DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974
Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont). (1370Q002)(GU n.43 del 14-2-1975)
IL MINISTRO PER IL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963; Visto, in particolare, l'art. 12, lettera b), della legge «1457» sostituito dall'art. 10 della legge «357», nonche' l'art. 19-quater, lettera b), sub art. 16 della predetta legge «357», i quali prevedono la concessione a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione, di finanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al 3%, restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso base di interesse fissato nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e quello predetto; Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la misura dei tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici e' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal predetto Comitato la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974; Visto il medesimo art. 1 della cennata legge «397» con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse; Considerato che con decreto interministeriale numero 625006/5-A del 14 settembre 1974, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, il tasso base del 9%, vigente anteriormente al 18 luglio 1974, e' stato elevato al 13% annuo; Ritenuto, pertanto, che il tasso agevolato del 3% previsto dalla legge n. 357 sopracitata deve essere elevato al 4,35%, arrotondato, per conservare la stessa proporzione esistente tra il tasso agevolato e il tasso base anteriormente al 18 luglio 1974; Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si e' espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata; Decreta: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi a carico dei beneficiari dei finanziamenti previsti dall'art. 12, lettera b), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonche' dall'art. 19-quater, lettera b), sub art. 16 della predetta legge «357», viene determinato nella misura del 4,35% in ragione di anno. Detto tasso si applica, in conformita' a quanto stabilito dal medesimo art. 1 della legge «397», ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge «397». Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 settembre 1974 Il Ministro per il tesoro COLOMBO Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato DE MITA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1974 Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 228