010
relativo al comma 15 del medesimo art. 8 del decreto-legge n. 78  del
2010, devono essere comunicati ai Ministeri  vigilanti  entro  il  30
novembre. In fase di prima attuazione, la comunicazione dei  suddetti
piani dovra' avvenire entro il 31 gennaio 2011. 
  Si ricorda, infine, che per gli immobili retrocessi ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, occorre  procedere  alla  loro  dismissionc  nel  rispetto  delle
procedure  ivi  previste  e  favorendo  soluzioni   transattive   che
consentano di stipulare contratti di compravendita che  prevedano  un
corrispettivo pari al valore di mercato dell'immobile, determinato  a
suo tempo dall'Agenzia del territorio, con il versamento di una quota
parte di tale prezzo. 
  La  corresponsione  del  saldo,  oltre  agli   interessi   e   alla
rivalutazione  monetaria,  sara'  legata  alla  risoluzione  in  sede
giurisdizionale  delle  cause  pendenti.  In  questo   modo,   l'Ente
incassera' uno parte del valore degli immobili. senza  rinunciare  ai
propri interessi che verranno tutelati nelle opportune sedi. 
  c) Censimento del patrimonio immobiliare. 
  L'art. 8, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010  prevede
che gli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di assistenza
e previdenza effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro  proprieta',  con  la  specifica  indicazione  degli
immobili  strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a  terzi.  Detta
ricognizione sara' effettuata con specifiche modalita' precisate  con
dcereto interministeriale. Essa e' preliminare a qualsiasi  attivita'
di valorizzazione e, pertanto, deve essere conclusa prima di valutare
possibili alternative di valorizzazione. 
  Al fine di consentire  l'avvio  immediato  della  razionalizzazione
volta a conseguire gli obiettivi di risparmio programmati, per quanto
riguarda i rispettivi beni  strumentali.  gli  Enti  previdenziali  e
assistenziali  pubblici  dovranno  fornire,  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione della presente direniva.  all'Agenzia  del  demanio  le
risultanze della ricognizione del loro patrimonio immobiliare ad  uso
strumentale. 
  Sara' possibile in questo modo avere un quadro di  riferimento  per
operar: la  razionalizzazione  logistica  degli  edifici  strumentali
delle Pubbliche Amministrazioni e la  creazione  dci  poli  logistici
integrati per la realizzazione di consistenti risparmi legati,  nella
seconda ipotesi, al raggiungimento degli obiettivi finanziari di  cui
all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  d) Trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare. 
  In relazione ai criteri  di  selezione  degli  investimenti  e  dei
soggetti coinvolti nelle relative operazioni si richiama il  rispetto
dei principi di trasparenza u pubblicita'. In particolare,  nel  caso
degli immobili gia' posseduti, le diverse  soluzioni  gestionali  che
verranno  identificate  dovranno  tener  conto  dell'esigenza   della
massima  trasparenza  e  della  riduzione  dei  costi.  Gli  Enti  in
questione dovranno valutare comparativamente  modalita'  di  gestione
interna da  confrontare  con  soluzioni  esterne,  nel  rispetto  dei
principi di economicita', efficacia,  trasparenza  ed  imparzialita'.
Gli Enti potranno elaborare mediante proprio  regolamento  specifiche
procedure  di  selezione  trasparenti   che   tengano   conto   della
particolare tipologia di servizi acquistati e delle peculiarita'  dei
soggetti appaltanti. 
  Nella scelta sia del socio privato e panna  industriale  sia  della
S.O.R., gli Enti dovranno attenersi ai tritai di prudenzialita' e  di
concorrenza. 
  Al fine di attuare la massima trasparenza sui processi di  gestione
delle quote del fondo immobiliare degli Enti pubblici vigilati e  per
una maggiore tutela degli interessi pubblici  sottostanti,  qualsiasi
modifica relativa alle quote di partecipazione  dei  menzionati  Enti
pubblici deve essere basata su di un'analisi di  asset  allocation  e
sottoposta  preventivamente  al   parere   dei   rispettivi   Collegi
sindacali. Tale decisione dovra' essere  improntata  ai  principi  di
efficacia, prudenza e trasparenza nonche' al contenimento dei  costi.
Gli esiti delle suddette valutazioni e decisioni sono comunicati  ai'
Ministeri vigilanti. 
  Alla luce di  quanto  rappresentato,  le  modifiche  relative  alla
partecipazione in societa' di gestione del risparmio sono  imprnntatc
agli stessi principi e sottoposte al parere  preventivo  dei  collegi
sindacali. 
  In considerazione  della  finalita'  pubblica  degli  Enti  e degli
investimenti da essi promossi, tutte le operazioni  di  modifica  del
patrimonio dei fondi e i relativi atti propedeutici  (regolamenti  di
gestione, relazioni sulle stime, etc.) dovranno rispettare i principi
sulla total disclosure. 
  3. Indicazioni per Enti pubblici e  privati  che  gestiscono  forme
obbligatorie di assistenza e previdenza. Verifica  del  rispetto  dei
saldi strutturali di finanza pubblica. 
  Con riferimento al comma 15 del citato art. 8, gli Enti pubblici  e
privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e  previdenza
dovranno elaborare  e  presentare  piani  di  investimento  triennali
secondo  la  tempistica  e  le   modalita'   previste   del   decreto
interministeriale del 10 novembre 2010 del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, debitamente registrato presso la Corte dei  conti;
il predetto decreto quadro disciplina, altresi', il regime  cui  sono
sottoposte le operazioni avviate in forza di previgenti  normative  o
per  effetto  di  delibere  assunte  entro  il  31  maggio  2010  dai
competenti organi dei predetti Enti e indica le  operazioni  che  non
hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica. 
  Si ritiene opportuno rilevare che i suddetti piani di investimento,
al  fine  di  consentire  la  valutazione  degli  impatti  sui  saldi
strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno  scaturire  da
modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con
la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via
sistematica, delle linee guida  strategiche  per  la  gestione  e  la
minimizzazione del rischio di liquidita' e di patrimonio. Questo  per
aver contezza della circostanza che tali piani  siano  parte  di  una
strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle  prestazioni
previdenziali  ed  assistenziali  dovute,  ovvero,   per   le   Casse
privatizzate, all'equilibrio  di  bilancio  richiamato  dall'art.  2,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994. n. 509 e,  pertanto,
al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. 
  Una  prima  verifica  di  tale  rispetto  sara'  il  confronto  del
rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli  di
Stato  italiani,   dovendosi   attentamente   valutare,   sul   piano
economico-finanziario, la  presenza  di  rendimenti  del  patrimonio,
corretti per il rischio, inferiori al costo  di  finanziamento  dello
Stato. Il punto di partenza della redazione dei  suddetti  piani  e',
quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e  del  passivo,
che comprenda una valutazione  delle  opportunita'  di  investimento,
tenuto  conto  del  profilo  di  rischio   del   patrimonio   e   del
differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di
riferimento potrebbero generarsi in base  alle  proiezioni  contenute
nel bilancio tecnico. Cio' richiede, ove  possibile,  lo  sviluppo  e
l'utilizzo di indicatori di  rischio  per  i  quali  occorre  fissare
limiti massimi - non solo per gli investimenti. ma anche per tutte le
voci che vanno a formare il bilancio tecnico. 
  Successivamente   all'individuazione   della quota   ottimale    da
investire nell'immobiliare, occorrera' procedere  alla  scelta  dello
strumento con il quale realizzare l'investimento che meglio  risponde
alle esigenze del singolo Ente. 
  Nella determinazione delle operazioni di acquisto e  vendite  degli
immobili, richiamale dall'art. 8,  comma  15,  del  decreto-legge  in
argomento, gli Enti dovranno tenere conto della quota  di  patrimonio
gia' investita in immobili/quote di  fondi  immobiliari  considerando
anche le finalita' di carattere sociale in  grado  di  assicurare  un
ritorno chc consenta di non ridurre il valore  reale  del  patrimonio
dell'Ente. 
    Roma, 10 febbraio 2011 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 159