MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972 

Disciplina riguardante l'imbarco o l'installazione, nei  porti  dello
Stato, di dotazioni a bordo di navi in esercizio italiane o straniere
di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate  con  intervento  di
cantieri od altri assuntori specializzati. (1339Q001) 
(GU n.186 del 19-7-1972)

 
                     IL MINISTRO PER LE FINANZE 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE 
 
  Vista la legge doganale 25 Settembre 1940, n. 1424; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle  leggi
doganali, approvato con regio decreto 13  febbraio  1896,  n.  65,  e
successive modificazioni ed aggiunte; 
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, riguardante  la  concessione
di  delega  legislativa  per  la  modifica  e  l'aggiornamento  delle
disposizioni legislative in materia doganale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio  1971,
n. 18, concernente la  modifica  e  l'aggiornamento  di  disposizioni
legislative in materia doganale  in  attuazione  della  citata  legge
delega 23 gennaio 1968, n. 29; 
  Visto  l'art.  102,  primo  comma,  del  richiamato   decreto   del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18; 
  Considerata l'opportunita' di' avvalersi della facolta' prevista in
detta norma  di  legge  al  fine  di  facilitare  le  operazioni  per
l'imbarco o l'installazione di dotazioni da effettuarsi a bordo delle
navi di cui al suindicato articolo 102,  primo  comma,  ad  opera  di
cantieri od altri assuntori specializzati; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  La disposizione recata dall'art. ,102, primo  comma,  prima  parte,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n.  18,
concernente l'imbarco o l'installazione di dotazioni a bordo di  navi
in esercizio italiane o straniere adibite alla navigazione, marittima
di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate,  si  applica  anche
quando tali operazioni avvengano con intervento di cantieri od  altri
assuntori specializzati, purche'  le  dotazioni  anzidette  risultino
direttamente acquistate dall'armatore o dal proprietario della nave a
cui sono destinate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 23 giugno 1972 
 
                                              Ministro per le finanze 
                                                      PELLA           
 
  Il Ministro per la marina mercantile 
               CASSIANI