COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA 20 febbraio 2013 

Modifica del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999  e  successive  modifiche  concernente   la   disciplina   degli
emittenti. (Delibera n. 18470). (13A01850) 
(GU n.49 del 27-2-2013)

 
 
 
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, che, al comma 1,  stabilisce  che,  tra  gli  altri,  la
Consob esercita i  poteri  ad  essa  attribuiti  in  armonia  con  le
disposizioni dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio  2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento collettivo in valori  mobiliari  e
le relative misure attuative adottate dalla Commissione europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  aprile  2012,  n.  47,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il  coordinamento
delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia di  taluni  organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari", che ha modificato e  integrato  alcune  disposizioni  del
predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti  in
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo
modificato con delibere n. 18210 e n. 18214 del 9 maggio 2012; 
  Visti gli Orientamenti per le autorita' competenti e le societa' di
gestione di OICVM  pubblicati  il  18  dicembre  2012  dall'Autorita'
europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  istituita  con
regolamento (UE) n. 1095/2010 (AESFEM), aventi ad oggetto  "Questioni
relative agli ETF  e  ad  altri  OICVM"  ed  emanati  in  conformita'
all'articolo 16 del citato Regolamento al fine di  "istituire  prassi
di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e
per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto
dell'Unione"; 
  Considerato che i richiamati Orientamenti riguardano, tra  l'altro,
talune informazioni da veicolare tramite la documentazione  d'offerta
relativa ad OICR aperti; 
  Considerato che gli Orientamenti si applicano dal 18 febbraio  2013
e consentono, relativamente agli OICR gia'  esistenti  a  tale  data,
l'adeguamento   della   relativa   documentazione   d'offerta    alle
disposizioni ivi previste al primo aggiornamento  utile  o,  al  piu'
tardi, entro 12 mesi dalla data di applicazione degli stessi; 
  Visti gli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti che prevedono,
tra l'altro, l'assolvimento entro il mese di febbraio di ciascun anno
degli obblighi  informativi  di  aggiornamento  e  pubblicazione  del
prospetto relativo agli OICR italiani aperti nonche' dell'obbligo  di
comunicazione ai partecipanti dei relativi dati periodici  aggiornati
e delle altre variazioni informative non altrimenti comunicate; 
  Ritenuto   che   la   disciplina   transitoria   prescritta   dagli
Orientamenti  troverebbe  un'applicazione  temporale   eccessivamente
ridotta nell'ordinamento italiano, in virtu' del  termine  entro  cui
gli offerenti di quote  o  azioni  di  OICR  italiani  aperti  devono
adempiere agli obblighi previsti dagli indicati articoli 18 e 19  del
Regolamento Emittenti; 
  Ritenuto necessario consentire, limitatamente  all'anno  in  corso,
una proroga eccezionale di due mesi del termine del 28 febbraio  2013
entro cui  e'  previsto  l'assolvimento  degli  obblighi  informativi
previsti dagli articoli  18  e  19  del  Regolamento  Emittenti,  per
permettere agli offerenti di quote o azioni di OICR italiani  aperti,
esistenti alla data del 18 febbraio 2013, di disporre di un  maggiore
lasso  temporale  per  provvedere  ai  necessari  adattamenti   della
relativa documentazione d'offerta  nel  rispetto  degli  Orientamenti
dell'AESFEM; 
 
                              Delibera 
 
  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del  14  maggio  1999,  da  ultimo  modificato  con
delibere n. 18210 e n. 18214 del 9 maggio 2012,  e'  modificato  come
segue: 
    Nella Parte IV, nell'articolo 154 e' aggiunto il seguente  comma:
"1-bis. Limitatamente all'anno 2013, il  termine  per  l'assolvimento
degli obblighi previsti dagli articoli 18, comma 4, e 19, comma 1, e'
prorogato sino al 30 aprile 2013, nei casi in cui  siano  applicabili
gli Orientamenti adottati dall'AESFEM il 18 dicembre 2012 e aventi ad
oggetto "Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM".  Nel  periodo
compreso tra  il  1°  marzo  e  il  30  aprile  2013,  gli  offerenti
pubblicano, nel proprio sito internet,  un'avvertenza  per  segnalare
che il prospetto e' stato gia' aggiornato in conformita' all'articolo
18, comma 4, nonche' agli Orientamenti adottati  dall'AESFEM  ovvero,
in caso contrario, per segnalare che si  avvarranno  del  periodo  di
proroga.  La  medesima  avvertenza  dovra'  essere  riportata  in  un
addendum da consegnare gratuitamente all'investitore,  unitamente  al
prospetto, nel caso previsto dall'articolo 17, comma 4.". 
   II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa  entra  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Milano, 20 febbraio 2013 
 
                                                 Il presidente: Vegas